di Vincenzo Pollastrini
Riportiamo in estrema sintesi gli argomenti ritenuti di maggiore interesse
Pubblicheremo successivamente gli approfondimenti necessari, anche alla luce dei decreti applicativi e delle circolari interpretative dell’Agenzia delle entrate
Ammortamento fabbricati strumentali: il coefficiente annuo aumenta dal 3% al 6% per il 2023 ed i 4 anni successivi (2024, 2025, 2026, 2027), per alcune categorie. Si tratta di ipermercati (codice Ateco 47.11.10), supermercati (47.11.20), discount alimentari (47.11.30), minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.40), commercio al dettaglio di prodotti surgelati (47.11.50), grandi magazzini (47.19.10), commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici (47.19.20), empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari (47.19.90), commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati (47.21), commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati (47.22), commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati (47.23), commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati (47.24), commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (47.25), commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati (47.26), commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati (47.29).
L’ammortamento maggiorato per il quinquennio è concesso anche alle immobiliari di gestione (secondo specifici parametri) che concedono in locazione immobili strumentali ad imprese del gruppo operanti nei settori indicati, a condizione però che aderiscano al medesimo consolidato fiscale.
Per l’attuazione occorre un decreto applicativo.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice: previste come in passato forme di tassazione ridotta (imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze e dell’11% sulle riserve in sospensione di imposta) per gli atti che vengono posti in essere entro il 30 settembre 2023. Agevolata anche l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale (imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze), ma entro il 31 maggio 2023.
Bonus energia/gas: previsti anche per il primo trimestre del 2023.
Bonus mobili: per le spese sostenute nel 2023 il limite di spesa detraibile al 50% è fissato ad € 8.000 (anziché scendere a 5.000 rispetto ai 10.000 del 2022).
Bonus psicologo: stabilizzazione (entro il limite dei fondi disponibili), fino ad un massimo di € 1500. Non spetta per ISEE superiori ad € 50.000.
Bonus pubblicità: la dichiarazione sostitutiva (a consuntivo) per gli investimenti realizzati nel 2022 può essere presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023, non più dal 1° al 31 gennaio 2023 (sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria).
Contabilità semplificata e ordinaria: le imprese che effettuano prestazioni di servizi possono accedere alla contabilità semplificata per importi di ricavi fino ad € 500.000 (precedentemente, € 400.000). Le imprese che esercitano altre attività possono accedere alla contabilità semplificata per importi di ricavi fino ad € 800.000 (precedentemente, € 700.000). Le stesse soglie (riferite al volume d’affari) dovrebbero applicarsi per la possibilità di accedere alla liquidazione trimestrale dell’IVA, ma sul punto mancano ancora conferme ufficiali, e la cautela è d’obbligo.
Costi black list: tornano le restrizioni alla deducibilità (che in passato erano state soppresse), limitata al c.d. “valore normale”, a meno che non si dimostri l’esistenza di un effettivo interesse economico. Naturalmente occorre dimostrare anche l’effettività dell’operazione, pena la totale indeducibilità.
Detrazioni edilizie: tra i vari interventi, proroga al 31 dicembre 2025 del bonus barriere architettoniche al 75%.
Dichiarazione IMU per il 2021: il termine è differito al 30 giugno 2023 (D.L. 29.12.2022, n.198, c.d. decreto milleproroghe).
Edilizia: detrazione del 50% (in 10 anni) dell’IVA per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di abitazioni di classe A o B cedute dalle imprese che le hanno costruite. Proroga dei benefici per l’acquisto di case di abitazione da parte degli under 36.
Fattura per le prestazioni sanitarie: esteso al 2023 il divieto di fatturazione elettronica nei confronti delle persone fisiche (D.L. 29.12.2022, n.198, c.d. decreto milleproroghe).
Forfetari: innalzata ad € 85.000 la soglia di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza. Al raggiungimento del tetto di € 100.000 la fuoriuscita è immediata e non differita all’anno successivo (con Iva inoltre dovuta a partire dalle operazioni che superano € 100.000). Come è noto, i contribuenti forfetari che hanno superato nel 2021 il tetto di € 25.000 (ricavi/compensi), continuano ad essere tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico. Gli altri (compresi coloro che non hanno superato tale soglia nel 2021, ma l’hanno superata nel 2022) possono attendere il 2024 (faq Agenzia delle entrate del 22 dicembre).
Flat tax incrementale: si applica ad imprenditori individuali e professionisti, con reddito di impresa o di lavoro autonomo 2022 superiore al maggiore dei redditi 2019-20-21. La differenza (fino ad un massimo di € 40.000) tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo 2022, ed il maggiore dei redditi 2019-20-21 rivalutato del 5%, è tassata con imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 15%.
Industria 4.0 (beni materiali): il termine lungo previsto per gli investimenti, con riferimento agli ordini accettati dal venditore (con acconto pagato per almeno il 20%) entro la fine del 2022, è differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
Limite al contante: fissato ad € 4.999 (la sanzione scatta da € 5.000 compresi in su) dal 1° gennaio 2023.
Liti pendenti al 1° gennaio 2023 e conciliazione giudiziale: sono previste forme di definizione agevolata delle controversie tributarie.
Pellet: l’aliquota IVA per il 2023 scende dal 22% al 10%.
Pos: non è stata introdotta nessuna soglia, l’obbligo rimane immutato.
Prestazioni occasionali: aumento a € 10.000 del limite annuale.
Prodotti per igiene e infanzia: l’aliquota IVA scende al 5% per una serie di prodotti destinati alla protezione e all’igiene intima femminile (es. assorbenti, tamponi), e all’infanzia (es. commercio al dettaglio di latte in polvere o liquido, per neonati o bambini nella prima infanzia).
Ravvedimento speciale: per violazioni commesse e non ancora constatate fino al 31 dicembre 2021 (dichiarazioni presentate nel 2022). Sono escluse le dichiarazioni omesse. Sanzioni pari a 1/18 del minimo (fermi restando il tributo e gli interessi) e pagamento il 31 marzo 2023 (possibili 8 rate trimestrali con interessi del 2% annuo).
Rivalutazione terreni e partecipazioni di persone fisiche: riaperta la possibilità di rivalutare il costo di acquisto, per ridurre il carico fiscale in occasione di successive cessioni. Imposta sostitutiva del 16%, redazione e giuramento della perizia entro il 15 novembre 2023.
Rottamazione ruoli fino a 1000 euro: il beneficio riguarda i soli ruoli (anche avvisi di accertamento esecutivi e addebiti Inps assimilati ai ruoli), fino ad un importo residuo al 1° gennaio 2023 di € 1.000 (capitale, interessi e sanzioni), affidati agli agenti per la riscossione (non dunque le somme riscosse in proprio dai vari enti) tra il 2000 e il 2015, da Amministrazioni statali, agenzie fiscali, enti pubblici previdenziali. Gli enti non statali possono non aderire. Ove aderissero, i comuni e le casse professionali potrebbero stralciare soltanto interessi e sanzioni. I ruoli per sanzioni amministrative non tributarie (es. violazione del codice della strada o contributi) sono stralciabili soltanto per gli interessi.
Rottamazione ruoli: riguarda cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi per carichi affidati fino al 30 giugno 2022, anche per chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni. Lo stralcio cancella tutto ciò che è diverso dal tributo (sanzioni, interessi, aggi, ecc.). Prima rata (per un massimo di 18 rate trimestrali) al 31 luglio 2023.
Sanatoria accertamenti e verbali: riguarda adesioni scaturenti da PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, avvisi di accertamento non ancora scaduti, avvisi di accertamento notificati entro il 31 marzo 2023. Fermi restando interessi e tributi, le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, ed è ammesso il versamento in 20 rate trimestrali (senza possibilità di compensazione e con interessi al tasso legale).
Sanatoria avvisi bonari: sanzione al 3% (ma tributo e interessi in misura piena) per le annualità 2019, 2020, 2021, anche se già ricevuti, purché il termine di 30 giorni non sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali.
Sanatoria irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022: € 200 per ciascun anno, pagabili in due rate (marzo 2023 e marzo 2024).
Sanatoria omesso versamento rate: è prevista per l’omissione totale o parziale delle rate successive alla prima derivanti da accertamenti con adesione, acquiescenze, reclami, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ma solo se non è già avvenuta la notifica della cartella di pagamento o dell’atto di intimazione. Pagamento del dovuto (senza sanzioni e interessi) entro il 31 marzo 2023, oppure in 20 rate trimestrali.
Terreni di coltivatori diretti e IAP: anche per il 2023, non concorrono a determinare la base imponibile Irpef (e relative addizionali) i redditi dominicali ed agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola (sono ammesse al beneficio le imprese agricole individuali, ma non le società – ad eccezione delle società semplici agricole per i soci iscritti alla previdenza agricola).