PROFESSIONI SANITARIE Ampliata la platea dei soggetti tenuti all’invio dei dati all’Amministrazione finanziaria per la dichiarazione precompilata

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, in Gazzetta Ufficiale n.284 del 4 dicembre 2019

Oltre ai professionisti già tenuti all’invio dei dati mediante il sistema TS (tessera sanitaria), sono state individuate nuove categorie di professionisti obbligate all’adempimento

Scadenza

La prima scadenza è fissata al 31 gennaio 2020, si tratta pertanto di un obbligo introdotto retroattivamente

Professionisti che devono inviare i dati

   A decorrere dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2019, dunque per tutte le spese sostenute da persone fisiche nell’intero 2019, ed entro il 31 gennaio 2020 (così di seguito, successivamente, ogni anno), anche i seguenti professionisti saranno tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre le dichiarazioni dei redditi precompilate). Si tratta delle figure professionali di seguito indicate (iscritte nei relativi Albi):

  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario;
  • Biologo.

   Occorre indicare, mediante trasmissione telematica al sistema TS, i dati riportati sul documento fiscale emesso nei confronti del paziente, comprensivi del codice fiscale impresso sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi. L’invio telematico (anche di eventuali rimborsi) è escluso soltanto in caso di specifica ed espressa opposizione resa dal paziente al momento dell’emissione del documento fiscale (da annotare sul documento stesso).

Retroattività

   Dobbiamo ancora una volta constatare come nuovi obblighi a carico di professionisti vengano introdotti con valenza retroattiva (e a pochi giorni dalla scadenza). I professionisti interessati dovranno infatti attivarsi già con riferimento alle fatture emesse nel 2019, e la scadenza del 31 gennaio 2020 non è lontana (meno problemi si incontreranno naturalmente per gli anni successivi).

Sanzioni

   Si ritiene peraltro che siano applicabili le sanzioni (stabilite in passato per le altre professioni) per omessa, tardiva o errata trasmissione pari a 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro. Si attende conferma sul punto, anche perché, quando l’obbligo venne introdotto per altri soggetti, per il solo primo anno fu esclusa ogni forma di punibilità in caso di lieve tardività o errata trasmissione tali da non generare indebite deduzioni / detrazioni in capo ai pazienti.

5 dicembre 2019

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