di Vincenzo Pollastrini
Art.13-decies, D.L. n.137/2020
Si ricorda che il 31 dicembre 2021 scade il termine per la presentazione di istanze agevolate di rateizzazione dei ruoli. Si invita pertanto chi è interessato, e non ha ancora provveduto, ad attivarsi al più presto (eventualmente contattando lo Studio ove occorra un supporto).
Dal 1° gennaio 2022 (salvo proroghe allo stato attuale non previste) tornano ad applicarsi le precedenti e più penalizzanti disposizioni.
Ecco, in sintesi, i vantaggi che è ancora possibile ottenere (fermo restando il numero massimo delle rate mensili, sempre pari a 72, ovvero 120 per le dilazioni straordinarie):
- Somme iscritte a ruolo per importi superiori a € 100.000: per ottenere la rateizzazione non occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (ISEE per le persone fisiche, indici di bilancio per società e contribuenti in contabilità ordinaria, ecc.). Il limite che consente la concessione automatica della rateizzazione è dunque innalzato rispetto agli ordinari € 60.000.
- Decadenza dal beneficio della rateizzazione a seguito del mancato pagamento di n.10 rate, anche non consecutive. Il limite è dunque innalzato rispetto alle ordinarie 5 rate. Resta in vigore il limite delle 18 rate per le rateizzazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020.
- Possibilità di dilazionare i carichi decaduti all’8 marzo 2020, senza la necessità di saldare tutte le rate scadute alla data di presentazione della domanda.