di Vincenzo Pollastrini
Art.2, D.L. 18 dicembre 2020, n.172
Il nuovo contributo riguarda gli operatori economici interessati dalle ultime misure restrittive
Viene erogato automaticamente a bar, ristoranti, ecc. che hanno già percepito il primo contributo a fondo perduto
QUALI ATTIVITA’ SONO INTERESSATE
Il contributo viene concesso a tutti i soggetti che alla data del 19 dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una delle seguenti:
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
LA PROCEDURA
Non occorre presentare domanda.
Il contributo verrà concesso automaticamente ed esclusivamente ai soggetti, titolari delle attività indicate, che hanno già beneficiato del primo contributo a fondo perduto e non lo hanno restituito (quello dell’art.25 del D.L. n.34/2020, per il quale si veda l’articolo pubblicato sul nostro sito “Contributi a fondo perduto – da lunedì 15 giugno” del 14 giugno 2020).
L’Agenzia delle entrate provvederà all’accredito diretto sul conto corrente bancario o postale già utilizzato per l’erogazione del primo contributo a fondo perduto. Si consiglia pertanto di porre la dovuta attenzione ai successivi accrediti, e di contattare lo Studio per valutare le possibili azioni, nel caso in cui sia stato nel frattempo cambiato il conto corrente.
IMPORTO E NORME APPLICABILI
L’ammontare del contributo è pari a quello già erogato nella prima fase (in ogni caso non può superare la cifra di € 150.000).
Si applicano le norme del D.L. n.34/2020 (articolo 25, commi da 7 a 14), in quanto compatibili. Rinviamo dunque alla nostra precedente trattazione (es. in materia di accertamento dei requisiti, sanzioni, non tassabilità, ecc.).
Anche nel caso in esame, come in molti altri, occorre rispettare limiti e condizioni di matrice europea, in particolare Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (es. limite di € 800.000 per azienda sommando tutti i benefici ricevuti).