SPESE SANITARIE E VETERINARIE. Nuove modalità di trasmissione al sistema TS (tessera sanitaria) – memorizzazione e trasmissione al sistema TS dei corrispettivi giornalieri

di Vincenzo Pollastrini

DM 19 ottobre 2020, in G.U. n.270 del 29 ottobre 2020

Ancora burocrazia… 

Sebbene si parli in continuazione di semplificazione, nuovi obblighi (alcuni retroattivi) incombono sugli operatori sanitari

  • Trasmissione dei dati 2020 con indicazione delle modalità di pagamento (tracciabili o non)
  • Trasmissione dei dati 2021 mese per mese (non più annualmente) e con maggiori informazioni
  • Memorizzazione e trasmissione telematica al Sistema TS dei corrispettivi giornalieri mediante registratori telematici (RT) – per chi emette corrispettivi (es. ottici, farmacie)

Lo scopo dichiarato è quello di alimentare la banca dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per la dichiarazione precompilata

ENTRO IL 31 GENNAIO 2021 LA TRASMISSIONE DEI DATI 2020

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS – tessera sanitaria (medici, esercenti professioni ed arti sanitarie, farmacie, ottici, strutture sanitarie, ecc.) provvedono entro il 31 gennaio 2021 alla trasmissione dei dati dei documenti fiscali, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2020.

Fin qui, nessuna novità di rilievo (cfr. quanto pubblicato sul nostro sito il 5 dicembre 2019, Professioni sanitarie – ampliata la platea dei soggetti tenuti all’invio dei dati all’Amministrazione finanziaria per la dichiarazione precompilata). 

Rispetto allo scorso anno però troviamo una novità: occorre indicare per ogni singolo documento di spesa anche la modalità di pagamento (tracciabile o non tracciabile).

Sorprende che un obbligo del genere venga introdotto a fine 2020 (anno complicato per tutti, a maggior ragione per gli operatori sanitari), con efficacia sostanzialmente retroattiva: per ciascun documento già emesso dal 1° gennaio 2020 occorre infatti disporre dell’informazione sul pagamento (tracciato o non). Questa informazione dovrà essere recuperata fattura per fattura

La chiamano semplificazione (termine usato nel decreto).

Il termine allude alla possibilità, grazie a questo improbo lavoro, che il cittadino trovi caricati i dati delle spese sanitarie sulla propria dichiarazione.

Il termine stesso suona però come una beffa a danno di chi deve farsi carico dell’onere, con costi certi, rischi alti (sanzioni per errori, omissioni, ritardi) e nessuna forma di remunerazione.

Il decreto contiene un corposo allegato A, il disciplinare tecnico per la trasmissione dei dati.

Secondo tale disciplinare, per ogni documento di spesa è necessario indicare, in alternativa:

1 = modalità tracciabile (es. carta di credito, bancomat, bonifico, assegno, ecc.)

0 = modalità non tracciabile (es. contante)

Si ritiene che non sia necessario distinguere ulteriormente all’interno di ogni categoria (es. all’interno della modalità tracciabile, tra carta di credito e bonifico). Ciò che interessa è soltanto la distinzione tracciabile – non tracciabile, per consentire di separare le spese detraibili (pagate con modalità tracciabili) da quelle non detraibili (pagate in altro modo, ad esempio in contanti). Cfr. sul nostro sito IRPEF: nuove regole per le detrazioni, del 25 febbraio 2020).

Per tale ragione l’indicazione delle modalità di pagamento non è necessaria (esonero) per le spese che possono essere detratte (in presenza di tutte le condizioni) anche se pagate in contanti:

  • Spese per medicinali
  • Spese per dispositivi medici
  • Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

MESE PER MESE (E CON MAGGIORI INFORMAZIONI) LA TRASMISSIONE DEI DATI 2021 AL SISTEMA TS

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, oltre ai consueti dati (compresa la modalità di pagamento, tracciabile o non) occorrerà indicare:

  • Tipo di documento fiscale (es. fattura o documento commerciale)
  • Aliquota IVA, ovvero natura IVA della singola operazione (es. esente)
  • Eventuale esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate (in tal caso i dati sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito)

La trasmissione non avverrà più a gennaio dell’anno successivo (2022), ma mese per mese, più precisamente entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Es. i documenti fiscali datati gennaio 2021 dovranno essere trasmessi entro la fine di febbraio 2021.

DAL 1° GENNAIO 2021 MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI SANITARI AL SISTEMA TS MEDIANTE RT (REGISTRATORI TELEMATICI)

Quest’obbligo riguarda i soli soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art.22 del D.P.R. n.633/1972, ovvero (tra l’altro) cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico (ma anche per corrispondenza o a domicilio), e prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico (ma anche nell’abitazione dei clienti).

Si tratta in larga parte dei soggetti tenuti alla certificazione dei corrispettivi (ordinariamente mediante i vecchi scontrini fiscali). 

L’obbligo, già vigente per i soggetti indicati (ma con trasmissione all’Agenzia delle entrate), dal 1° gennaio 2021 verrà adempiuto dagli operatori sanitari (es. farmacie, ottici), con trasmissione diretta al Sistema TS anziché all’Agenzia delle entrate (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione).

I registratori telematici vanno configurati secondo le specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia delle entrate. 

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