di Vincenzo Pollastrini
Art.30, D.L. 2 marzo 2024, n.19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n.56 – Circolare Inps n.89 del 16 settembre 2024 – Circolare Inps n.90 del 4 ottobre 2024
La norma modifica buona parte del trattamento sanzionatorio stabilito dai commi 8 e segg. dell’art.116, Legge n.388/2000
Per alcune tipologie di violazioni viene introdotto un regime sanzionatorio di favore nel caso in cui il contribuente provveda spontaneamente a sanare le violazioni commesse (prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori)
Per altre tipologie di violazioni vengono estesi i termini a disposizione per la regolarizzazione
La nuova disciplina si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Poiché l’omesso o tardivo versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato preventivo biennale ne comporta, in assenza di ravvedimento operoso, la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti è necessario regolarizzare anche i relativi contributi previdenziali
Si tratta in ogni caso di un ravvedimento condizionato a termini molto più stringenti rispetto a quello previsto per le imposte
SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA
In caso di mancato o tardivo pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, si applica la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, attualmente pari al 2,65%) maggiorato di 5,5 punti.
Se il pagamento è effettuato spontaneamente entro 120 giorni, prima di contestazioni o richieste da parte di enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione.
Il pagamento deve avvenire in unica soluzione, o anche frazionando il dovuto ma sempre rispettando il termine massimo per il versamento di tutte le somme dovute.
Le sanzioni sono calcolate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale sino a quello dell’effettivo pagamento.
In ogni caso la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo, senza che sia avvenuto l’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% se confermata l’applicabilità dell’art.30, D.P.R. n.602/1973).
In linea generale il ravvedimento è consentito soltanto per i mancati pagamenti di contributi correlati ad obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024. Per i lavoratori autonomi (commercianti/artigiani) il ravvedimento è possibile dagli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 (dunque con scadenza fissata dall’Istituto a decorrere dal 1° settembre 2024, ovvero a partire dalla scadenza del 18 novembre 2024).
SANZIONI CIVILI PER EVASIONE CONTRIBUTIVA
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30%.
In ogni caso la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi, la sanzione civile continua ad essere pari (in ragione d’anno) al tasso ufficiale di riferimento (attualmente 2,65%) maggiorato di 5,5 punti, se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.
Il tasso ufficiale di riferimento (attualmente 2,65%) è maggiorato di 7,5 punti se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia (novità introdotta dalla disposizione in esame).
In ogni caso la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Per i lavoratori autonomi si farà riferimento ai termini indicati dall’Istituto (mancando a monte una regolare denuncia).
E’ ora possibile, soltanto per questa tipologia di ravvedimento, ottenere una rateizzazione del dovuto presentando richiesta tempestiva (entro gli indicati 30 o 90 giorni), e subordinatamente al versamento della prima rata (anche se l’accoglimento avviene dopo la scadenza). E’ chiaro che in caso di insufficiente o tardivo versamento, anche di una sola rata, l’Istituto provvederà a rideterminare le sanzioni in misura piena notificando un nuovo piano di ammortamento.
Le novità introdotte (termine di 90 giorni e possibilità di rateizzazione) trovano applicazione agli inadempimentiverificatisi dopo il 1° settembre 2024 e pertanto a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024 (ordinariamente riferite ai periodi pregressi poiché l’Istituto viene a conoscenza dell’inadempimento solo per effetto delle denunce/registrazioni/dichiarazioni – es. denuncia spontanea effettuata il 30 settembre 2024 per i periodi dal 12/2023 al 04/2024, quindi comunque entro 12 mesi dalla scadenza legale del rispettivo pagamento). Per le gestioni artigiani/commercianti occorre fare riferimento ai termini indicati dall’Istituto per il pagamento delle singole rate.
SANZIONI CIVILI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEGLI ENTI IMPOSITORI
Viene introdotta una disciplina per alcuni versi simile alla c.d. acquiescenza in campo tributario. Se il contribuente non procede al versamento spontaneo mediante ravvedimento, e riceve la notifica da parte dell’Istituto, è possibile ottenere la riduzione del 50% delle sanzioni pagando in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica.
In alternativa, è ammesso il pagamento rateale presentando la domanda entro il medesimo termine di 30 giorni e versando la prima rata (cfr. paragrafo precedente per il caso di insufficiente o tardivo versamento, anche di una sola rata).
Per artigiani e commercianti (tenuti a versare a seguito di tariffazione Inps), il termine di 30 giorni (condizione necessaria per ottenere la riduzione al 50% delle sanzioni) è calcolato tenendo conto delle scadenze fissate con la tariffazione nel solo caso in cui la contribuzione dovuta non sia stata già oggetto di tariffazione prima della notifica del provvedimento.
La nuova disciplina è operativa per gli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, riguarda i mancati pagamenti, correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla data indicata, o oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (es. accertamento notificato il 10 settembre 2024 per contributi riferiti ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).
POSSIBILE IMPATTO SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
La decadenza dal concordato preventivo biennale (per chi vi ha aderito) in seguito al mancato o tardivo versamento di quanto dovuto per effetto dell’adesione, si configura, riteniamo, anche per i contributi previdenziali.
Poiché è possibile evitare la decadenza soltanto accedendo al ravvedimento operoso (anteriormente quindi ad accessi, ispezioni, verifiche, comunicazioni di irregolarità e simili), ai fini contributivi, ora che il ravvedimento è possibile (sempre tenendo conto della decorrenza 1° settembre 2024), potrebbe (come per le imposte) non essere sufficiente versare le differenze dovute, se non si provvede anche al pagamento di sanzioni e interessi secondo le disposizioni sopra richiamate che disciplinano il ravvedimento ai fini previdenziali.
E’ inoltre raccomandata la massima attenzione in quanto i termini per il ravvedimento contributivo sono molto più stringenti di quelli previsti dalle norme fiscali (decorso un determinato termine non sarà più possibile ravvedere le omissioni, le irregolarità o le tardività).
CONCLUSIONI
La presente informativa rappresenta una sintesi della materia, suscettibile peraltro di continua evoluzione (es. per il calcolo dei tassi, per la distinzione non sempre agevole tra omissione ed evasione contributiva). Si consiglia pertanto come sempre di rivolgersi allo Studio per ogni valutazione e calcolo.