Trattamento IVA di buoni e voucher

TRATTAMENTO IVA DI

BUONI E VOUCHER

D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.6-bis, 6-ter, 6-quater, art.13, comma 5-bis Agenzia delle Entrate – interpello n.519 del 12 dicembre 2019

Differenza tra voucher monouso e multiuso

E’ sempre più diffusa la pratica di acquistare un pacchetto (buono, voucher, smart-box e simili, in forma fisica o elettronica) che conferisce al possessore il diritto di ricevere determinati beni o servizi (es. capi di abbigliamento, prodotti di elettronica o di consumo in genere, viaggi, ecc.). Non rientrano nella disciplina in oggetto i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e gli altri titoli simili. Sono esclusi anche i buoni sconto che, pur consentendo al possessore di ottenere una riduzione all’atto dell’acquisto di beni e servizi, non gli conferiscono il diritto di ricevere detti beni e servizi. In una recente risposta ad istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina IVA (riferita ai voucher diversi da quelli già in circolazione prima del 2019), ricordando la distinzione (di matrice europea) tra buoni o voucher monouso e multiuso.

Si definisce buono-corrispettivo uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Si pensi ad una smart-box che il possessore può spendere per ottenere prestazioni alberghiere presso determinate strutture. E’ necessario che nel buono, o comunque nella documentazione di corredo, siano indicati i beni o i servizi da cedere (es. alloggio presso una struttura alberghiera con cena), con le identità dei potenziali cedenti o prestatori (es. determinati alberghi e ristoranti), comprese le condizioni generali di utilizzo.

DIFFERENZA TRA BUONI MONOUSO E BUONI MULTIUSO

La norma effettua questa distinzione, in quanto il trattamento IVA è differente (soprattutto con riferimento al momento in cui l’imposta deve essere applicata).  

Buoni monouso: sono tali se già al momento della loro emissione è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi cui i buoni danno diritto. Devono essere pertanto noti natura, qualità e quantità dei beni / servizi, dunque IVA applicabile, e anche territorialità (quest’ultima variabile è importante in quanto il regime IVA può cambiare se la cessione / prestazione avviene in Italia, in ambito UE o extra-UE).  Si pensi ai cofanetti regalo che, già al momento dell’emissione, consentono di individuare il luogo dell’operazione, natura, qualità, quantità e IVA applicabile (anche se nello stesso cofanetto sono presenti cessioni / prestazioni ad aliquote IVA differenziate – es. cessione di bene x ad aliquota 22% e prestazione di servizio y ad aliquota 10%: anche se si tratta di due operazioni, ciascuna con la sua aliquota IVA, fin dal principio è  possibile calcolare l’IVA totale in quanto l’utilizzatore sceglierà quel tipo di cessione x e quel tipo di prestazione y, univocamente determinate).

   Buoni multiuso: sono tali se al momento della loro emissione non è ancora nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi cui i buoni danno diritto. Sono multiuso per esempio i cofanetti regalo che offrono al possessore la possibilità di scegliere, nell’ambito di un paniere, uno o più servizi ad aliquote IVA diverse (es. quando il possessore può scegliere di acquistare il bene x ad aliquota 22% o, in alternativa, la prestazione y ad aliquota 10%: non è possibile calcolare l’IVA fin dal principio, in quanto occorre attendere la scelta del possessore).

BUONO MONOUSO

Dal momento che, fin dal principio, si conoscono già tutti gli elementi che consentono di calcolare il tributo, ogni volta che tale buono viene ceduto va applicata l’IVA (se dovuta) ed emessa la relativa fattura. Detto in termini tecnici, ogni trasferimento di un buono monouso, anche se precedente rispetto alla cessione del bene / prestazione di servizio cui dà diritto, costituisce effettuazione di tale operazione, e comporta l’applicazione dell’imposta (IVA). Se acquisto un cofanetto regalo (che poi donerò a qualcuno), che in futuro consentirà al possessore di usufruire di una cena presso un ristorante, l’IVA sulla cena si applica già al momento dell’acquisto del cofanetto, anche se la cena verrà consumata in un momento successivo (dall’acquirente o da altro soggetto a cui il buono verrà consegnato).  

BUONI MULTIUSO

   Dal momento che, fin dal principio, NON si conoscono ancora tutti gli elementi che consentono di calcolare il tributo, l’IVA non può essere applicata prima del momento in cui il buono viene accettato. La cessione del bene cui il voucher dà diritto si considera effettuata (e di conseguenza la fattura va emessa) soltanto al momento in cui il bene stesso viene consegnato / spedito / ceduto al fruitore (o al momento del “pagamento”, se precedente). La prestazione dei servizi cui il voucher dà diritto si considera effettuata soltanto al momento del “pagamento”. Per “pagamento” si intende evidentemente il momento in cui la consegna del voucher viene accettata come pagamento totale o parziale del corrispettivo.

   Naturalmente i servizi di distribuzione e intermediazione, nelle varie fasi precedenti, saranno autonomamente soggetti ad imposta.

   La base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono al netto dell’IVA. Se il buono è utilizzato solo in parte, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o valore monetario.

10 gennaio 2020

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