Nella Circolare n.13/2020, l’Inail ha fornito alcuni chiarimenti sulle circostanze che consentono di ricondurre la contratta infezione da coronavirus ad infortunio sul lavoro, con relativa estensione della tutela assicurativa anche al periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. Mentre in caso di decesso del lavoratore l’Istituto ha ricordato come, ai sensi della disciplina vigente, ai familiari spetti anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Nella Circolare l’Inail ha poi precisato che per alcune categorie di lavoratori si applichi una presunzione semplice dell’origine professionale della malattia, per le quali, dunque, non sussistono dubbi sulla riconducibilità dell’evento morboso alla fattispecie di infortunio sul lavoro. Principalmente il riferimento è rivolto agli operatori sanitari, esposti ad un rischio elevato di contagio ed aggravato fino a diventare specifico. Lo stesso principio, tuttavia, vale anche per tutta una serie di attività che espongano i lavoratori ad un elevato rischio di contrarre il virus per il costante contatto con il pubblico. E’ il caso, ad esempio dei lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure, pertanto, vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
L’Inail ha poi chiarito che la tutela assicurativa può essere estesa anche ad altri casi, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice. In simili casi, tuttavia, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si possa comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale dovrà seguire l’ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Qualora non venisse riconosciuta la riconducibilità dell’infezione contratta all’occasione di lavoro, il trattamento sarà quello della malattia a carico dell’Inps.
Dott. Valerio Pollastrini