NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER BAR E RISTORANTI dal 19 dicembre 2020

di Vincenzo Pollastrini

Art.2, D.L. 18 dicembre 2020, n.172

Il nuovo contributo riguarda gli operatori economici interessati dalle ultime misure restrittive

Viene erogato automaticamente a bar, ristoranti, ecc. che hanno già percepito il primo contributo a fondo perduto

QUALI ATTIVITA’ SONO INTERESSATE

Il contributo viene concesso a tutti i soggetti che alla data del 19 dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una delle seguenti:

561011 – Ristorazione con somministrazione

561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 – Gelaterie e pasticcerie

561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 – Ristorazione ambulante

561050 – Ristorazione su treni e navi

562100 – Catering per eventi, banqueting

562910 – Mense

562920 – Catering continuativo su base contrattuale

563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

LA PROCEDURA

Non occorre presentare domanda. 

Il contributo verrà concesso automaticamente ed esclusivamente ai soggetti, titolari delle attività indicate, che hanno già beneficiato del primo contributo a fondo perduto e non lo hanno restituito (quello dell’art.25 del D.L. n.34/2020, per il quale si veda l’articolo pubblicato sul nostro sito “Contributi a fondo perduto – da lunedì 15 giugno” del 14 giugno 2020).

L’Agenzia delle entrate provvederà all’accredito diretto sul conto corrente bancario o postale già utilizzato per l’erogazione del primo contributo a fondo perduto. Si consiglia pertanto di porre la dovuta attenzione ai successivi accrediti, e di contattare lo Studio per valutare le possibili azioni, nel caso in cui sia stato nel frattempo cambiato il conto corrente. 

IMPORTO E NORME APPLICABILI

L’ammontare del contributo è pari a quello già erogato nella prima fase (in ogni caso non può superare la cifra di € 150.000). 

Si applicano le norme del D.L. n.34/2020 (articolo 25, commi da 7 a 14), in quanto compatibili. Rinviamo dunque alla nostra precedente trattazione (es. in materia di accertamento dei requisiti, sanzioni, non tassabilità, ecc.).

Anche nel caso in esame, come in molti altri, occorre rispettare limiti e condizioni di matrice europea, in particolare Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (es. limite di € 800.000 per azienda sommando tutti i benefici ricevuti).

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