ROTTAMAZIONE QUATER. Possibile la riammissione dei soggetti decaduti

di Vincenzo Pollastrini

Art.3-bis, Decreto Legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n.15

I contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla c.d. rottamazione-quater delle cartelle di pagamento possono essere riammessi

Occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2025

Entro il 30 giugno l’Agente della Riscossione comunica il nuovo piano di rateizzazione

Attenzione: i contribuenti che non sono decaduti alla data del 31 dicembre 2024 non possono in alcun modo saltare la rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (5 marzo 2025 considerata la tolleranza)

Il ripescaggio dei c.d. decaduti potrebbe far pensare a qualcuno (tra chi è ancora in regola con le scadenze della rottamazione) di non pagare (o pagare in modo insufficiente o tardivo) la rata in scadenza il prossimo 28 febbraio (5 marzo 2025 tenuto conto dei giorni di tolleranza). Sarebbe un errore imperdonabile. ATTENZIONE: tale irregolarità farebbe decadere irrimediabilmente il beneficio della rottamazione (con ripristino di sanzioni ed interessi), e non potrebbe in alcun modo essere recuperata.

La riammissione riguarda infatti soltanto chi è decaduto nel 2024.

Chi sin qui ha sempre rispettato le scadenze del piano di rottamazione non può evitare la rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (5 marzo 2025 tenuto conto dei giorni di tolleranza).

Rientra in questa categoria chi non ha versato una o più rate (o ha effettuato uno o più versamenti tardivi o insufficienti) entro il 31 dicembre 2024, perdendo pertanto i benefici della rottamazione (principalmente, eliminazione di interessi e sanzioni).

Tali contribuenti possono rientrare nella rottamazione presentando domanda all’Agente della Riscossione con modalità telematiche entro il 30 aprile 2025 (la procedura verrà pubblicata sul sito dell’ADER). Nella domanda dovrà anche essere indicato il numero delle rate in cui effettuare il pagamento (massimo 10). 

Ad oggi mancano conferme ufficiali, ma per come è scritta la norma si può ritenere che i contribuenti già decaduti al 31 dicembre 2024, che presentano la domanda per la riammissione, possono evitare il pagamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (5 marzo 2025 tenuto conto dei giorni di tolleranza). Naturalmente anch’essa verrà inserita nel nuovo piano di pagamento. 

Verrà loro comunicato dall’ADER entro il prossimo 30 giugno, e comprenderà (in un unico piano) sia le rate ancora dovute, che quelle che hanno generato la decadenza (e che pertanto a suo tempo non furono pagate). In caso di massima rateizzazione (10 rate) le scadenze saranno le seguenti:

  • 31 luglio 2025
  • 30 novembre 2025
  • 28 febbraio 2026
  • 31 maggio 2026
  • 31 luglio 2026
  • 30 novembre 2026
  • 28 febbraio 2027
  • 31 maggio 2027
  • 31 luglio 2027
  • 30 novembre 2027

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