POLIZZE CATASTROFALI OBBLIGATORIE PER LE IMPRESE

di Vincenzo Pollastrini

Legge 30 dicembre 2023, n.213, art.1, commi 101 e segg.; Decreto Legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n.15

Tutte le imprese, tranne quelle agricole, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali e catastrofi

La scadenza per adempiere al nuovo obbligo è fissata al 31 marzo 2025, con l’eccezione delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, che hanno tempo fino al 31 dicembre 2025

La copertura è prevista per terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali

Non sono al momento previste sanzioni pecuniarie per gli inadempienti, che tuttavia, potrebbero incorrere in serie restrizioni (o addirittura esclusioni) da contributi, sovvenzioni, agevolazioni

Sono invece fissate sanzioni pecuniarie particolarmente incisive (da euro 100.000 a euro 500.000) per le imprese di assicurazione ove si rifiutassero di contrarre (o eludessero tale obbligo)

Occorre attendere il decreto attuativo per conoscere ulteriori dettagli

Tutte le imprese sono tenute alla stipula della polizza catastrofale, senza alcuna esclusione per le aziende di minori dimensioni. Più in dettaglio, si tratta delle imprese con sede legale in Italia (nonché quelle con sede legale all’estero e stabile organizzazione in Italia), tenute all’iscrizione presso il registro delle imprese.

Restano escluse le imprese agricole (art.2135 Cod. Civ.), per le quali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici causati da alluvione, gelo o brina e siccità (art.1, comma 515, Legge n.234/2021).

La scadenza è fissata al 31 marzo 2025 (con differimento al 31 dicembre 2025 soltanto per le imprese della pesca e dell’acquacoltura). 

Le polizze sono stipulate a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si dovessero verificare sul territorio nazionale (in particolare, sismialluvionifraneinondazioni ed esondazioni). 

La copertura riguarda i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, con un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. 

L’obbligo di stipula non si applica alle imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio (anche se sorto successivamente alla data di costruzione) o costruiti in carenza delle necessarie autorizzazioni. Per come è scritta la norma, parrebbe che tali imprese non siano tenute ad assicurare neanche gli altri beni (impianti, macchinario, ecc.), ma potrebbe trattarsi di una svista del legislatore. Si auspica un chiarimento ufficiale, eventualmente anche mediante il decreto attuativo di prossima emanazione.

Ad oggi non sono previste sanzioni pecuniarie per le imprese inadempienti. Tuttavia la norma specifica che dell’inadempimento si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario per le quali vengono impegnate risorse pubbliche.

Ciò significa che le disposizioni che in futuro prevederanno benefici di natura pubblica potranno penalizzare (fino ad escludere) le imprese prive di polizza. Si badi bene: non solo in occasione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni connesse a eventi calamitosi e catastrofali, ma per ogni tipo di beneficio concesso con pubbliche risorse.

Ls sanzione da euro 100.000 a euro 500.000 riguarda soltanto le imprese di assicurazione in caso di rifiuto o elusione dell’obbligo a contrarre. 

Si consiglia di cominciare a contattare la propria compagnia di assicurazione di fiducia in vista della prossima scadenza, benché non sia ad oggi utile procedere immediatamente alla stipula (mancando il decreto attuativo).

L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, tra l’altro, garantirà un portale informatico che consentirà di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle varie imprese.

Anche le imprese di minori dimensioni (comprese quelle in regime forfetario e quelle caratterizzate da una dotazione minima di beni da assicurare), e quelle ubicate in aree caratterizzate da minori possibilità di eventi catastrofali, dovranno adeguarsi, se non intendono correre il rischio di restare tagliate fuori per il futuro da agevolazioni di vario tipo (es. fiscali, previdenziali, ecc.). E’ chiaro che per queste imprese i premi di assicurazione saranno di minore importo.

Più in generale, non inganni l’apparente assenza di sanzioni.

Gli amministratori di un’impresa che dovesse perdere benefici importanti per non aver a suo tempo stipulato la polizza catastrofale potrebbero trovarsi a dover rispondere personalmente secondo le regole ordinarie sulla responsabilità amministrativa (anche penalmente in casi estremi, come quelli che possono presentarsi in circostanze di fallimento e bancarotta fraudolenta).

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