TERZA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Annullamento integrale delle cartelle di pagamento (ruoli 2000-2010) per debiti fino a 1000 euro

Eliminazione di sanzioni e interessi per cartelle di pagamento (ruoli 2000-2017)

Artt.3-4, D.L. 23 ottobre 2018, n.119

Si consiglia di contattare tempestivamente lo Studio in presenza di fattispecie definibili, anche in relazione alle rateizzazioni in corso presso l’agente della riscossione, per le quali, a determinate condizioni, è possibile accedere alla nuova edizione della rottamazione 

DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO. Sono automaticamente annullati (alla data del 31 dicembre 2018), a condizione che si tratti di singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. 

Il calcolo della soglia limite (1.000 euro) è riferito al singolo carico, e non all’intero debito del contribuente. In molti casi potranno pertanto verificarsi annullamenti ben superiori a 1.000 euro per ciascun contribuente. Si pensi al debitore di 10 carichi da 500 euro l’uno (affidati tra il 2000 e il 2010): l’annullamento arriva a 5.000 euro.

Il calcolo della soglia limite avviene però sommando, all’interno di ogni carico, una serie di voci: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni (non vengono considerati gli aggi spettanti all’agente della riscossione e gli interessi di mora).

Sotto il profilo temporale, per verificare la soglia limite, occorre considerare il debito residuo (al netto di sgravi e pagamenti già avvenuti) al 24 ottobre 2018. Può pertanto essere ad esempio annullato un debito originario di 2.000 se al 24 ottobre 2018 ne risultavano già pagati 1.000.

L’annullamento avviene anche se i carichi sono inclusi nella terza rottamazione (cfr. infra).

Con riferimento ai debiti indicati:

– le somme già versate entro il 23 ottobre 2018 non potranno essere restituite;

– le somme versate dal 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del provvedimento) verranno restituite mediante compensazione con altre rate dovute, per debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento (in mancanza, con debiti scaduti o in scadenza, e, come ultima ipotesi, rimborsati).

Sono esclusi dalla cancellazione i debiti da risorse proprie tradizionali UE, l’IVA riscossa all’importazione, le somme dovute per recupero aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le sanzioni conseguenti a sentenze penali di condanna.

DEBITI PER CARICHI ISCRITTI A RUOLO DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017. Nel rinviare a quanto già comunicato dallo Studio in precedenti informative (in occasione della prima e della seconda rottamazione), esaminiamo la terza versione della rottamazione delle cartelle. In estrema sintesi: 

– è possibile l’estinzione dei debiti senza corrispondere sanzioni, interessi di mora (quelli dovuti dopo il decorso dei 60 giorni dalla scadenza) e somme aggiuntive (dovute agli enti previdenziali);

– il versamento è pertanto limitato al capitale, agli interessi di dilazione (quelli dovuti all’ente creditore), agli aggi e al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella, spettanti agli agenti della riscossione;

– per il calcolo degli importi da versare si tiene conto esclusivamente (a riduzione del dovuto) degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Come nelle precedenti edizioni, pertanto, le quote già versate a titolo di sanzione non potranno essere dedotte;

– se, per effetto delle deduzioni di cui sopra, il calcolo di quanto dovuto per la rottamazione è pari o inferiore a zero, la domanda va comunque presentata (nei casi in cui la stessa è prevista);

– sono escluse le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato (ma, a differenza delle precedenti edizioni, per IVA all’importazione e risorse proprie tradizionali UE è prevista, anche se con deroghe, la definizione agevolata);

– sono esclusi i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

– sono escluse multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– sono escluse sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali;

– per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada la rottamazione è limitata agli interessi di mora e alle maggiorazioni di legge;

– l’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del sito internet.

Sono previste diverse fattispecie, anche allo scopo di far rientrare nella definizione agevolata chi non è riuscito ad accedere alle precedenti (o non è riuscito a farvi fronte):

CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA PRIMA ROTTAMAZIONE (2000-2016): si tratta di coloro che non hanno perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute (o che hanno presentato la domanda senza effettuare versamenti). L’accesso è consentito anche per i carichi 2017. E’ sempre possibile scegliere di rottamare solo alcuni carichi (anche in presenza di domande, decadute, contenenti tutti i carichi). Ovviamente la rottamazione avrà effetto soltanto per i carichi definiti.

CONTRIBUENTI CHE NON HANNO ADERITO A ROTTAMAZIONI (CARICHI DAL 2000 AL 31 DICEMBRE 2017).

E’ possibile, in queste due ipotesi, versare il dovuto con rata unica entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019. Sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi di dilazione nella misura del 2% annuo. Questi contribuenti devono presentare apposita domanda all’agente della riscossione (con modulistica conforme) entro il 30 aprile 2019, pena la decadenza, indicando il numero di rate.

CONTRIBUENTI C.D. RIPESCATI CON LA SECONDA ROTTAMAZIONE PER I DEBITI COMPRESI IN PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE AL 24 OTTOBRE 2016 (CHE NON AVEVANO AVUTO ACCESSO ALLA PRIMA ROTTAMAZIONE, PER NON AVER PAGATO TUTTE LE RATE COMPRESE NEI CITATI PIANI DI DILAZIONE SCADUTE AL 31 DICEMBRE 2016): si tratta di:

– coloro che avrebbero avuto accesso alla seconda rottamazione, ma che ne sono rimasti esclusi per non essere riusciti a pagare le rate di cui sopra entro il 31 luglio 2018. E’ possibile versare il dovuto con rata unica entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019. Sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi di dilazione nella misura del 2% annuo. Questi contribuenti devono presentare apposita domanda all’agente della riscossione (con modulistica conforme) entro il 30 aprile 2019, pena la decadenza, indicando il numero di rate;

– coloro che hanno avuto accesso alla seconda rottamazione, e vi sono rientrati (avendo pagato le rate di cui sopra entro il 31 luglio 2018), con rate residue da pagare a ottobre 2018, novembre 2018, febbraio 2019. Per accedere alla terza rottamazione, la rata in scadenza 31 ottobre 2018 deve essere versata entro il 7 dicembre 2018 (utilizzando il bollettino di cui si è già in possesso). In tal caso, le residue somme dovute (novembre 2018 e febbraio 2019) sono automaticamente differite in 10 rate consecutive di uguale importo, con scadenza 31 luglio 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019. Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Dal 1° agosto 2019 sono dovuti interessi dello 0,3% annuo. Non occorre presentare alcuna domanda. Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione invia i bollettini precompilati accompagnati da apposita comunicazione. I nuovi bollettini terranno conto, in riduzione, dello stralcio delle somme per carichi di importo residuo fino a 1.000 euro. Attenzione, se salta la scadenza del 7 dicembre, anche di un solo giorno, non è possibile in alcun modo accedere alla terza rottamazione (resta soltanto lo stralcio dei carichi residui fino a 1.000 euro).

CONTRIBUENTI CHE HANNO AVUTO ACCESSO DIRETTAMENTE ALLA SECONDA ROTTAMAZIONE. Si tratta di:

– coloro che non avevano presentato domanda per la prima rottamazione per carichi 2000 – 2016, ed hanno aderito alla seconda;

– coloro che hanno avuto accesso alla rottamazione per carichi compresi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017.

Per questi contribuenti sono state previste rate da pagare a luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, febbraio 2019. Per accedere alla terza rottamazione, le rate con scadenza luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018 devono essere versate entro il 7 dicembre 2018 (utilizzando i bollettini di cui si è già in possesso). In tal caso, le residue somme dovute (novembre 2018 e febbraio 2019) sono automaticamente differite in 10 rate consecutive di uguale importo, con scadenza 31 luglio 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019 (è anche possibile versare in rata unica con scadenza 31 luglio 2019). Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Dal 1° agosto 2019 sono dovuti interessi dello 0,3% annuo. Non occorre presentare alcuna domanda. Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione invia i bollettini precompilati accompagnati da apposita comunicazione. I nuovi bollettini terranno conto, in riduzione, dello stralcio delle somme per carichi di importo residuo fino a 1.000 euro. Attenzione, se salta la scadenza del 7 dicembre, anche di un solo giorno, non è possibile in alcun modo accedere alla terza rottamazione (resta soltanto lo stralcio dei carichi residui fino a 1.000 euro).

LA DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 30 APRILE 2019

Il modello (DA-2018) è stato pubblicato sul sito dell’ADER, e, come per le precedenti edizioni, può essere presentato:

– direttamente dal debitore;

– mediante intermediario (occorre in tal caso allegare copia del documento di identità del debitore e dell’intermediario);

– in alternativa alla consegna manuale presso gli sportelli ADER, è possibile l’invio agli indirizzi PEC riportati nel modello (sempre allegando copia di un documento di identità). Inoltre:

– i carichi definibili vanno sempre indicati specificando il numero identificativo della cartella di pagamento (nel caso di accertamento esecutivo, il numero di identificazione interna dell’accertamento stesso) o dell’avviso di addebito INPS;

– se si intende definire soltanto uno o più carichi relativi ad una singola cartella (si pensi alle cartelle che contengono carichi per imposte e per contributi), occorre specificarlo mediante indicazione del numero di ruolo; non è però possibile definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso ruolo (o accertamento);

– è possibile, in alternativa, indicare un elenco riepilogativo delle cartelle da definire.

Nei casi in cui è prevista la presentazione della domanda (diversi da quelli che debbono versare entro il 7 dicembre, a titolo di ticket di ingresso, le residue rate scadute), il debitore è tenuto ad indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi di cui si chiede la rottamazione, ed assume l’impegno a rinunciarvi. Occorre dunque porre molta attenzione (come nelle precedenti edizioni) a tale circostanza, nel valutare i possibili esiti del contenzioso in essere. I giudizi sono sospesi dal giudice, previa presentazione di copia della domanda e nelle more del pagamento delle somme dovute. Per l’estinzione definitiva del giudizio occorre perfezionare la sanatoria e produrre, nello stesso giudizio, la documentazione attestante i pagamenti effettuati, altrimenti il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 

Entro la data di scadenza (30 aprile 2019) la dichiarazione può sempre essere integrata.

La presentazione della dichiarazione produce una serie di effetti, ovviamente solo in relazione ai carichi definibili che vi sono ricompresi (per tale ragione, in alcune circostanze, può essere consigliabile anticiparne l’invio):

– sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

– sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione, gli obblighi derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (può dunque essere utile presentare l’istanza per chi sta rateizzando somme con l’agente della riscossione al di fuori di precedenti rottamazioni: il residuo, se rottamabile, verrà ridotto delle sanzioni e degli interessi di mora, e dilazionato in 5 anni). Tali dilazioni sono però automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2019, e non possono più essere accordate: se si decade pertanto dalla rottamazione, ad esempio per l’insufficiente o il tardivo versamento anche di una sola rata, e anche per un solo giorno o un solo euro, il contribuente, oltre a perdere i benefici della rottamazione, non potrà più accedere alla precedente rateizzazione. E’ comunque possibile riprendere la vecchia rateizzazione se l’ADER non accoglie la domanda di adesione, così come se il contribuente, entro il 30 aprile 2019, presenta formalmente la rinuncia alla dichiarazione di adesione. Condizione indispensabile per proseguire con la precedente rateizzazione è evitarne la decadenza (è necessario essere in regola con i pagamenti delle rate fino alla data di presentazione della domanda – in presenza di rateizzazioni già decadute il contribuente, prima di poter ottenere una nuova rateizzazione, deve saldare integralmente le rate scadute). Occorre comunque molta attenzione, prima di sospendere le rate in corsol’eventuale presenza, in esse, di quote non rottamabili (es. carichi 2018), impedisce che il pagamento della parte di rata ad esse riferibili possa essere sospeso. Si consiglia dunque di procedere al ricalcolo, recandosi cautelativamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione;

– non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

– non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 

– non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate (si tratta di una evoluzione rispetto alle precedenti edizioni), salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

– il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle disposizioni che impongono il blocco dei rimborsi (e delle compensazioni) e il blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione per importi superiori a limiti predeterminati; come per le precedenti edizioni, si ritiene che il DURC possa essere rilasciato (fermi restando gli altri requisiti di regolarità);

– entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

– il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;

– ove non sia stata scelta dal debitore (nella domanda presentata) la domiciliazione sul conto corrente, i pagamenti avverranno con bollettini precompilati (che l’agente della riscossione è tenuto ad inviare), o presso gli sportelli.

ATTENZIONE ALLA PUNTUALITA’ NEI VERSAMENTIIl mancato o insufficiente versamento, alle scadenze stabilite (anche per una singola rata, per un solo euro o per un solo giorno) pregiudica l’intera procedura. Riprendono e decorrere i termini di prescrizione e decadenza, e, per i debiti in oggetto, l’agente prosegue l’attività di recupero (interamente, anche per le sanzioni e gli interessi di mora), detraendo soltanto a titolo di acconto quanto eventualmente già versato. Il pagamento non può più essere rateizzato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Anzio, 19 novembre 2018

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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