POLIZZE CATASTROFALI OBBLIGATORIE PER LE IMPRESE. Pubblicato il decreto attuativo

Di Vincenzo Pollastrini

Legge 30 dicembre 2023, n.213, art.1, commi 101 e segg.; D.L. 27 dicembre 2024, n.202; DM 30 gennaio 2025, n.18 (G.U. n.48 del 27 febbraio 2025)

Con la pubblicazione del decreto attuativo, il quadro normativo è completo. Alle imprese resta meno di un mese di tempo per adeguarsi

Tutte le imprese, tranne quelle agricole, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali e catastrofi

La scadenza per adempiere al nuovo obbligo è fissata al 31 marzo 2025, con l’eccezione delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, che hanno tempo fino al 31 dicembre 2025

La copertura è prevista per terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali

Non sono al momento previste sanzioni pecuniarie per gli inadempienti, che tuttavia, potrebbero incorrere in serie restrizioni (o addirittura esclusioni) da contributi, sovvenzioni, agevolazioni

Sono invece fissate sanzioni pecuniarie particolarmente incisive (da euro 100.000 a euro 500.000) per le imprese di assicurazione ove si rifiutassero di contrarre (o eludessero tale obbligo)

Le polizze già in essere dovranno essere adeguate e conformi ai nuovi provvedimenti

Tutte le imprese sono tenute alla stipula della polizza catastrofale, senza alcuna esclusione per le aziende di minori dimensioni. Più in dettaglio, si tratta delle imprese con sede legale in Italia (nonché quelle con sede legale all’estero e stabile organizzazione in Italia), tenute all’iscrizione presso il registro delle imprese.

Restano escluse le imprese agricole (art.2135 Cod. Civ.), per le quali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici causati da alluvione, gelo o brina e siccità (art.1, comma 515, Legge n.234/2021).

La scadenza è fissata al 31 marzo 2025 (con differimento al 31 dicembre 2025 soltanto per le imprese della pesca e dell’acquacoltura). 

Le polizze sono stipulate a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si dovessero verificare sul territorio nazionale (in particolare, sismialluvionifraneinondazioni ed esondazioni). 

SISMA: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione sono considerate come singolo evento. 

FRANA: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terra e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione sono considerate come singolo evento.

La copertura riguarda i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, se impiegati (a qualsiasi titolo) per l’esercizio dell’attività di impresa. La norma individua detti beni sulla base della loro collocazione in bilancio, che escluderebbe le rimanenze (beni destinati alla vendita). 

TERRENI: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione. Per questa categoria di beni la copertura è a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato (nel rispetto di tutte le altre condizioni individuate nel decreto). Questo tipo di copertura prevede l’impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato, e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile.

FABBRICATO: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

IMPIANTI E MACCHINARI: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato.

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli immobili che risultino gravati da abuso edilizio (anche se sorto successivamente alla data di costruzione) o costruiti in carenza delle necessarie autorizzazioni. 

Oggetto di copertura assicurativa sono i danni direttamente cagionati dagli eventi indicati alle immobilizzazioni sopra elencate, con un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno (salve le eccezioni di cui diremo) e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. 

La polizza assicurativa non copre:

  1. Danni che si verificano in conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo.
  2. Danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.
  3. Danni che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti.
  4. Danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Nel calcolo dei premi, che sono aggiornati periodicamente, si tiene anche conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio e della letteratura scientifica in materia, adottando modelli predittivi che considerino l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni oggetto di assicurazione. Si tiene conto anche delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni indicati da calamità naturali ed eventi catastrofali. 

Lo scoperto che rimane a carico dell’assicurato ha un limite massimo non superiore al 15% del danno indennizzabile, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate.

Tale limite può essere superato, lasciandolo alla libera contrattazione delle parti, in due casi:

  • Fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate.
  • Grandi imprese, che il decreto definisce puntualmente (dal momento che la definizione non è univoca nell’ordinamento interno ed internazionale), limitatamente alle finalità del decreto stesso, come le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Le polizze assicurative possono contenere massimali o limiti di indennizzo, liberamente convenuti tra le parti, ma con il rispetto di una serie di principi:

  • Per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata.
  • Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata si applica un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata
  • Per la fascia superiore a 30 milioni di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese come sopra definite, fermo restando l’obbligo di assicurazione, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera contrattazione tra le parti. 

Ad oggi non sono previste sanzioni pecuniarie per le imprese inadempienti. Tuttavia la norma specifica che dell’inadempimento si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario per le quali vengono impegnate risorse pubbliche.

Ciò significa che le disposizioni che in futuro prevederanno benefici di natura pubblica potranno penalizzare (fino ad escludere) le imprese prive di polizza. Si badi bene: non solo in occasione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni connesse a eventi calamitosi e catastrofali, ma per ogni tipo di beneficio concesso con pubbliche risorse.

Ls sanzione da euro 100.000 a euro 500.000 riguarda soltanto le imprese di assicurazione in caso di rifiuto o elusione dell’obbligo a contrarre. 

Si consiglia di contattare la propria compagnia di assicurazione di fiducia in vista della prossima scadenza.

Anche le polizze già in essere dovranno essere adeguate, in modo tale da assicurarne la conformità ai nuovi provvedimenti. L’adeguamento dovrà in tal caso avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile. Il riferimento al quietanzamento lascia intendere che, in caso di premio pagato in modo frazionato, la polizza dovrà essere adeguata in occasione del prossimo pagamento, se questo precede la scadenza per il rinnovo della polizza. 

L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, tra l’altro, garantirà un portale informatico che consentirà di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle varie imprese.

Anche le imprese di minori dimensioni (comprese quelle in regime forfetario e quelle caratterizzate da una dotazione minima di beni da assicurare), e quelle ubicate in aree caratterizzate da minori possibilità di eventi catastrofali, dovranno adeguarsi, se non intendono correre il rischio di restare tagliate fuori per il futuro da agevolazioni di vario tipo (es. fiscali, previdenziali, ecc.). E’ chiaro che per queste imprese i premi di assicurazione saranno di minore importo.

Gli amministratori di un’impresa che dovesse perdere benefici importanti per non aver a suo tempo stipulato la polizza catastrofale potrebbero trovarsi a dover rispondere personalmente secondo le regole ordinarie sulla responsabilità amministrativa (anche penalmente in casi estremi, come quelli che possono presentarsi in circostanze di fallimento e bancarotta fraudolenta).

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