di Vincenzo Pollastrini
Art.18, D.L. 30 aprile 2022, n.36
L’assenza di una specifica sanzione, in caso di violazione (originariamente prevista solo dal 2023), ha reso l’obbligo non operativo per molti anni
Con il decreto del 30 aprile 2022, la data è stata anticipata al 30 giugno 2022
Dal 30 giugno 2022 per i trasgressori è prevista una sanzione di 30 euro, maggiorata del 4% della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento
Non esiste un limite di esonero: fosse anche un solo euro, è obbligatorio accettare pagamenti elettronici
Commercianti, artigiani, prestatori di servizi di qualunque genere e professionisti dovranno pertanto dotarsi, dal prossimo 30 giugno, di quanto necessario per accettare pagamenti elettronici (carte di credito e strumenti simili)
Può sottrarsi all’obbligo soltanto l’azienda o il professionista che, per le modalità di esercizio della propria attività, ha la certezza che nessun cliente domanderà mai di pagare mediante carta di credito
QUALI SONO I CONTRIBUENTI OBBLIGATI
Si tratta di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali.
In estrema sintesi, tutti coloro che esercitano un’attività con partita IVA, sia in forma individuale che societaria.
Pertanto commercianti, artigiani, prestatori di servizi di qualunque genere e professionisti, dal 30 giugno 2022, dovranno accettare obbligatoriamente pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di credito e una carta di debito.
Non sono previste esclusioni di alcuna natura, neanche per i contribuenti forfetari. Pertanto, pur in presenza di volumi d’affari minimi, o di servizi per i quali di norma si ricorre ad altre modalità di pagamento, l’obbligo rimane.
E’ assai singolare che, mentre il limite per l’uso del contante viene innalzato ad € 1.999 (cfr. nostro articolo, su questo sito, del 31 marzo 2022), si introduce un obbligo generalizzato per l’utilizzo del POS.
In nome della lotta all’evasione, e per logica coerenza, sarebbe forse stato più utile ridurre il limite massimo per l’uso del contante, piuttosto che introdurre un ulteriore obbligo (con spese) a carico delle categorie più colpite dagli effetti economici della crisi e della pandemia.
Peraltro non sarà agevole procedere alle dovute verifiche, e provare in modo certo che l’esercente si sia rifiutato di accettare il pagamento.
Si consiglia di verificare con attenzione e preventivamente le spese per l’acquisto o il noleggio dei dispositivi, e le commissioni bancarie che andranno a gravare sui bilanci, anche per un eventuale adeguamento dei prezzi praticati alla clientela (che tenga conto delle commissioni bancarie e delle maggiori spese connesse all’uso del POS).
Di fatto, saranno veramente molto limitati i casi in cui si potrà fare a meno del POS. Tra questi pensiamo a quelle aziende o a quei professionisti che lavorano all’interno di un circuito chiuso, tale da escludere a priori la richiesta di un pagamento mediante carta di credito. Immaginiamo un’azienda con un solo cliente (es. subfornitore), o un professionista con un numero limitato di clienti, per i quali è contrattualmente stabilito il pagamento mediante bonifico bancario.
Se si tratta di imprenditori o professionisti non tenuti per legge ad accettare nuovi clienti (che ben potrebbero pretendere il pagamento con carta di credito), non si verificherebbe mai l’ipotesi che darebbe luogo all’applicazione della sanzione (richiesta di pagamento con carta di credito).
LE SANZIONI
La sanzione, per ogni pagamento con carta non accettato (di qualsiasi importo, fosse anche un solo euro), è data dalla somma di due componenti:
- € 30.
- Il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Nonostante la normativa sanzionatoria di riferimento (Legge n.689/1981) preveda modalità di pagamento agevolate (riduzioni), per questo tipo di violazioni non sono applicabili pagamenti in misura ridotta.
L’unica esimente è l’impossibilità tecnica, che però deve essere oggettivamente riscontrabile.
CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI POS
Ad oggi la normativa prevede un credito di imposta in scadenza il 30 giugno 2022, ed un credito di imposta in scadenza il 31 dicembre 2022.
Entrambi saranno utilizzabili soltanto in compensazione successivamente al sostenimento della spesa e dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito e in quelle successive, sino ad utilizzo concluso.
Non sono tassabili, né incidono negativamente sulla quota deducibile di interessi passivi e spese generali. Devono infine rispettare le disposizioni europee in materia di limiti agli aiuti di Stato (c.d. “de minimis”).
Riguardano imprenditori e professionisti che operano nei confronti di consumatori finali, ed acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto di specifiche caratteristiche tecniche.
Il credito di imposta è parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo, nonché alle spese di convenzionamento, ovvero alle spese sostenute per il (necessario) collegamento tecnico ai registratori telematici.
STRUMENTI (POS) IL CUI CREDITO DI IMPOSTA SCADE IL 30 GIUGNO 2022
Il credito di imposta (acquisti dal 1° luglio 2021) spetta nel limite massimo di spesa di € 160 per soggetto, nelle seguenti misure:
- 70% per i soggetti con ricavi/compensi relativi al periodo di imposta precedente di ammontare non superiore a € 200.000
- 40% per i soggetti con ricavi/compensi relativi al periodo di imposta precedente di ammontare superiore a € 200.000, e fino a € 1.000.000
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi relativi al periodo di imposta precedente di ammontare superiore a € 1.000.000, e fino a € 5.000.000
STRUMENTI (POS) IL CUI CREDITO DI IMPOSTA SCADE IL 31 DICEMBRE 2022
In tal caso, deve trattarsi di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentano anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il credito di imposta (acquisti dal 1° gennaio 2022) spetta nel limite massimo di spesa di € 320 per soggetto, nelle seguenti misure:
- 100% per i soggetti con ricavi/compensi relativi al periodo di imposta precedente di ammontare non superiore a € 200.000
- 70% per i soggetti con ricavi/compensi relativi al periodo di imposta precedente di ammontare superiore a € 200.000, e fino a € 1.000.000
- 40% per i soggetti con ricavi/compensi relativi al periodo di imposta precedente di ammontare superiore a € 1.000.000, e fino a € 5.000.000
CREDITO DI IMPOSTA PER LE COMMISSIONI ADDEBITATE
Abbiamo già trattato l’argomento su questo sito in data 3 luglio 2020 (credito di imposta sulle commissioni bancarie), al quale rinviamo per dettagli.
Esula dalla presente trattazione un’analisi di quanto è variato rispetto all’impianto originario (si consiglia di chiedere allo Studio per eventuali approfondimenti).
Basti qui ricordare che il bonus è attribuito a imprese, anche in forma societaria, e professionisti, tenuti al versamento delle imposte in Italia, che nell’anno di imposta precedente non abbiano superato un ammontare di ricavi o compensi pari ad € 400.000.
Il beneficio spetta ovviamente soltanto a imprese e professionisti che ricevono pagamenti con carte di credito, di debito, prepagate.
L’importo riconosciuto è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di debito, di credito o prepagate. Questa misura è destinata a proseguire, pertanto è possibile fruirne anche oltre il 30 giugno 2022.
La misura più elevata, ovvero il 100%, spetta soltanto per le commissioni maturate tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, se gli strumenti di pagamento elettronico, dotati di specifici requisiti di collegamento, sono connessi ai registratori telematici, ovvero posseggono le caratteristiche tecniche che li qualifichino come strumenti di pagamento evoluti.
Attenzione: non tutte le transazioni consentono di ottenere il credito di imposta. Entrano infatti nel calcolo soltanto le vendite o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6916), che consente di compensare debiti e crediti relativi a tributi e contributi, secondo le consuete regole e limitazioni.
La compensazione può avvenire a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Per conoscere l’importo delle commissioni su cui calcolare il 30% di credito di imposta, l’esercente deve attendere una comunicazione telematica dalla propria banca (o soggetto in convenzione che gestisce il servizio di pagamento).
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito, e nelle dichiarazioni successive, fin quando il credito è stato completamente utilizzato. La documentazione di supporto deve essere conservata per 10 anni dal periodo in cui è stato utilizzato il credito.
Anche questo credito di imposta, soggetto alle regole c.d. “de minimis”, non è tassato ai fini IRES, IRPEF, IRAP, e non decurta la percentuale di deducibilità di interessi passivi e spese generali.