VERSAMENTI SOSPESI Accertamenti, cartelle, avvisi bonari, rateizzazioni, rottamazioni e sanatorie (pace fiscale)

di Vincenzo Pollastrini

Artt.144, 149, 154, Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto rilancio)

I precedenti decreti avevano disposto sospensioni nei versamenti conseguenti ad atti di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate

Il nuovo decreto sposta i termini più avanti, stabilisce ulteriori differimenti, e completa il quadro inserendo anche avvisi bonari e versamenti derivanti da rottamazioni e sanatorie (pace fiscale)

Si tratta di provvedimenti da accogliere con favore. Tuttavia il dedalo intricato di vecchie e nuove scadenze, non sempre allineate, complica non poco la vita ai contribuenti

Si consiglia pertanto di non rinviare scadenze senza prima consultare lo Studio

ACCERTAMENTI E SANATORIE

I termini di versamento delle somme dovute a seguito dei seguenti atti, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono prorogati al 16 settembre 2020, con possibilità, in alternativa, di versamento rateale (a decorrere dal 16 settembre 2020, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese):

  • Atti di accertamento con adesione (art.7 del D.Lgs. n.218/1997).
  • Conciliazioni giudiziali (artt.48 e 48 bis, D.Lgs. n.546/1992).
  • Accordi di mediazione (art.17 bis, D.Lgs. n.546/1992).
  • Atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita secondo determinate procedure (art.12, D.L. n.70/1988, art.52, D.P.R. n.131/1986, art.34, commi 6 e 6 bis, D.Lgs. n.346/1990, normativa in materia di imposta di registro e sulle successioni e donazioni).
  • Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (artt.10, 15 e 54, D.P.R. n.131/1986, normativa in materia di imposta di registro).
  • Atti di recupero dei crediti di imposta, indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione (art.1, comma 421, L. n.311/2004).
  • Avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi di cui all’art.33, comma 1 bis, D.Lgs. n.346/1990 (imposte ipotecaria, catastale, di bollo, tasse ipotecarie, ecc. collegate alle successioni contenenti beni immobili o diritti reali immobiliari), dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.
  • Accertamenti definibili per c.d. acquiescenza (con dubbi ancora non del tutto risolti, come di seguito spiegato).
  • Somme rateali, in scadenza nel periodo indicato, per gli atti sopra riportati.
  • Somme rateali, in scadenza nel periodo indicato, per le sanatorie da c.d. pace fiscale previste dagli artt.1, 2, 6, 7, D.Lgs. n.119/2018 (definizione dei processi verbali di constatazione, definizione degli atti del procedimento di accertamento, definizione agevolata delle controversie tributarie).

Contestualmente, viene spostato al 16 settembre 2020 anche il termine per il relativo ricorso in primo grado. L’intento è quello di allineare due termini che implicano una scelta per il contribuente: pagare o ricorrere.

In realtà la norma è espressa in modo tale da generare problemi interpretativi di non poco conto, che esulano dalla presente trattazione.

Ambiguo anche il differimento al 16 settembre 2020 per il ricorso degli atti definibili per acquiescenza (art.15, D.Lgs. n.218/1997), i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Ciò lascerebbe intendere che, in assenza di ricorso, anche il versamento con sanzioni ridotte sarebbe spostato al 16 settembre 2020. 

Manca tuttavia una conferma ufficiale. 

Le somme eventualmente già versate, nonostante i provvedimenti di proroga, non verranno rimborsate.

AVVISI BONARI

I termini di versamento delle somme dovute a seguito dei seguenti atti, in scadenza nel periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono prorogati al 16 settembre 2020, con possibilità, in alternativa, di versamento rateale (a decorrere dal 16 settembre 2020, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese):

  • Somme dovute a seguito di controlli automatici (ovvero controlli eseguiti dagli uffici), dunque c.d. avvisi bonari art.36 bis. D.P.R. n.600/1973 e art.54 bis, D.P.R. n.633/1972 (imposte, ritenute, contributi e premi, minori crediti, interessi e sanzioni per omesso o tardivo versamento).
  • Somme dovute a seguito di controlli formali, dunque avvisi bonari art.36 ter, D.P.R. n.600/1973 (imposte, ritenute, contributi e premi, minori crediti, interessi e sanzioni).
  • Versamenti rateali, in scadenza nel periodo indicato, relative agli atti sopra riportati (tra i quali vanno comprese anche le somme richieste per la tassazione separata).

CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

Per entrate tributarie e non tributarie, con termini in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di versamento, che vengono rinviati (in unica soluzione) al 30 settembre 2020 (mese successivo al termine del periodo di sospensione). 

Tale sospensione riguarda:

  • Cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione.
  • Avvisi di accertamento esecutivi(imposte sui redditi, Irap, Iva, avviso di addebito Inps).
  • Ingiunzioni di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi degli enti locali.

Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, ed i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate dall’agente della riscossione (con tutto ciò che ne consegue) si verifica per il mancato pagamento di 10 (e non più 5) rate, anche non consecutive.

ROTTAMAZIONI

Le rate da corrispondere nel 2020 per le varie rottamazioni dei ruoli / saldo e stralcio (artt.3 e 5, D.L. n.119/2018, art.16 bis, D.L. n.34/2019, art.1, commi 190 e 193, L. n.145/2018) possono essere versate entro il 10 dicembre 2020.

Viene però eliminata la tolleranza di 5 giorni precedentemente introdotta.

Dunque, in caso di tardivo/omesso/incompleto versamento, anche per un solo euro e per un solo giorno, non rispettando il termine ultimo del 10 dicembre 2020, la rottamazione decade irrimediabilmente

Di converso, rispettando la nuova scadenza del 10 dicembre 2020, omessi, insufficienti o tardivi versamenti possono essere recuperati, rigenerando rottamazioni che si davano per decadute nel 2020

Le rottamazioni indicate, per alcuni contribuenti erano già decadute al 31 dicembre 2019 (per omesso, incompleto o tardivo versamento anche di una sola rata). 

In queste circostanze, oltre alla decadenza dalla rottamazione (che resta e, ad oggi, non è sanabile), il debitore perdeva anche la possibilità di ottenere una semplice rateizzazione

Quest’ultima preclusone viene ora rimossa

CRITICITA’

Sebbene il provvedimento sia da salutare con favore, per i maggiori termini concessi, segnaliamo una serie di aspetti a cui occorrerà prestare molta attenzione:

  • Le norme si sono sovrapposte nel tempo ed hanno dato luogo a regole, eccezioni, scadenze differenziate.
  • Gli atti non sono trattati tutti allo stesso modo (es. accertamenti esecutivi e cartelle con termini diversi rispetto ad altri atti).
  • Il periodo di grazia in qualche caso inizia l’8 marzo, in altri casi il 9 marzo, e termina a volte a maggio, a volte ad agosto; le scadenze in alcune circostanze sono differite al 16 settembre (rateizzabile), in altre al 30 settembre (non rateizzabile), in altre ancora al 10 dicembre (non rateizzabile), a seconda del tipo di atti e di imposte.
  • Viste le differenze, è sufficiente confondere un avviso di accertamento esecutivo con un avviso di accertamento non esecutivo (o più in generale un tipo di atto con un altro) per sbagliare data, con conseguenze molto gravi.
  • Le decadenza dalle rateizzazioni giunge alla decima rata non versata, ma riguarda soltanto alcuni tipi di rateizzazioni (quelle concesse dall’agente della riscossione).
  • Le nuova data del 10 dicembre per le rottamazioni dei ruoli non contempla più la tolleranza di 5 giorni.
  • Le rate che possono slittare non sono tutte, ma soltanto quelle contenute in un determinato periodo. Ciò comporta il paradosso di rate precedenti (slittate perché comprese nel periodo di grazia) che andranno a scadere dopo le rate che nel piano iniziale erano successive (ma che non slittano perché non si collocano nel periodo di grazia).
  • Ciliegina sulla torta: la possibile rateizzazione del versamento differito, che andrà a creare altre scadenze sovrapponendosi a quelle già esistenti

In conclusione, è consigliabile rivolgersi allo Studio per valutare ogni singola posizione, ed evitare di avventurarsi in autonomia nel folle labirinto di rate e scadenze.

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Anzio, 21 maggio 2020 

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