FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO – Modulistica

di Vincenzo Pollastrini

Abbiamo già descritto in altra informativa (Finanziamenti fino a 25.000 euro) le caratteristiche di questa linea di finanziamenti, utile per le realtà di minori dimensioni 

E’ ora disponibile sul sito del Fondo di garanzia PMI il modulo necessario per inoltrare la richiesta alle banche, a cui occorre rivolgersi per tutte le informazioni necessarie

Lo Studio fornirà il supporto contabile necessario per quanto occorra (es. documentazione e calcolo dei limiti in base al fatturato, bilanci, dichiarazioni)

Le istruzioni sono contenute nel modulo, ed è presumibile che le banche assistano i propri clienti nella compilazione

Riteniamo comunque utile segnalare rischi e criticità connessi alla compilazione

ALCUNI RISCHI IN CASO DI ERRATA COMPILAZIONE

Il modulo è concepito come una dichiarazione in più punti.

Si tratta di autocertificazione, pertanto un errore (anche su un solo punto) può costare l’applicazione di sanzioni penali. In estrema sintesi, è prevista la reclusione fino a 2 anni, ma, trattandosi di richiesta di benefici pubblici, si può arrivare nei casi più gravi alla reclusione da 2 a 7 anni.

Il beneficio, oltre alla concessione in sé del finanziamento (comunque da restituire), consiste nella riduzione dei costi (di garanzia e interessi).

In caso di revoca, totale o parziale, l’aiuto ottenuto (risparmio in termini di costo della garanzia e di interessi minori) dovrà essere restituito, con applicazione di un interresse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali in presenza di responsabilità del richiedente.

Si applica in aggiunta una sanzione da 2 a 4 volte “l’importo dell’intervento indebitamente fruito (art.9, D.Lgs. n.123/1998).

SI CONSIGLIA PERTANTO DI SOTTOSCRIVERE SOLTANTO DOPO AVER VERIFICATO CON MOLTA ATTENZIONE TUTTI I PUNTI

Per quanto la banca, o lo studio professionale per ciò che gli compete, possano assistere il proprio cliente, molte informazioni non sono in loro possesso, ed occorre fornirle.

Ci limitiamo a segnalare alcuni punti critici, rinviando integralmente al modulo e alle schede allegate al modulo stesso.

Il punto 3 e il punto 4 rinviano a norme specifiche, non immediatamente intelligibili. 

Al di là dell’approfondimento che ciascuna di esse merita, il punto 3 fa riferimento a sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato, che comportino l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o l’eventuale revoca di quelli già concessi. 

Il punto 4 rinvia ad esclusioni da procedure di appalto o concessione (dovute a svariate cause, come condanne o sentenze di patteggiamento per determinati reati, o altre complesse casistiche). E’ chiaro che la normativa (codice dei contratti pubblici) dovrà essere esaminata con molta attenzione da parte di chi, direttamente o indirettamente, ha operato nel settore degli appalti o delle concessioni, ed è incorso in fattispecie di esclusione (diverse da una esclusione fisiologica).

Il punto 12 riferisce la richiesta ad un’attività indicata nel codice ATECO da riportare. Può capitare che alcuni operatori economici non siano dotati di un codice ATECO aggiornato. Si pensi a chi ha mutato la propria attività senza provvedere a comunicarlo. Si consiglia pertanto una verifica preliminare, e, ove necessario e conforme alle norme vigenti, un riallineamento anagrafico mediante le dovute comunicazioni.

Il punto 13 individua le finalità del finanziamento. Secondo l’ABI è sufficiente scrivere liquidità. Si consiglia comunque un’attenta analisi previsionale, in quanto verranno effettuati controlli stringenti. Si vedano in proposito:

  • Punto 7, che attribuisce ampi poteri di controllo documentale in capo al gestore del fondo, che avrà anche accesso ai dati della Centrale Rischi di Banca d’Italia o di altra società privata in materia di informazione creditizia;
  • Punto 8, che consente controlli, accertamenti documentali e in locoin ogni momento e senza limitazioni”;
  • Punto 10, che consente supplementi di istruttoria mediante il coinvolgimento di altri intermediari finanziari.

Il punto 14 richiede che l’attività sia stata danneggiata dal COVID-19, e questo non sempre può darsi per scontato, ma occorre poterlo dimostrare.

Il punto 15 richiede di autocertificare i dati contabili per i soggetti di più recente costituzione. Va da sé che i dati debbano essere rispondenti al vero e supportati da idonea documentazione.

Il punto 17 impone un dettaglio degli aiuti ottenuti (diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia) sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Il riferimento al punto 3.1 delle Misure Temporanee in materia di aiuti di Stato rinvia alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, e successive modificazioni e integrazioni. A sua volta tale Comunicazione pone un limite massimo, per le misure temporanee relative all’emergenza COVID-19, in € 800.000, ridotto ad € 120.000 per pesca e acquacoltura e ad € 100.000 per la produzione primaria prodotti agricoli. Se ne deduce che l’informazione è tra l’altro utile per evitare che, nella sommatoria, vengano raggiunti i limiti massimi indicati.

Nella scheda 2, occorre indicare se l’impresa è autonoma, associata, collegata o associata e/o collegata, valutando le nozioni come indicato nelle istruzioni.

La prima informazione da verificare è se l’impresa è partecipata per almeno il 25% (imprese associate, oltre il 50% per le collegate) da altro soggetto, o partecipa per almeno il 25% in altro soggetto (oltre il 50% per le collegate). 

Non basta la matematica (%), sono previste infatti eccezioni specifiche per le associate.

Per le collegate, attenzione alle forme di collegamento dovute al controllo congiunto di più soggetti (tali da superare la percentuale del 50%), eventualmente anche persone fisiche che agiscono di concerto (con eccezioni). 

Si consiglia in definitiva di valutare con attenzione l’assetto proprietario, con tutti i suoi possibili collegamenti. Lo scopo è quello di individuare realtà soltanto formalmente distinte, e di impedire indebite duplicazioni nella fruizione dei benefici. 

Infine, i dati sulle dimensioni hanno a monte un riferimento contabile. Si tratta di parametri connotati solitamente da maggiore certezza.

Anzio, 16 aprile 2020

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