di Vincenzo Pollastrini
Proroga con limiti
Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18
Agenzia delle Entrate – Circolare n.5/E del 20 marzo 2020
In base all’evolversi della situazione lo Studio provvederà a comunicare variazioni e approfondimenti
AVVERTENZE
Come al solito, anche le norme che nelle intenzioni dovrebbero agevolare i contribuenti comportano complicazioni.
Da un lato la complessità del sistema tributario rende oggettivamente arduo, per chiunque, intervenire in un groviglio di regole già a monte caratterizzate da eccezioni e difficoltà interpretative.
Dall’altro, con discutibile metodo, anziché disporre una proroga universale, senza differenze, il decreto a sua volta genera differenze tra date e tipologie di atti.
Con le presenti note forniamo le prime indicazioni, consigliando però ai clienti di rivolgersi sempre preventivamente allo Studio. La casistica (per termini e tipi di atto) è infatti così ampia che le eccezioni sono sempre in agguato: considerare sospeso ciò che non lo è (es. il termine per il ricorso o per pagare una rata) può causare danni irreparabili.
RICORSI TRIBUTARI
Il decreto c.d. Cura Italia sospende i termini per i ricorsi tributari dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
Questo aspetto incide anche su alcuni termini di versamento, che la legge ricollega ai termini per la presentazione del ricorso: sospesi i secondi, risultano automaticamente sospesi anche i primi.
Per un corretto computo dei termini, occorre distinguere tra accertamenti notificati prima del 9 marzo, e accertamenti notificati successivamente, nell’intervallo temporale compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile.
ACCERTAMENTI NOTIFICATI PRIMA DEL 9 MARZO
Gli accertamenti c.d. esecutivi, ovvero che contengono anche l’indicazione ad adempiere al pagamento entro i termini previsti per il ricorso (solitamente 60 giorni), notificati prima del 9 marzo, comportano un conteggio dei termini che esclude tutti i giorni compresi tra il 9 marzo e il 15 aprile.
Pertanto per un accertamento notificato, poniamo, il 10 febbraio, i 60 giorni di tempo per ricorrere (o pagare), si calcolano nel modo seguente:
- Numero di giorni compresi tra il 10 febbraio (notifica) e il 9 marzo (inizio del periodo di sospensione): 27 (restano 33 giorni per arrivare a 60);
- Aggiunta dei 33 giorni che restano per arrivare a 60 alla “coda” del periodo di sospensione (15 aprile): 18 maggio.
I termini per ricorrere (o pagare) scadono dunque il 18 maggio.
ACCERTAMENTI NOTIFICATI TRA IL 9 MARZO E IL 15 APRILE
Gli accertamenti c.d. esecutivi, ovvero che contengono anche l’indicazione ad adempiere al pagamento entro i termini previsti per il ricorso (solitamente 60 giorni), notificati dal 9 marzo al 15 aprile, comportano un conteggio dei termini che decorre direttamente dal 15 aprile.
Pertanto per un accertamento notificato, poniamo, il 10 marzo (o un qualunque altro giorno sino al 15 aprile), i 60 giorni di tempo si calcolano nel modo seguente:
- Aggiunta di 60 giorni al 15 aprile: 14 giugno.
I termini per ricorrere, relativi a tutti gli accertamenti fiscali notificati nell’intervallo temporale indicato, scadono pertanto nello stesso giorno, il 14 giugno.
PAGAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI CON SANZIONI RIDOTTE
Gli accertamenti, in alternativa al ricorso, contemplano (salvo casi particolari) tra le varie possibilità, la definizione per acquiescenza. Si tratta del pagamento di quanto accertato, maggiorato di interessi e sanzioni ridotte ad un terzo.
I termini per questo pagamento (o per la prima rata) coincidono con quelli stabiliti per il ricorso. Debbono pertanto essere conteggiati come sopra indicato, tenendo conto del periodo di sospensione (9 marzo – 15 aprile).
PAGAMENTO DELLE RATE DEI VECCHI ACCERTAMENTI ESECUTIVI
La confusa scrittura delle norme, complicata da stringenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, lascia aperto più di un dubbio.
Ci riferiamo ad accertamenti esecutivi notificati in passato, e per i quali è in corso il pagamento rateale di imposte, interessi e sanzioni ridotte.
Si ritiene possibile applicare in tal caso il differimento di tutte le rate che cadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Sarebbe certamente di conforto un’interpretazione in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento delle rate sospese deve però avvenire in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Segnaliamo come i contribuenti interessati potrebbero trovarsi a dover gestire un doppio versamento per il 30 giugno. Ipotizziamo un accertamento notificato nel 2018, per il quale è in corso il piano di 8 rate trimestrali, con scadenze fissate al 31 marzo, al 30 giugno, a 30 settembre, al 31 dicembre. Il 30 giugno scadrebbero due rate, quella del 31 marzo (differita per quanto spiegato) e quella del 30 giugno (non differita).
PAGAMENTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (INTEGRALE O RATEIZZATO)
Tutte le scadenze comprese tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono differite al 30 giugno 2020.
Esempio: cartella di pagamento notificata il 20 gennaio 2020, da pagare entro 60 giorni. La scadenza ordinaria (20 marzo) è differita al 30 giugno 2020 (è sempre possibile, prima della scadenza e utilizzando i canali telematici, richiedere la rateizzazione).
Esempio: cartella di pagamento per la quale è in corso un piano di rateizzazione, che comporta la scadenza di tre rate nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (marzo, aprile, maggio). Tali rate possono essere versate integralmente entro il 30 giugno 2020.
Si raccomanda la massima attenzione, in quanto l’omesso pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione.
Tornando all’esempio proposto, il contribuente che aveva già saltato due rate, e non versa le tre rate sospese entro il 30 giugno, decade dal beneficio della rateizzazione.
AVVISI BONARI
Il termine, non tecnico, designa gli avvisi derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti. Normalmente tali avvisi, se pagati entro un certo termine, anche ratealmente, consentono di usufruire di una consistente riduzione delle sanzioni.
Eventuali inadempienze nei versamenti, anche rateali, comportano la decadenza da tali benefici.
Purtroppo il decreto, per come è scritto, non consente il rinvio delle rate in scadenza, che si consiglia di versare regolarmente per evitare sgradite sorprese.
ROTTAMAZIONI
Le rate in scadenza 28 febbraio (rottamazione ter) e 31 marzo (saldo e stralcio) sono differite al 31 maggio.
Tuttavia la rata che ordinariamente scade il 31 maggio non è interessata da alcun differimento. Pertanto chi slitta la rata di febbraio dovrà pagare due rate a maggio.
22 marzo 2020