PROFESSIONISTI, MEDIATORI, AGENTI

di Vincenzo Pollastrini

Art.19, D.L. 8 aprile 2020, n.23

La norma riguarda una vasta platea di soggetti, purché con domicilio, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato: 

  • Professionisti.
  • Altri lavoratori autonomi soggetti a ritenuta (principalmente, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori, procacciatori d’affari, commissionari).

Occorre verificare la presenza contemporanea di due condizioni:

  • ricavi o compensi percepiti, nel periodo di imposta precedente quello in corso (2019, ovvero, per gli infrannuali, esercizio precedente quello in corso al 17 marzo 2020), non superiori a euro 400.000. Nel calcolo del limite non si considerano gli eventuali adeguamenti agli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità, che hanno sostituito gli Studi di Settore).
  • Assenza nel mese precedente di spese sostenute per lavoro dipendente o assimilato.

Se entrambe queste condizioni sono verificate, i professionisti e i lavoratori autonomi indicati possono richiedere ai loro clienti, sostituti di imposta (imprese, professionisti, enti, condomini), il pagamento del compenso pieno, senza ritenuta.

L’opzione è valida per i ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020

I professionisti e lavoratori autonomi interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art.19, D.L. 8 aprile 2020, n.23.

In fattura va omessa l’indicazione della ritenuta. In caso di fatturazione elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” la voce “Ritenuta” non deve essere valorizzata con SI, e non si compila il blocco “DatiRitenuta”. Nella “Causale” va indicatoSi richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 19, del decreto-legge n.23 del 2020”. 

Dovranno poi versare in proprio l’importo non trattenuto, entro il 31 luglio 2020, o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

A ben vedere, la norma si prefigge di tutelare coloro che ordinariamente anticipano le imposte per effetto delle ritenute d’acconto (professionisti, agenti, mediatori, ecc.).

Si tratta di una tutela minima, in quanto le ritenute dovranno comunque essere versate dal mese di luglio. 

Consigliamo in ogni caso alle parti coinvolte (professionisti da una parte, loro clienti dall’altro) di instaurare un dialogo preventivo

Un professionista che chieda al proprio cliente (impresa, ente, altro professionista, condominio) di non pagare la ritenuta (il mese dopo) e di ricevere direttamente, oltre al compenso, l’importo della ritenuta (il mese prima), potrebbe creare al cliente stesso problemi di liquidità, soprattutto se costui a sua volta si avvale di molti professionisti (o agenti, rappresentanti, mediatori, ecc.). 

Viceversa, un’azienda che paga i propri consulenti o agenti potrebbe accettare di buon grado questa opzione (che in ogni caso è un diritto del professionista o agente, mediatore, ecc.), se la propria situazione lo consente. Si tratta pur sempre di un mero e parziale (20%) anticipo, con riallineamento al mese successivo.

Riteniamo che in un periodo come questo, al di là delle norme, i comportamenti degli operatori economici debbano essere improntati il più possibile al buonsenso.

E’ plausibile tuttavia che il fenomeno si dimostri nei fatti meno intenso di quanto sia a prima vista immaginabile: sia per le esclusioni, sia per la presenza di contribuenti forfetari, che già incassano un compenso non decurtato di ritenuta (e per i quali nulla cambia). 

Anzio, 13 aprile 2020 

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