di Vincenzo Pollastrini
Il c.d. decreto liquidità, D.L. 8 aprile 2020, n.23, ha disposto una serie di misure finanziarie a favore di imprese e professionisti. La Circolare ABI (Associazione Bancaria Italiana) n.686 del 9 aprile 2020 ha fornito i primi chiarimenti
Abbiamo già descritto in altra informativa (Finanziamenti fino a 25.000 euro) lo strumento più agile, leggero e immediato, utile per le realtà di minori dimensioni (articolo 13, lettera m)
Allo stesso modo, abbiamo fornito le prime indicazioni (Finanziamenti anche oltre 25.000 euro) sui finanziamenti disponibili per aziende e professionisti con necessità più ampie
Di seguito, una sintesi degli ulteriori finanziamenti garantiti, fino al 31 dicembre 2020, mediante il Fondo centrale di garanzia PMI.
Lo Studio fornirà il supporto contabile necessario per quanto occorra (es. documentazione e calcolo dei limiti in base al fatturato e ai costi, bilanci, dichiarazioni, analisi dei costi e delle destinazioni del finanziamento)
Per l’erogazione occorre sempre e comunque rivolgersi alla propria banca o al proprio consulente finanziario di fiducia
LIMITE MASSIMO FINANZIABILE
Il finanziamento non può superare il maggiore dei seguenti tre valori:
- Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (anno 2019)
- Il 25% del fatturato (anno 2019)
- Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese (12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499)
I costi del personale comprendono anche gli oneri sociali, oltre al costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Se i dati 2019 non sono disponibili, si considerano quelli dell’anno precedente.
Se l’impresa si è costituita dopo il 31 dicembre 2018, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali attesi per i primi due anni di attività.
Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e di investimento è autocertificato dal beneficiario (che si assume pertanto responsabilità penale in caso di falso). Trattandosi di dati previsionali, stride la necessità di autocertificazione. E’ chiaro che occorre particolare attenzione nei calcoli.
Previa autorizzazione comunitaria, limiti di importo e durata (72 mesi) possono essere superati, ma è chiaro che ciò renderà meno agevoli le istruttorie, anche per effetto di una riduzione della percentuale di garanzia.
A CHI SPETTA IL FINANZIAMENTO
Il credito è concesso a piccole e medie imprese, e comunque alle imprese con numero di dipendenti non superiori a 499.
CONDIZIONI E LIMITI PER IMPRESE ESPOSTE
Il finanziamento è concesso anche a beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, secondo quanto indicato nel paragrafo B2 della Circolare n.272/2008 della Banca d’Italia, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.
Il finanziamento è concesso anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura di concordato in continuità aziendale (art.186-bis, R.D. n.267/1942), hanno stipulato accordi di ristrutturazione (art.182-bis) o hanno presentato un piano attestato (art.67), purché al 9 aprile 2020, contemporaneamente:
- le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate;
- non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione;
- la banca (analizzata la situazione finanziaria) possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale alla scadenza.
Le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” sono comunque escluse.
DURATA DEL FINANZIAMENTO E COSTI
La durata del finanziamento è fino a 72 mesi.
Il tasso di interesse dovrebbe tenere conto del rischio limitato, in quanto la garanzia (che di per sé è concessa gratuitamente) è offerta dal Fondo centrale di garanzia PMI, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo stesso. La garanzia copre infatti il 90% del finanziamento, con possibile riassicurazione al 100% (sempre nel limite massimo del 90%) da parte dei Confidi.
Tali percentuali scendono rispettivamente all’80% e al 90%, previa autorizzazione comunitaria, per i finanziamenti che non rispettano i limiti di durata e di importo indicati.
Sono ammissibili anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. In tal caso tuttavia le percentuali garantite scendono rispettivamente all’80% e al 90%.
Per le operazioni per le quali le banche hanno accordato la sospensione delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza, in connessione con gli effetti della diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia è estesa in conseguenza.
E’ chiaro che, per conoscere con esattezza tassi di interesse e costi, sarà necessario confrontarsi con la banca.
PRATICHE VELOCI? SOGGETTI CON AMMONTARE DI RICAVI NON SUPERIORE A 3.200.000 EURO
Almeno nelle intenzioni, il finanziamento dovrebbe giungere in tempi rapidi.
La garanzia è infatti prevalentemente a carico del Fondo.
Non viene peraltro adottato integralmente l’ordinario modello di valutazione, salvo, per la verifica della probabilità di inadempimento, il modulo economico-finanziario.
Resta la responsabilità del soggetto erogatore (banca), che pertanto è tenuto alla consueta cautela. Sono previsti infatti nella normativa precisi meccanismi di tutela.
Una maggiore elasticità è prevedibile per beneficiari con ricavi non superiori a € 3.200.000, la cui attività di impresa è stata danneggiata dal COVID-19 (occorre autocertificazione). In tal caso infatti la garanzia, con l’intervento dei Confidi, può arrivare al 100%.
Si applica il limite massimo del 25% dei ricavi.
Anche se la norma non brilla per chiarezza, deve trattarsi di nuovo finanziamento, evidentemente per evitare manovre speculative. Ciò si verifica quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute al 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza di antecedente pattuizione contrattuale, o per decisione autonoma del soggetto finanziato.
La garanzia del fondo tuttavia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta, e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi la banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Come detto già con riferimento alle altre forme di finanziamento, parlare di liquidità immediata sembra azzardato.
Procedure e controlli richiederanno tempi non brevissimi, a fronte peraltro di molteplici e contemporanee domande.
Anzio, 15 aprile 2020