NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E ALTRI BENEFICI Soltanto per i settori direttamente danneggiati

di Vincenzo Pollastrini

Art.1, decreto legge 28 ottobre 2020, n.137

I contributi a fondo perduto riguardano ora soltanto i settori direttamente danneggiati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020

Per verificare se la propria attività è ammessa ai nuovi contributi occorre scorrere l’elenco di seguito riportato

Il decreto prevede un’estensione anche ad altre attività (non comprese nell’elenco) che risultassero comunque direttamente pregiudicate dalle misure restrittive. In tal caso però occorre attendere uno o più decreti applicativi (saranno il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze ad effettuare tale ulteriore valutazione)

ECCO I SETTORI INTERESSATI E LE CONDIZIONI DI LEGGE

Occorre partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 con attività prevalente in uno dei seguenti codici.

Il contributo non spetta a chi ha attivato la partita IVA dal 25 ottobre 2020.

Non basta. 

E’ anche necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (ciò che equivale alla riduzione di oltre un terzo). Come già in passato, per collocare correttamente fatturato e corrispettivi nei mesi di competenza, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione (si rinvia al nostro precedente articolo).

Se la partita IVA è stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019 (sempre nell’ambito dei settori indicati) la condizione del calo di fatturato non è richiesta. 

Le percentuali riportate a fianco, rispetto ad ogni attività, come vedremo, vengono utilizzate per il calcolo del contributo.

493210 Trasporto con taxi 100% 

493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100%

493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200%

551000 Alberghi 150%

552010 Villaggi turistici 150%

552020 Ostelli della gioventù 150%

552030 Rifugi di montagna 150%

552040 Colonie marine e montane 150%

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150%

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150%

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150%

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150%

561011 Ristorazione con somministrazione 200%

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200%

561030 Gelaterie e pasticcerie 150%

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150%

561042 Ristorazione ambulante 200%

561050 Ristorazione su treni e navi 200%

562100 Catering per eventi, banqueting 200%

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150%

591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200%

591400 Attività di proiezione cinematografica 200%

749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200%

773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200%

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200%

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200%

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200%

823000 Organizzazione di convegni e fiere 200%

855209 Altra formazione culturale 200%

900101 Attività nel campo della recitazione 200%

900109 Altre rappresentazioni artistiche 200%

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200%

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200%

900309 Altre creazioni artistiche e letterarie 200%

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200%

920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200%

931110 Gestione di stadi 200%

931120 Gestione di piscine 200%

931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200%

931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200%

931200 Attività di club sportivi 200%

931300 Gestione di palestre 200%

931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200%

931999 Altre attività sportive nca 200%

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200%

932910 Discoteche, sale da ballo night club e simili 400%

932930 Sale giochi e biliardi 200%

932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200%

949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200%

949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200%

960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200%

960420 Stabilimenti termali 200%

960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200%

SOGGETTI CHE HANNO GIA’ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Si tratta del fondo perduto già erogato dall’Agenzia delle Entrate (e non restituito) secondo la domanda a suo tempo presentata ai sensi dell’art.25, D.L. n.34/2020. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a provvedere all’accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

La norma non spiega cosa accade se nel frattempo il precedente conto corrente è stato chiuso. Nel caso, si consiglia di verificare la situazione con lo Studio (eventualmente valutando la possibilità di inviare una nuova domanda). 

Il contributo si calcola applicando la percentuale riportata a fianco del proprio codice attività al contributo in precedenza ricevuto

In ogni caso il contributo non può superare il limite massimo di € 150.000. 

Se la partita IVA è stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019 (sempre nell’ambito dei settori indicati), circostanza che esclude la necessità di verificare il calo di fatturato, il contributo si calcola applicando detta percentuale agli importi di € 1.000 per le persone fisiche, e di € 2.000 per gli altri soggetti.

Esempio: un bar (con percentuale pari al 150%) che ha già ottenuto un contributo di € 2.000, attivo prima del 1° gennaio 2019, riceverà ora un contributo di € 3.000 (2000 x 150%).

Un bar (150%) aperto a partire dal 1° gennaio 2019 riceverà un contributo di € 1.500 (1000 x 150%) se si tratta di persona fisica (ditta individuale), di € 3.000 (2000 x 150%) se si tratta di società. 

SOGGETTI CHE NON HANNO GIA’ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.

L’accredito sul conto corrente non è automatico.

Occorre presentare domanda (stessa procedura dei contributi già erogati) all’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità (web) che verranno prossimamente stabiliti con decreto.

Il contributo non spetta a coloro che hanno cessato la partita IVA alla data di presentazione dell’istanza. Attenzione dunque alle chiusure affrettate.

Ecco la procedura di calcolo.

Si determina la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (es. € 2.000) e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (es. € 10.000). Dunque, nell’esempio, € 10.000 – € 2.000 = € 8.000.

All’importo così ottenuto (nell’esempio, € 8.000) si applica una percentuale del:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso (solitamente, 2019).
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente.
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente. A differenza del precedente contributo, non esiste più il limite massimo di € 5.000.000 di ricavi relativi al periodo di imposta precedente. Comunque, il contributo non può superare l’importo di € 150.000.

Ma non è finita qui.

All’importo così ottenuto (che deve però essere prima aumentato ad € 1.000 per le persone fisiche/ditte individuali e ad € 2.000 per le società, se inferiore a detti importi minimi) si applica poi la percentuale indicata a fianco del proprio codice attività nell’elenco sopra riportato. 

Proseguiamo nell’esempio del bar. 

Avevamo calcolato la differenza dei fatturati, aprile su aprile, in € 8.000. Se nell’intero 2019 lo stesso bar ha fatturato, poniamo, € 150.000 (entro il limite di € 400.000), applichiamo la percentuale del 20%. Dunque € 8.000 x 20% = € 1.600. 

A tale somma applichiamo infine la percentuale del 150% (riportata a fianco in tabella, rispetto all’attività indicata), ottenendo l’importo del contributo da richiedere: € 1.600 x 150% = € 2.400.

ALTRE DISPOSIZIONI

Il nuovo contributo, per il resto, è soggetto alle stesse regole del precedente. Rinviamo a quanto già pubblicato sul nostro sito.

In estrema sintesi: il contributo non è tassabile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; non concorre al plafond di interessi passivi/spese generali parzialmente deducibili; la domanda vale quale autocertificazione, con conseguenze penali in caso di falso (oltre alla restituzione del contributo e alla comminazione di interessi e sanzioni amministrative); si applicano i limiti e le condizioni per gli aiuti di Stato UE – Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche. 

CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE

Sempre per le attività indicate nell’elenco, e indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Riguarda i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art.28 del D.L. n.34/2020. Si rinvia pertanto, per la relativa disciplina (percentuali e condizioni) ad altro nostro articolo. Anche in tal caso si applicano i limiti stabiliti dalla normativa europea.

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Il beneficio riguarda soltanto immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività sopra elencate, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività.

L’agevolazione dunque non spetta, per esempio, se il gestore è una società ed il proprietario uno dei soci, o altro soggetto (diverso dal gestore).

ALTRE DISPOSIZIONI

Il decreto contiene altre disposizioni.

Oltre a quelle in materia di lavoro (che verranno esaminate in successivo articolo), ricordiamo, in estrema sintesi:

  • Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure esecutive sull’abitazione principale.
  • Alcune estensioni temporali per il tax credit vacanze.
  • Proroga al 10 dicembre 2020 per la presentazione della dichiarazione dei sostituiti di imposta.
  • Fondi ad alcune specifiche attività (per i quali occorrono però decreti applicativi): associazioni sportive dilettantistiche; imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura; attività culturali e turismo; export e sistema delle fiere internazionali.

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Anzio, 29 ottobre 2020

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