di Vincenzo Pollastrini
Art.1, commi 153 – 159, Legge 29 dicembre 2022, n.197
Agenzia delle entrate – Circolare n.1/E del 13 gennaio 2023
Riduzione delle sanzioni: comunicazioni di irregolarità 36-bis e 54-bis, relative agli anni 2019, 2020, 2021
Riduzione delle sanzioni sulla residua imposta dovuta: comunicazioni di irregolarità 36-bis e 54-bis, rateizzazioni in corso al 1° gennaio 2023, tutti gli anni
Possibilità di adottare piani di rateizzazione fino a 20 rate trimestrali anche entro 5.000 euro: comunicazioni di irregolarità 36-bis, 36-ter e 54-bis, rateizzazioni in corso e future, tutti gli anni
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’ (solo anni 2019, 2020, 2021)
La sanatoria consiste in una riduzione delle sanzioni al 3% rispetto alla misura originaria del 30% (misura originaria che in realtà è pari al 10% ove il pagamento avvenga regolarmente e nei termini).
Il beneficio riguarda soltanto le comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti (ai sensi dell’art.36-bis, D.P.R. n.600/1973, ovvero dell’art.54-bis, D.P.R. n.633/1972) a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (redditi, Irap, Iva, 770).
Si tratta di avvisi (c.d. bonari) che precedono la vera e propria iscrizione a ruolo (cartella di pagamento), in quanto sono concepiti e notificati per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione rispetto a violazioni immediatamente riscontrabili dal controllo delle dichiarazioni (es. omessi o tardivi versamenti, errori materiali o di calcolo, ecc.).
Il contribuente, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, può regolarizzare la propria posizione versando il dovuto (imposte, contributi, interessi, somme aggiuntive), con le sanzioni ridotte dal 30% al 10%, entro 30 giorni (90 giorni quando viene seguita una particolare procedura di notifica telematica mediante intermediario, ex art.2-bis, comma 3, D.L. n.203/2005). Il termine (rispettivamente di 30 e 90 giorni) decorre dalla comunicazione definitiva di irregolarità che ridetermina le somme dovute, quando ciò avviene a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.
Il beneficio ora concesso riguarda le sole sanzioni (3% anziché 10%) ed esclusivamente per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021 (per le altre annualità, cfr. paragrafo successivo), quando il termine di pagamento degli avvisi bonari ricevuti non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, o quando la comunicazione è notificata dopo il 1° gennaio 2023. Dunque si tratta delle comunicazioni notificate dal 1° dicembre 2022 (2 ottobre 2022 quando è stata seguita la procedura di notifica telematica mediante intermediario, ex art.2-bis, comma 3, D.L. n.203/2005).
Chi intende aderire, deve versare l’intera somma dovuta (con la sola rideterminazione delle sanzioni al 3%) entro 30 giorni dalla notifica (fatto salvo il diverso termine per la procedura di cui al D.L. n.203/2005).
E’ possibile rateizzare versando entro la scadenza indicata la sola prima rata, e poi le rate seguenti (maggiorate degli interessi al tasso del 3,5% annuo) entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Il codice tributo da indicare sul modello F24, insieme all’anno di riferimento (2019, 2020 o 2021, a seconda dei casi), è il 9001 (9002 per gli interessi sulle rate). Va riportato anche il codice atto della comunicazione.
Restano in vigore le disposizioni sul c.d. lieve inadempimento, riguardante le seguenti situazioni: tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata non superiore a 7 giorni; tardività nel versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva; errore nel versamento delle somme dovute o di una rata non superiore al 3%, e in ogni caso ad € 10.000. Al di fuori di queste situazioni (comunque autonomamente sanzionate – ma ravvedibili – per il ritardo e/o la carenza), qualunque inadempimento (es. ritardo di 8 giorni o più nel versamento della prima rata o delle somme dovute, versamento carente oltre il 3%, versamento di una rata successiva alla prima oltre il termine di versamento della rata successiva) fa venir meno ogni beneficio e riporta le sanzioni nella misura originaria del 30%.
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’ GIA’ RATEIZZATE (tutti gli anni)
Quando alla data del 1° gennaio 2023 è regolarmente in corso un piano di rateizzazione, per le comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti (ai sensi dell’art.36-bis, D.P.R. n.600/1973, ovvero dell’art.54-bis, D.P.R. n.633/1972) a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (redditi, Irap, Iva, 770), il beneficio (sanzioni rideterminate nella misura del 3% sulla residua imposta dovuta) non è limitato ai soli anni 2019, 2020 e 2021, ma riguarda tutti gli anni (dunque anche i precedenti). Occorre che il piano sia regolarmente in corso. Non sono ammesse pertanto le rateizzazioni per le quali è intervenuta una causa di decadenza ex art.15-ter, D.P.R. n.602/1973 (es. pagamento di una rata diversa dalla prima oltre il termine di pagamento della successiva). Si consiglia di verificare con attenzione la propria situazione prima di confidare nella sanatoria in oggetto.
La presenza di un piano di rateizzazione rende il calcolo più complesso rispetto all’ipotesi contemplata nel paragrafo precedente. La nuova sanzione del 3% (in luogo di quella originaria) viene infatti applicata sulle imposte (omesse o tardivamente versate) che residuano dopo aver sottratto i versamenti rateali di imposte eseguiti fino al 31 dicembre 2022 (vanno sottratte anche le imposte di rate scadute entro il 31 dicembre 2022, che verranno versate – nella misura originariamente prevista – entro la scadenza della rata successiva).
Si rinvia agli esempi riportati nelle Circolare n.1/E, che illustrano le modalità di calcolo. La difficoltà maggiore sta nella necessità di scorporare dal residuo dovuto la parte relativa alle sole imposte, in quanto il 3% va calcolato appunto sulle residue imposte, e va a sostituire nelle rate successive la parte relativa alla sanzione (originariamente calcolata nella misura del 10%). Dal momento che la rata è unica (distinta in codice tributo 9001 per la rata in senso stretto, e in codice tributo 9002 per gli interessi di rateazione), ed al suo interno non è visibile la distinzione in imposta, sanzioni ed interessi, l’Agenzia delle entrate ritiene si debba procedere mediante imputazione proporzionale. Una volta determinate le percentuali di imposta, sanzioni e interessi sul totale inizialmente dovuto, le stesse percentuali si applicano al totale del versato, suddividendolo così a sua volta in imposta, sanzioni, interessi. A questo punto è possibile: a) sottrarre l’imposta versata dall’imposta iniziale (determinando l’imposta residua); b) sottrarre gli interessi versati dagli interessi iniziali (determinando gli interessi residui); c) applicare il 3% all’imposta residua (determinando la sanzione residua). Nei calcoli non entrano gli interessi di rateazione, codice 9002 (da non confondere con gli interessi già presenti nella comunicazione di irregolarità).
Naturalmente gli interessi di rateazione non sono abbonati, ma vanno ricalcolati (3,5% annuo a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello – indicato nell’avviso bonario – di elaborazione della comunicazione, e fino al giorno di pagamento della rata).
Il residuo da pagare (codice tributo 9001) può essere ripartito nel restante numero di rate previsto nel piano di rateazione originario, mantenendo le scadenze (salve alcune nuove possibilità, per cui cfr. successivo paragrafo), e, come detto, rideterminando gli interessi di rateazione (codice tributo 9002).
Valgono per gli inadempimenti le regole descritte nel paragrafo precedente.
POSSIBILITA’ DI ADOTTARE PIANI DI RATEIZZAZIONE FINO A 20 RATE TRIMESTRALI ANCHE ENTRO 5.000 EURO
Riguarda le comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate ai contribuenti (ai sensi dell’art.36-bis e dell’art.36-ter, D.P.R. n.600/1973, ovvero dell’art.54-bis, D.P.R. n.633/1972) a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (redditi, Irap, Iva, 770).
Il 36-ter, escluso dalle definizioni esaminate nei due precedenti paragrafi, rientra soltanto in questa forma di beneficio.
A tutto il 2022, quando l’importo dovuto non superava la soglia di € 5.000, non era possibile eccedere le 8 rate trimestrali, mentre le 20 rate trimestrali erano riservate per i debitori al di sopra della soglia indicata.
Dal 2023, è possibile suddividere il totale dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo indipendentemente dalla somma (quindi anche entro i 5.000 euro).
La nuova disposizione è di natura strutturale, e non transitoria: vale sia per le rateizzazioni già in essere che per quelle future.
Coloro che stanno regolarmente usufruendo di un piano minimo (8 rate), perché in passato vincolati dal limite di € 5.000, possono rideterminare il piano, purché il totale delle rate (comprese quelle già pagate) non superi le 20 trimestrali. Naturalmente andranno ricalcolati gli interessi di rateazione.
Si rinvia agli esempi riportati nella Circolare n.1/E per le modalità di calcolo.
Si raccomanda la massima attenzione, data (in molti casi) la complessità dei calcoli e delle disposizioni che li governano. Non è previsto che sia l’Agenzia delle entrate ad effettuare e notificare i conteggi.
Lo Studio resta a disposizione dei clienti che intendessero accedere ad una o più delle agevolazioni indicate.