Modificati i requisiti di accesso e permanenza
Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, commi 9-11 – Legge di Bilancio 2019
Dal 2019 sono state eliminate preclusioni in precedenza attive (es. presenza di beni strumentali o spese per lavoratori dipendenti e collaboratori, ovvero percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilato per importi superiori a limiti predeterminati)
Allineati ad € 65.000 i limiti (che in precedenza erano differenziati per tipologia di attività) di ricavi/compensi realizzati/percepiti nell’anno precedente
I REQUISITI DIMENSIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE PER L’ACCESSO (O LA PERMANENZA) NEL REGIME FORFETARIO
Le modifiche introdotte a decorrere dal 2019 subordinano l’accesso (o la permanenza) nel regime forfetario all’unico requisito dimensionale rappresentato dal conseguimento, nell’anno precedente, di:
– Ricavi (per le imprese individuali) / compensi (per i professionisti): € 65.000, senza alcuna distinzione tra attività di natura diversa.
Si ricorda che i ricavi (imprese individuali ordinarie) sono conteggiati secondo il criterio di competenza economica, mentre i compensi (professionisti ovvero imprese già in regime forfetario o semplificato) sono conteggiati secondo il criterio di cassa.
Il limite va ragguagliato ad anno. Pertanto un contribuente che ha iniziato l’attività, poniamo, il 1° luglio 2018, conseguendo ricavi a fine anno di € 40.000, non può accedere al regime forfetario per il 2019. Ragguagliando infatti ad anno i ricavi conseguiti in 6 mesi (€ 40.000), si ottiene l’importo di € 80.000, superiore al limite minimo di € 65.000.
Non si considera tuttavia il surplus di ricavi/compensi eventualmente dichiarati ai soli fini dell’adeguamento agli studi di settore/parametri/ISA (nuovi indicatori di affidabilità fiscale).
In presenza di più attività esercitate dallo stesso soggetto, contraddistinte da differenti codici ATECO, non vale più la regola precedente (secondo la quale contava il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate), ma occorre ora considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Si consiglia molta cautela quando una delle più attività è iniziata in corso d’anno, sempre per effetto del ragguaglio ad anno. Si pensi al contribuente che nel 2018 ha esercitato l’attività A per tutto l’anno, conseguendo ricavi pari ad € 55.000. Se lo stesso contribuente a dicembre 2018 ha aggiunto un secondo codice attività (B), che gli ha permesso di realizzare ricavi per € 1.000, si potrebbe ritenere (ma occorrono conferme ministeriali) che il limite sia stato superato, in quanto l’attività B, ragguagliata a 12 mesi, “pesa” per 12.000, e non per1.000, e sommata a 55.000 fa superare il limite (55.000 + 12.000 = 67.000).
PRECLUSIONI E INCOMPATIBILITA’ GIA’ IN VIGORE
Rimangono in vigore le seguenti incompatibilità, da valutare però non con riferimento all’anno precedente, ma nell’anno stesso in cui si vuole adottare il regime forfetario. Il contribuente che nel 2019 vuole avvalersi dei benefici del regime forfetario non deve pertanto:
– Avvalersi di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito (in sintesi: agricoltura e attività connesse, pesca, agriturismo; editoria;agenzie di viaggi e turismo; intrattenimenti, giochi e attività similari; rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione; vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi; gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; vendite a domicilio).
– Essere residente fuori dall’Italia (tranne il caso in cui sia residente in Stato membro UE o aderente al SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo).
– Effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, ovvero di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, n.8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.
– Effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n.427.
CONFERME E NUOVE PRECLUSIONI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
E’ stata completamente rivista l’incompatibilità rappresentata dal possesso di partecipazioni societarie. In sintesi, non può entrare (o rimanere) nel regime forfetario chi nel 2019:
– Possiede partecipazioni (anche minime) in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.). Si tratta (in parte) di preclusione già operativa, salvo alcune modifiche, anche per il passato.
– Controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente. Si tratta di novità assoluta.
Saranno necessari chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto le nozioni di controllo, così come enunciate, si prestano a svariate interpretazioni. Certamente si realizza il controllo diretto di una società quando si possiede una partecipazione tale da assicurare la maggioranza. Ma i casi di controllo indiretto possono essere molteplici e non sempre univocamente identificabili. Si pensi alla partecipazione di minoranza in una srl, in cui i rapporti con gli altri soci (es. di parentela) possono far prefigurare comunque una forma indiretta di controllo. Si pensi ancora a forme di controllo riconducibili a particolari rapporti contrattuali (es. esclusive).
Di ardua lettura anche la nozione di attività direttamente o indirettamente riconducibile. Se non vi è dubbio che l’identità di attività genera preclusione (se sussiste naturalmente anche il controllo della società), la realtà mostra una serie infinita di casistiche inquadrabili in attività similari (es. ingegnere che possiede la maggioranza assoluta di una srl nel campo delle costruzioni), delle quali non è certa la riconducibilità (nozione che ad oggi non corrisponde ad una precisa definizione giuridica).
NUOVA PRECLUSIONE DERIVANTE DA RAPPORTI DI LAVORO
E’ stata introdotta, con finalità antielusive, una nuova preclusione. Non può avvalersi del regime forfetario il contribuente che:
– Nell’anno corrente esercita la sua attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Valgono le critiche già espresse in sede di valutazione delle partecipazioni di controllo e delle attività riconducibili. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire quando un soggetto è indirettamente riconducibile al datore di lavoro, e cosa si intende per i “due anni precedenti” (un solo giorno? L’intero biennio?).
LE IMPOSTE NEL REGIME FORFETARIO
Rinviamo per una più diffusa trattazione alle precedenti informative già rese dallo Studio. Ci limitiamo a ricordare che:
– In luogo delle imposte ordinarie (Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap) è dovuta un’imposta sostitutiva unica nella misura del 15% (ma cfr. infra per le nuove iniziative, che possono adottare una aliquota ridotta, pari al 5%).
– La base imponibile su cui l’aliquota del 15% è applicata non è data dalla differenza tra ricavi/compensi e costi effettivi, ma viene calcolata applicando ai ricavi/compensi percepiti (calcolati per cassa, e non per competenza, sia per professionisti che per imprese) un coefficiente fisso per ciascun tipo di attività (cfr. tabella).
N. | Settore | Codici Ateco 2007 | Coefficiente di redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 40% |
2 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41-42-43) – (68) | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40% |
8 | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01-02.03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99) | 67% |
– Non si applica l’IVA (l’imposta non viene detratta sugli acquisti, né viene riaddebitata ai clienti in via di rivalsa).
– Non si applica ritenuta di acconto (né viene trattenuta dai sostituti di imposta sui ricavi/compensi percepiti dai contribuenti forfetari).
– Nessun costo può essere dedotto (in quanto la base imponibile è calcolata forfetariamente). E’ possibile però dedurre i contributi versati per disposizione di legge.
– Non sono rilevanti fiscalmente plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive.
– I componenti positivi (o negativi) di reddito relativi ad anni precedenti, la cui tassazione (o deduzione) è stata rinviata in conformità a disposizioni di legge (es. rateazione delle plusvalenze, deduzione delle spese di manutenzione eccedenti il 5% del valore dei beni strumentali) rilevano fiscalmente e interamente per le quote residue nell’esercizio antecedente.
– Occorre riversare entro il 16 marzo 2019 parte dell’IVA già detratta su acquisti di beni/servizi, per effetto delle complesse norme che regolano la rettifica della detrazione quando si passa da un regime IVA ad un regime (come quello in esame) non-IVA. In estrema sintesi: occorre versare l’intera IVA detratta sui beni ed i servizi non ancora ceduti o utilizzati (es. l’IVA sulle rimanenze finali di merci); occorre versare parte dell’IVA detratta per i beni ammortizzabili (con limitazioni ed eccezioni), nella misura di tanti quinti (decimi per gli immobili) quanti ne mancano al compimento del quinquennio (decennio per gli immobili) dall’anno di entrata in funzione.
– Artigiani e commercianti (non professionisti) potranno richiedere entro il 28 febbraio 2019 (o all’atto dell’apertura dell’attività) la riduzione del 35% dei contributi Inps dovuti.
– Non sono applicabili studi di settore/parametri/ISA (nuovi indicatori sintetici di affidabilità).
LA FATTURA NEL REGIME FORFETARIO
I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico.
Né sono tenuti alla conservazione digitale delle fatture ricevute (a meno che non abbiano in qualche modo abilitato i propri fornitori a trasmettere le fatture via PEC o via codice univoco, comunicando tali informazioni ai fornitori stessi).
Va applicata l’imposta di bollo (2 €) su ciascuna fattura di importo superiore ad € 77,47.
Nelle fatture dovrà essere indicata l’esclusione da IVA e da ritenuta (per evitare che il cliente applichi impropriamente la ritenuta), utilizzando le seguenti (o equivalenti) diciture:
– Operazione in franchigia da IVA, ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge n.190/2014.
– Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva – ricavi/compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto – art.1, comma 67, Legge n.190/2014.
IMPOSTA SOSTITUTIVA ULTERIORMENTE RIDOTTA (DAL 15% AL 5%) PER LE NUOVE INIZIATIVE, PER IL PERIODO DI IMPOSTA IN CUI L’ATTIVITA’ E’ INIZIATA E I 4 SUCCESSIVI
Devono sussistere i seguenti requisiti:
– Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfetario, attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare.
– L’attività in regime forfetario non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ovvero, l’attività precedentemente svolta consisteva nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni).
– Non deve trattarsi di attività svolta in precedenza da altro soggetto (ovvero, pur proseguendo attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non è superiore ad € 65.000; se si prosegue attività svolta in precedenza da altro soggetto, con acquisizione in corso d’anno, il cumulo dei ricavi riferibili al cedente e al cessionario, relativi all’anno di cessione, non deve superare il limite di € 65.000).
ATTENZIONE: NON SEMPRE E’ SCONTATA LA CONVENIENZA DEL REGIME FORFETARIO
Occorre un’attenta valutazione. Elenchiamo le numerose variabili che possono incidere in un senso o nell’altro:
– I contribuenti forfetari perdono le detrazioni e le deduzioni dall’IRPEF (si pensi alle detrazioni per carichi di famiglia, risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie, ecc.), tranne quelle riguardanti i contributi obbligatori.
– La non rilevanza di plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive/passive può a seconda dei casi generare vantaggi o svantaggi.
– Contribuenti che hanno programmato forti investimenti (o che normalmente hanno alti costi) potrebbero non trarre benefici dal regime forfettario (la base imponibile – benché sulla stessa di applichi un’aliquota ridotta – non tiene conto dei costi analitici, ma solo di una riduzione forfetaria in base a specifici coefficienti).
– La riduzione dei contributi (35%) per artigiani e commercianti non sempre rappresenta un beneficio (può avere effetti negativi sulle future pensioni, e genera minori costi deducibili).
– Il riversamento dell’IVA (es. integrale sulle rimanenze, parziale a seconda dei casi sugli altri beni e servizi) potrebbe costituire una barriera all’accesso, o comunque un fattore che attenua la convenienza.
– La non applicazione dell’IVA (che significa anche non detrazione) deve essere valutata con molta attenzione. Si pensi ai casi di acquisti con IVA superiore rispetto alle vendite. Normalmente chi trae vantaggio da tale esclusione è il contribuente che fattura a soggetti che non detraggono l’imposta (es. soggetti privati). Costui può abbattere il prezzo, non più gravato di IVA (acquistando margini di competitività) o, in assenza di preesistenti impegni vincolanti, mantenerlo inalterato, incamerando dunque la parte che in precedenza riversava nelle casse dello Stato sotto forma di IVA (o adottare soluzioni intermedie).
– La rilevanza fiscale immediata delle componenti rinviate può incidere sulla valutazione.
– Chi era soggetto a ritenuta dovrà anche prestare attenzione alla gestione delle proprie risorse finanziarie. Ai maggiori incassi durante l’anno (compensi non decurtati da ritenuta) potrebbero corrispondere versamenti di imposte più alti del previsto (in quanto non ridotti delle ritenute, non più versate).
– Analoga attenzione dovranno prestare coloro che si troveranno a versare meno IVA e più contributi. La casistica può verificarsi talvolta per effetto della deduzione non analitica ma forfetaria dei costi. A parità di risultato il contribuente potrebbe scegliere il regime forfetario, se non altro perché i contributi andranno presumibilmente ad incremento della pensione. Cambia tuttavia la tempistica dei versamenti, e una non oculata gestione delle risorse (minori versamenti in corso d’anno, maggiori versamenti in concomitanza con le scadenze annuali) può causare problemi.
– Il superamento del limite in corso d’anno comporta la fuoriuscita dal regime soltanto dall’anno successivo. Paradossalmente, il contribuente che nel 2018 ha dichiarato ricavi di € 60.000, può utilizzare per il 2019 il regime forfetario anche se consegue nel 2019 ricavi per € 1.000.000 e più! Naturalmente nel 2020, in tale ipotesi, rientrerà nei regimi ordinari.
– La presenza di forti incertezze sotto il profilo normativo (principalmente per le nuove nozioni di controllo diretto o indiretto, di attività direttamente o indirettamente riconducibili, di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili) può scoraggiare chi intende aderire al nuovo regime forfetario, nelle fattispecie in cui tali variabili assumono rilevanza determinante. Si tratta infatti di concetti liquidi, soggetti a interpretazione. La difforme valutazione di un funzionario può far disconoscere l’intero regime, con conseguenze devastanti (ripresa di imposte con sanzioni e interessi, per tutti gli anni non decaduti).
CONCLUSIONI
Rimangono forti le perplessità nei confronti di un provvedimento non privo di criticità:
a) La tecnica legislativa utilizzata non fornisce certezze agli operatori. Va bene l’intento antielusivo, ma non è accettabile che il contribuente non sappia in anticipo cosa è lecito e cosa non lo è (ci riferiamo alle nozioni suscettibili di interpretazione). Sarebbe come esporre segnali stradali privi di un limite di velocità, ma con diciture del tipo “vietato correre“.
b) La semplificazione è soltanto apparente. Basta la lettura di questa sintetica informativa per rendersi conto delle innumerevoli variabili ed eccezioni da considerare (con forti sanzioni in caso di errore). Semplice può apparire l’applicazione dell’aliquota alla base imponibile, ma complicatissima rimane la gestione antecedente e successiva, oltre alla valutazione dei requisiti di accesso e permanenza.
c) Un provvedimento del genere rischia di incentivare la frammentazione (con grave danno dell’intera economia), anche artificiosa, dunque l’evasione fiscale, da parte di chi farà del tutto pur di rientrare nel limite dei 65.000 euro, come da parte dei fornitori dei contribuenti forfetari (i quali non hanno alcun interesse a ricevere fatture che non porteranno detrazioni di nessun tipo in costanza di regime).
d) Preoccupante anche il rischio di alterazione della concorrenza, in quanto operatori di minime dimensioni (es. società al di sotto del limite di 65.000 euro, ovvero contribuenti che superano di poco il limite) verranno assoggettati a regimi spesso più svantaggiosi. Si finirà in molti casi con il premiare i più scorretti e spregiudicati (es. chi artificiosamente cercherà di restare al di sotto della soglia) a svantaggio di chi dichiara integralmente i propri ricavi/compensi.
e) Altrettanto preoccupante (e fortemente distorsiva della concorrenza) la possibilità, anche se per un solo anno, di accedere al regime forfetario pur conseguendo compensi altissimi (basta che nell’anno precedente i limiti non siano stati superati).
Resta il fatto che la norma è in vigore e (pur con i limiti interpretativi enunciati) può essere applicata.
Ricordiamo ai clienti che la presente trattazione rappresenta soltanto una sintesi. La disciplina dei forfetari è caratterizzata da altre disposizioni che contemplano innumerevoli particolarità ed eccezioni.
Per ogni valutazione si consiglia pertanto di rivolgersi allo Studio, che ha provveduto anche ad elaborare un file di calcolo utile per un confronto tra il sistema di tassazione forfetario e quello ordinario, a seconda delle previsioni di ricavi/compensi e spese per il 2019.
Si precisa infine che una eventuale fatturazione ordinaria, in attesa di una decisione, può compromettere l’accesso al regime. Si tratterebbe infatti di un comportamento concludente, inquadrabile come scelta per il regime ordinario. 11
Si raccomanda pertanto la massima tempestività nel contattare lo Studio, qualora si intenda accedere al regime forfetario (o valutarne preventivamente la convenienza).
Anzio 11 gennaio 2019
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista