Sanatoria al via dal 1° giugno ma le aziende ancora non ne conoscono i costi

Dal 1° giugno al 15 luglio sarà possibile presentare le istanze per la sanatoria per colf, badanti ed operai agricoli.

Il Decreto Rilancio ha configurato due diverse fattispecie di regolarizzazione. Con la prima i datori di lavoro possono sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o dichiararne uno irregolarmente costituito con cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro Paese prima dell’8 marzo 2020. Con la seconda, invece, i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi.

Nel primo caso, dunque, sarà il datore di lavoro a farsi carico dell’istanza di regolarizzazione, mentre nel secondo caso sarà il lavoratore straniero ad attivarsi per “sanare” la propria posizione.

I settori interessati – Entrambe le procedure sono limitate esclusivamente ai seguenti settori di riferimento:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L’istanza di emersione, pertanto, potrà essere presentata solo dai datori di lavoro operanti nei settori predetti. Analogamente, gli stranieri che volessero ricorrere alla diversa procedura per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo dovranno dimostrare di aver svolto precedentemente il proprio impiego in uno dei settori sopra indicati.

  1. LA PROCEDURA DI EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Il destinatario a cui i datori di lavoro dovranno inoltrare la richiesta di emersione varia a seconda se il lavoratore da regolarizzare sia cittadino straniero oppure italiano. Per gli stranieri, infatti, la domanda dovrà essere inviata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, mentre per i cittadini italiani l’istanza dovrà essere inoltrata all’Inps. In entrambi i casi la domanda dovrà essere presentata per via telematica.

Nonostante la procedura sia attiva dallo scorso primo giugno risulta ad oggi ancora impossibile quantificarne i costi per le aziende. Di certo i datori di lavoro dovranno sostenere un costo di 500,00 € per ogni pratica presentata, al quale, però, dovrà essere aggiunto un ulteriore esborso forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che ancora non è stato quantificato dal legislatore.

Va poi precisato che, secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento, in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, le aziende non avranno diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari.

1.1 I requisiti reddituali richiesti ai datori di lavoro – Per poter accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro operanti nei settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse dovranno possedere un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, invece, il reddito richiesto  dovrà essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

1.2 La procedura di emersione per i lavoratori stranieri – Per l’emersione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri i datori di lavoro dovranno inviare, per via telematica, la domanda di assunzione allo Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando il sito web del Ministero dell’Interno.

Le istanze possono essere presentate tra le ore 7,00 e le ore 22,00 all’indirizzo: https//nullaostalavoro.dlci.interno.it//  utilizzando il sistema di identificazione digitale Spid.

Una vota acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato del Lavoro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà a convocare le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e, contestualmente, provvederà ad inviare al Centro per l’Impiego competente la comunicazione obbligatoria di assunzione e a consegnare al lavoratore il modello per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da presentare in Questura per il tramite degli uffici postali.

1.3 La procedura di emersione per i lavoratori italiani – Per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari, i datori di lavoro dovranno inviare l’istanza direttamente all’Inps.

Anche in questo caso la domanda potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it.

La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:

a)  il settore di attività del datore di lavoro;

b)  codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;

c)  nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;

d)  attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;

e)  dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;

f)   la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente al 19 maggio 2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente al 19 maggio 2020, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

g)  l’importo della retribuzione convenuta;

h)  l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:

i)   di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro, con l’indicazione della data di pagamento;

j)   di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza;

k)  di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale,  ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale che dovrà quantificarne l’importo.

2. LA PROCEDURA DI EMERSIONE DEGLI STRANIERI IRREGOLARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che abbiano svolto nel passato prestazioni lavorative nei settori agricolo o nell’ambito del lavoro domestico, possono richiedere alla Questura, tramite l’apposita istanza da inoltrare attraverso gli uffici postali,   il rilascio di un permesso di soggiorno di sei mesi (valido sono per il territorio nazionale), decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Il permesso predetto, alla scadenza, potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Per l’avvio della procedura in commento lo straniero dovrà essere in possesso del passaporto e dovrà dimostrare di aver svolto precedentemente attività lavorativa nel settore agricolo o della cura alle persone, allegando al kit della domanda idonea documentazione, come, ad esempio, contratto di lavoro, busta paga, estratto conto previdenziale, estratto conto bancario o postale in cui sia stato accreditato lo stipendio o copia dell’assegno bancario attestante il pagamento delle mensilità.

Acquisita la domanda, l’Ufficio Postale rilascerà all’istante una ricevuta che varrà quale titolo di soggiorno sul territorio nazionale valida anche per svolgere l’attività lavorativa, sempre e solo nei settori sopracitati, fino alla data di convocazione presso la Questura per l’esame della pratica ed il conseguente rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.

2.1 Il costo della procedura – Il costo complessivo di questa procedura è pari a 160 €, dei quali 30 per il costo del servizio postale e 130 per la pratica di regolarizzazione.

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