NUOVO ADEMPIMENTO PER LE DETRAZIONI EDILIZIE – Interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 in poi

Comunicazione all’ENEA – prima scadenza 19 febbraio 2019

Legge 24 dicembre 2017, n.205, art.1, comma 3, lettera b, n.4 – Legge di Bilancio 2018

Istruzioni sito ENEA del 21 novembre 2018

Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione 65-50%) già preesistevano (e ancora sussistono) specifici obblighi di comunicazione all’ENEA, con regole e tempistiche peculiari

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione 50%) non esistevano obblighi di comunicazione all’ENEA

La disciplina in oggetto introduce l’obbligo di comunicazione all’ENEA anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione 50%) che implicano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili

Rimangono estranei all’obbligo i lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione 50%) che non implicano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili 2

Attenzione: l’adempimento riguarda gli interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 in poi. Devono occuparsene dunque anche i contribuenti che hanno terminato i lavori oltre un anno fa, ma che non hanno potuto effettuare la prescritta comunicazione in quanto mancava la pubblicazione della procedura sul sito ENEA (pubblicazione avvenuta soltanto in data 21 novembre 2018). Nel caso, si consiglia di contattare tempestivamente i professionisti (es. tecnico che ha progettato o eseguito i lavori) che dispongono dei dati tecnici necessari

GLI INTERVENTI PER I QUALI DIVIENE OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE

Si tratta degli interventi che rientrano nell’ambito delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie (50%), ma che sono connotati dalla realizzazione di un risparmio energetico, ovvero dall’utilizzo di fonti rinnovabili. In particolare:

– SERRAMENTI COMPRENSIVI DI INFISSI: riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi.

– COIBENTAZIONE DELLE STRUTTURE OPACHE:

o Riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

o Riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.

o Riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno.

– INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI:

o Installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti.

o Sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto.

o Sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto.

Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto.

Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto.

Microgeneratori (Pe<50kWe).

Scaldacqua a pompa di calore.

Generatori di calore a biomassa.

Sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze.

o Installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Impianti fotovoltaici.

– ELETTRODOMESTICI (se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, per usufruire del c.d. bonus mobili) – CLASSE ENERGETICA MINIMA A+ (A per i forni):

Forni.

Frigoriferi

Lavastoviglie.

Piani cottura elettrici.

Lavasciuga.

Lavatrici.

GLI INTERVENTI NON SOGGETTI A COMUNICAZIONE

Si tratta dei lavori di ristrutturazione edilizia che, pur consentendo la fruizione delle detrazioni del 50%, non comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Ciò è coerente con la natura del provvedimento, che ha lo scopo di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito a seguito degli interventi agevolati.

TEMPISTICA

Occorre effettuare una distinzione:

– Interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018: la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il 19 febbraio 2019;

– Interventi conclusi dal 22 novembre 2018 in poi: la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Nei casi in cui il collaudo non sia richiesto dalla normativa vigente, la data di fine lavori deve essere comunque certificata (non è sufficiente l’autocertificazione del contribuente). Si ritiene necessaria la documentazione emessa dal soggetto esecutore dei lavori o dal tecnico che predispone la scheda informativa.

PROCEDURA

Occorre fare riferimento all’apposita guida dell’ENEA (http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/). Si ritiene che l’adempimento possa essere svolto, oltre che dal contribuente beneficiario delle detrazioni, anche da apposito intermediario autorizzato dal contribuente stesso (es. tecnico, amministratore, ecc.).

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1) Registrazione degli utenti.

2) Inserimento dei dati del beneficiario.

3) Inserimento dei dati dell’immobile.

4) Scheda descrittiva degli interventi (tale fase è caratterizzata dall’inserimento di dati di alto contenuto tecnico, difficilmente reperibili in assenza della collaborazione del tecnico che ha progettato e/o eseguito i lavori, che andrà pertanto ricontattato per tempo).

5) Trasmissione. Questa fase si conclude con l’invio e con la stampa dell’intero modello (che riporta la data della trasmissione e il codice identificativo dell’avvenuta trasmissione).

SANZIONI

La norma non indica sanzioni specifiche in caso di errato, omesso o tardivo adempimento.

In attesa di auspicabili chiarimenti ufficiali da parte degli organi competenti, è opinione prevalente che omissioni, errori o tardività non siano causa di decadenza dai benefici (sempre che ci si avvalga dell’istituto della c.d. remissione in bonis, finalizzato a sanare gli inadempimenti).

Tuttavia in passato è capitato (per la comunicazione all’ENEA già in vigore, con riferimento agli altri interventi di risparmio energetico) che gli uffici preposti ai controlli abbiano contestato la legittimità delle detrazioni (ne danno evidenza alcune sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie), costringendo i contribuenti, nel migliore dei casi, a lunghi, defatiganti e costosi contenziosi.

Si consiglia pertanto di attenersi scrupolosamente alle regole e alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti, secondo le istruzioni reperibili sul sito dell’ENEA.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Anzio 16 gennaio 2019

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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