ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

Il nuovo obbligo, istituito dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, riguarda le società che superano determinati parametri dimensionali (attività/ricavi/dipendenti)

La decorrenza è attualmente fissata al 16 dicembre 2019

   Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative che, per almeno due esercizi consecutivi (in prima istanza si considerano il 2017 e il 2018) superano almeno uno dei parametri indicati (non necessariamente lo stesso):

  • Totale attivo stato patrimoniale: € 4.000.000
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.000.000
  • Numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Obbligo cessa:

   L’obbligo cessa quando per tre esercizi consecutivi nessun limite è stato superato.

   Al ricorrere delle condizioni indicate, ed entro il 16 dicembre 2019, occorre pertanto procedere alla convocazione dell’assemblea ordinaria per la nomina dell’organo di controllo.

Verificare statuto

   E’ necessario però verificare preliminarmente lo statuto, che potrebbe risultare incompatibile con le nuove disposizioni. Nel caso, lo statuto deve essere modificato, mediante assemblea straordinaria, con verbale redatto dal notaio. Si ritiene che nessuna modifica statutaria debba essere adottata se la clausola che regola nomina e funzionamento dell’organo di controllo è formulata in modo generico e astrattamente compatibile con le nuove disposizioni (es. “l’organo di controllo è nominato in presenza di obbligo di legge”). Può anche essere utile procedere alla modifica se si vuole nominare un organo monocratico (revisore legale) anziché un organo collegiale (collegio sindacale), presumibilmente più costoso, quando lo statuto attuale non contempla la figura del revisore unico.

   Resta il problema delle cooperative, per le quali le norme vigenti rinviano espressamente (seppure in modo opinabile) al collegio sindacale.

Omessa convocazione dell’assemblea

   L’omessa convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori, per la nomina dell’organo di controllo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 6.197. Peraltro gli amministratori inadempienti rischiano la revoca.

Se la nomina non avviene

   Se, nonostante la regolare convocazione assembleare entro la scadenza, la nomina non avviene, il Tribunale provvede direttamente alla nomina su segnalazione di qualunque soggetto interessato o del Conservatore del Registro delle imprese. Taluni atti societari, assunti in assenza dell’organo di controllo, possono essere annullati.

Per evitare sanzioni

   Per evitare l’applicazione di sanzioni, si consiglia di convocare e tenere comunque l’assemblea per il prossimo 16 dicembre (rispettando così l’obbligo di convocazione), eventualmente rinviando a successiva data, in assenza di nominativi ritenuti validi (gli stessi revisori nominati potrebbero richiedere un breve lasso temporale, prima di accettare, per le necessarie verifiche preliminari – es. compatibilità, sussistenza delle condizioni di legge, tipologia di lavoro da svolgere, congruità del compenso, ecc.).

   Se per effetto di tale rinvio (comunque da documentare nel verbale di assemblea del 16 dicembre – o precedente) la nomina dovesse avvenire, per esempio, a gennaio 2020 (sempre che nel frattempo la società non assuma atti e iniziative per le quali occorre il consenso dell’organo di controllo), è difficilmente ipotizzabile un intervento del Conservatore del Registro presso il Tribunale per la nomina d’ufficio (presumibilmente non ve ne sarebbero i tempi), e nessuna violazione potrebbe essere ragionevolmente imputata alla società e ai suoi amministratori.

Organo di controllo deve:

   Al di là delle formalità indicate, si deve ricordare come tale riforma impatti profondamente nella sostanza delle procedure societarie. L’organo di controllo deve infatti, tra l’altro, vigilare sull’organo amministrativo, affinché questi valuti costantemente (assumendo, nel caso, le opportune iniziative) l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico e finanziario, il prevedibile andamento della gestione. L’organo di controllo è inoltre tenuto a segnalare immediatamente agli amministratori l’eventuale presenza di fondati indizi di crisi.

   Ne consegue che, con periodicità almeno trimestrale (in funzione anche delle caratteristiche e della complessità dell’impresa), la società dovrà essere in grado di produrre una situazione contabile aggiornata, tale da consentire un’analisi per indici di bilancio e di allerta della crisi.

Compensi

   I compensi per l’organo di controllo non sono stabiliti da una norma specifica. Si può tuttavia tenere in considerazione l’insieme dei parametri di cui al DM 140/2012, utilizzato dal Tribunale per il conferimento dei relativi incarichi. Per la revisione legale è previsto un compenso determinato sulla base dei ricavi e dell’attivo, come segue:

  • Totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%.
  • Totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%.

   Naturalmente saranno le parti interessate a valutare la congruità dei compensi, da attribuire in sede di nomina.

Provvedere tempestivamente alla convocazione assembleare

   A prescindere da ogni (eventuale) proroga, si consiglia di provvedere tempestivamente alla convocazione assembleare finalizzata alla nomina.

6 dicembre 2019

Condividi su:

Prenota una consulenza

Studio Pollastrini dal 1992 offre assistenza e consulenza in ambito tributario, aziendale, societario e del lavoro.