OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Iscrizione al VIES obbligatoria

Operazioni intracomunitarie. La mancanza dei requisiti di forma farà decadere il regime di non imponibilità IVA nel Paese di origine, con gravi conseguenze (in termini di recupero del tributo, maggiorato di sanzioni ed interessi). Modificata anche, in ambito comunitario, la disciplina delle vendite a catena e dei contratti in regime di call-off stock .

Le novità si applicano del 1° gennaio 2020 per effetto della direttiva 2018/1910/UE a seguito di approvazione, in data 12 dicembre 2019, da parte del Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, del disegno di legge di delegazione europea del 2019 .

Come noto, la cessione intracomunitaria di beni (es. da Francia a Italia o viceversa) non è imponibile Iva nel Paese di provenienza, ma in quello di arrivo. Chi riceve la fattura di acquisto (es. acquirente italiano – con partita IVA – di un bene spedito da fornitore francese), non paga l’IVA al fornitore comunitario (la fattura non è dunque imponibile IVA), ai soli fini IVA provvede ad integrarla e a registrarla tra le vendite (per rendersi debitore di IVA nei confronti del suo Stato, quello di destinazione), per poi registrarla tra gli acquisti (detraendo l’IVA se e nella misura in cui ve ne sono le condizioni).

E’ necessario, dicevamo, che gli operatori siano dotati di partita IVA e, per ragioni di controllo (con lo scopo di prevenire frodi IVA), iscritti al VIES (VAT information exchange system).

Dal 1° gennaio 2020 invece l’iscrizione al VIES diviene un requisito indispensabile, la cui assenza fa decadere il regime di non imponibilità.

REQUISITI

Ecco dunque i requisiti che devono necessariamente coesistere per l’applicazione del regime intracomunitario:

  1. REQUISITO TERRITORIALE: l’operazione deve avvenire tra un soggetto IVA dello Stato membro UE in cui ha inizio il trasporto (o la spedizione dei beni), ed un soggetto IVA di uno Stato membro diverso.
  2. REQUISITO SOGGETTIVO-COMUNICATIVO: l’acquirente deve comunicare al fornitore il proprio numero identificativo IVA.
  3. REQUISITO DELLA PROPRIETA’: tra le parti deve verificarsi non un semplice passaggio di beni, ma un vero e proprio trasferimento del diritto di proprietà di beni mobili materiali.
  4. REQUISITO DELL’ONEROSITA’: l’accordo deve prevedere il pagamento del bene.
  5. REQUISITO DICHIARATIVO: il venditore presenta il modello INTRA secondo le disposizioni di legge.

Ebbene, dal 1° gennaio 2020 il requisito soggettivo-comunicativo ed il requisito dichiarativo diventano essenziali: l’assenza di uno solo dei due fa decadere la non imponibilità IVA.

REGOLE OPERATIVE

Pertanto gli operatori intracomunitari (venditori e acquirenti) dovranno attenersi alle seguenti regole operative:

  • L’acquirente deve comunicare al venditore (preferibilmente in modo tracciato, anche mediante mail) il proprio numero identificativo.
  • Il venditore deve controllare (anche mediante i servizi dell’Agenzia delle Entrate, conservando copia delle relative risultanze) l’esistenza e l’esattezza del dato comunicato dall’acquirente.
  • Il venditore deve predisporre e trasmettere secondo le regole vigenti il relativo modello INTRA.

Una semplice DIMENTICANZA o un ERRORE possono pregiudicare la non imponibilità.

Sorprende che un sistema analogo non sia stato espressamente adottato anche per le prestazioni di servizi. Il consiglio è naturalmente quello di procedere ai dovuti controlli (esistenza e correttezza dell’identificativo) e alle dovute dichiarazioni (INTRA, se richiesti dalla normativa in vigore) anche per i servizi.

CHI NON E’ ISCRITTO AL VIES

Chi non è iscritto al VIES, ed intende effettuare acquisti intracomunitari, deve iscriversi (se non lo ha fatto in sede di apertura della partita IVA) in qualsiasi momento che preceda l’operazione.

CHI PENSA DI ESSERE GIA’ ISCRITTO

Chi pensa di essere già iscritto, è opportuno che controlli se l’iscrizione persiste, in quanto l’Agenzia delle Entrate può averla revocata in assenza di presentazione di dichiarazioni INTRA per quattro trimestri consecutivi (e ciò è molto probabile per chi effettua solo sporadicamente operazioni di questo tipo, o per chi non presenta i modelli in quanto esonerato). E’ vero che la cancellazione deve essere comunicata, ma potrebbero verificarsi casi di comunicazioni dimenticate (in quanto avvenute a distanza di molto tempo), sottovalutate, o non correttamente ricevute (indirizzi mutati, PEC scadute e non presidiate, ecc.).

LE VENDITE A CATENA (PIU’ CESSIONI CON UNICO TRASPORTO).

Si verificano quando ad essere coinvolti sono più operatori intracomunitari. La normativa in vigore, per evitare la moltiplicazione dell’imposizione (ad ogni passaggio), o la sua esclusione (se tutti i passaggi sfuggono ad imposizione IVA), prevede la non imponibilità (secondo le consuete regole intracomunitarie) dell’operazione alla quale il trasporto è imputato.

DEVONO INTERVENIRE ALMENO TRE SOGGETTI:

  • Fornitore (A) che cede (primo cedente) la proprietà del bene ad un operatore intermedio (B).
  • Operatore intermedio (B), che cede (secondo cedente) la proprietà del bene ad un operatore finale (C).
  • Acquirente o operatore finale (C), che riceve da B la proprietà del bene.

Esempio

Se il bene in questione viene trasportato direttamente da A a C (fermo restando che a curare tale trasporto è B, eventualmente anche tramite un terzo che agisce per suo conto), da uno Stato membro ad un altro Stato membro (sono escluse dunque le cessioni all’interno del territorio italiano o le importazioni / esportazioni con Stati extraUE), il trasporto è per legge imputato al passaggio da A a B, dunque tale cessione è l’unica ad essere considerata Intra-UE (non lo è quella da B a C, tassata con IVA di B).

Eccezione:

Vi è tuttavia un’eccezione: se B ha comunicato ad A il suo numero identificativo IVA ottenuto dallo Stato membro di A (dal quale partono i beni), allora la cessione Intra-UE è quella da B a C (mentre è cessione interna ad A, dunque tassata con IVA dello Stato A di partenza, la cessione da A a B).

IL REGIME CALL-OFF STOCK IN AMBITO INTRACOMUNITARIO

Si tratta di un contratto che consente al fornitore (soggetto IVA) di inviare uno stock di beni propri ad un suo cliente (anch’egli soggetto IVA), restandone tuttavia proprietario, fin quando il cliente non li prelevi dallo stock per esigenze produttive o commerciali.

CONDIZIONI PER IL REGIME CALL-OFF STOCK

La presenza contemporanea delle seguenti condizioni identifica il regime fiscale del call-off stock (evitando che il fornitore debba identificarsi ai fini IVA e versare la relativa imposta nel Paese del cliente), nei termini che seguono:

  • I beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo IVA in uno Stato membro (fornitore, che chiameremo A – per il trasporto o la spedizione può anche incaricare un terzo soggtto), verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che, una volta giunti a destinazione, detti beni saranno ceduti ad altro soggetto passivo IVA (cliente, che chiameremo B), il quale diventa proprietario dei beni soltanto al momento in cui li preleva.
  • Il fornitore A non ha stabilito la sede della propria attività (o una stabile organizzazione) nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati.
  • Il cliente B è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati, e la sua identità (compreso il suo numero di identificazione) sono noti ad A già dal momento in cui inizia il trasporto o la spedizione.
  • Il fornitore A registra il trasferimento in apposito registro e compila/trasmette i relativi modelli INTRA (si tenga presente che anche il cliente B deve tenere apposito registro per le movimentazioni in oggetto).

A queste condizioni, dicevamo, il fornitore A può evitare di registrarsi nel Paese di destinazione (e di versare in tale Paese la relativa IVA), e l’operazione si considera intracomunitaria (sempre che sussistano le consuete condizioni affinché un’operazione sia intracomunitaria, cfr. primo paragrafo). Dunque B riceve la fattura priva di IVA, la integra e ai soli fini IVA la registra sia tra le vendite (per diventare debitore di IVA nel suo Paese, quello di destinazione) che tra gli acquisti (per detrarla, se e nella misura in cui è per lui detraibile). Ciò avviene al momento in cui B, prelevando i beni dal deposito, ne diviene proprietario (o, al più tardi, entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato di destinazione).

UNA DELLE CONDIZIONI VIENE MENO

Se una delle condizioni indicate viene meno, in quel momento l’operazione si considera effettuata, ma non in regime INTRA (dunque il fornitore A è tenuto a registrarsi presso il Paese di destinazione ed a versare la relativa IVA, mediante emissione di fattura interna al Paese di destinazione). Nessun trasferimento si considera comunque avvenuto se, prima dello spirare dei 12 mesi, B non ha acquisito il potere di disporre dei relativi beni, che sono stati rispediti nello Stato da cui provenivano, ed il soggetto che ha ritrasportato o rispedito i beni indichi tale circostanza in apposito registro.

7 gennaio 2020

  

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