Le misure di sicurezza da adottare negli ambienti di lavoro prima della ripresa e durante la fase transitoria

Lo scorso 24 aprile Governo e Parti Sociali hanno provveduto ad integrare con ulteriori disposizioni il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, adottato il 14 marzo 2020.

Il documento, nella sua interezza, impartisce una serie di prescrizioni necessarie per consentire la prosecuzione o la ripresa delle attività lavorative in condizioni che assicurino agli operatori adeguati livelli di sicurezza.

Nello specifico, al fine di garantire la giusta protezione della salute dei lavoratori, il Protocollo ha configurato le corrette modalità di ingresso nell’azienda, le procedure per l’accesso dei fornitori esterni, le modalità e le tempistiche delle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti, le varie misure di precauzione igieniche personali, l’elencazione dei dispositivi di protezione individuale, nonché i criteri di comportamento per l’utilizzo degli spazi comuni, della turnazione, delle riunioni interne e della sorveglianza sanitaria in azienda.

Si tratta di disposizioni che necessitano della maggiore diffusione possibile ed alle quali va data una importanza prioritaria nella gestione aziendale, dal momento che la rilevata mancata attuazione del Protocollo comporterà la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle adeguate condizioni di sicurezza. Per tale ragione le Parti hanno convenuto il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, anche per poter consentire alle imprese di tutti i settori di applicare le misure previste per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

Al di là del rispetto delle condizioni previste dal Protocollo, le Parti hanno reiterato l’invito, ove possibile, al ricorso allo smart-working, nonché alla rarefazione delle presenze sul luogo di lavoro per favorire il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus.

In ogni caso, le diverse misure contenute nel documento in commento non devono essere considerate esaustive. Il protocollo, infatti, precisa che i datori di lavoro sono chiamati ad integrarne le prescrizioni con altre equivalenti, se non maggiormente incisive, tenuto conto delle peculiarità della propria organizzazione aziendale.

LE LINEE GUIDA

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro è tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque acceda in azienda delle disposizioni impartite dalle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso dei locali aziendali appositi depliants informativi.

Il datore di lavoro, inoltre, deve fornire una informazione adeguata ai lavoratori anche sulla base delle mansioni e dei diversi contesti lavorativi nei quali si trovano ad operare, con particolare riguardo al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Nello specifico, le informazioni riguardano:

– L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37 gradi e mezzo) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

– La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);

– L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

– L’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

Quanto alle modalità di ingresso all’interno dei luoghi di lavoro, il Protocollo dispone che:

– Il personale, prima dell’accesso potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se la stessa risulterà superiore ai 37,5 gradi, non sarà consentita l’entrata. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, fornite di mascherine e dovranno contattare il proprio medico curante e seguirne le indicazioni;

– Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chiunque intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms;

– L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per quanto riguarda l’ingresso in azienda dei fornitori esterni, il Protocollo dispone che:

– E’ necessario individuare procedure di ingresso, transito ed uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;

– Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro;

– Per fornitori, trasportatori e altro personale esterni vanno individuati servizi igienici dedicati, con il conseguente divieto di utilizzo di quelli ad uso del personale dipendente.

– Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizia, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali;

– Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;

– In caso di appalto, qualora i lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici risultassero positivi al tampone Covid-19, l’azienda appaltante dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti;

– L’azienda committente è tenuta a rendere all’impresa appaltatrice la completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale, vigilando affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operino nel perimetro aziendale ne rispettino le disposizioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Il Protocollo presta particolare attenzione alle misure di pulizia e sanificazione, precisando che per poter espletare al meglio tali operazioni l’azienda può avvalersi anche degli ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione (anche in deroga) o gli assegni ordinari, a seconda del settore di attività.

Nello specifico le Parti hanno concordato che:

– L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;

– In caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, il datore di lavoro deve procedere alla pulizia e alla sanificazione secondo le disposizioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla ventilazione degli ambienti;

– L’azienda deve predisporre la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti;

– Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19 è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Nel Protocollo le Parti hanno ricordato l’importanza per prevenire la diffusione del Virus delle ordinarie pratiche di igiene personale, con la raccomandazione per le presone presenti in azienda di lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e con l’utilizzo di detergenti messi a disposizione dal datore di lavoro e resi accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

A proposito dell’adozione degli adeguati dispositivi di protezione individuale, le Parti hanno sottolineato come le misure adottate all’interno dei luoghi di lavoro devono tener conto delle peculiarità aziendali. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro è necessario l’utilizzo di mascherine e altri dispositivi di protezione, quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc., conformi alle disposizioni impartite dalle autorità scientifiche.

A proposito delle mascherine, il Protocollo ribadisce che il loro utilizzo dovrà risultare conforme alle indicazioni fornite dall’Organizzazione mondiale della sanità e che, in caso di riscontrate difficoltà di approvvigionamento, potranno essere utilizzate quelle la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria.

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni è poi previsto espressamente l’utilizzo di una mascherina chirurgica.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Il protocollo pone particolare attenzione ai corretti comportamenti richiesti durante la condivisione degli spazi comuni, quali mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack.

L’accesso agli spazi predetti, per i quali dovrà essere predisposta una idonea ventilazione, dovrà essere contingentato. La durata della sosta dovrà essere ridotta rispetto alle consuete abitudini e, per la fruizione di tali ambienti, sarà necessario il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Nello specifico, l’azienda dovrà provvedere alla organizzazione degli spazi ed alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti di lavoro nei quali siano garantite le adeguate condizioni igienico sanitarie.

Il datore di lavoro dovrà provvedere, inoltre, alla sanificazione periodica e alla pulizia giornaliera dei locali di mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART-WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Il Protocollo chiarisce che per tutta la durata della emergenza dovuta al Covid-19 le aziende potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione, ricorrendo ove possibile allo smart-working ed assicurando ai lavoratori adibiti alla produzione un piano di turnazione finalizzato alla diminuzione dei contatti, creando gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Le Parti ribadiscono la possibilità per i datori di lavoro di perseguire gli obiettivi predetti anche attraverso l’ausilio degli ammortizzatori sociali o di istituti contrattuali quali Rol e Banca ore, nonché utilizzando i periodi di ferie arretrate dei lavoratori e non ancora fruite.

Per tutta la durata della emergenza, inoltre, persiste la sospensione di tutte le trasferte o i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, salvo i casi improcrastinabili.

Per quanto riguarda la riorganizzazione del lavoro è considerato indispensabile il rispetto del criterio del distanziamento sociale, perseguibile, in primis, attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. I lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono svolgere la prestazione da soli, durante il periodo transitorio potranno essere posizionati in spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati o sale riunioni.

Per gli ambienti dove si trovano ad operare più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

I datori di lavoro devono favorire orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, dedicando, ove possibile, una porta di entrata ed una di uscita dai locali di accesso, spogliatori e sala mensa, garantendo la presenza costante di detergenti segnalati da apposite indicazione.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti dei lavoratori all’interno dell’azienda dovranno essere limitati al minimo indispensabile.

Il protocollo, inoltre, impone il divieto generale di effettuare riunioni in presenza, salvo i casi di necessità ed urgenza, nei quali, ove vi sia l’impossibilità di effettuare collegamenti a distanza, il numero dei partecipanti dovrà essere ridotto al minimo, utilizzando locali idonei a garantire il distanziamento interpersonale ed una adeguata areazione.

Tutti gli eventi formativi in aula, anche quelli di natura obbligatoria, sono sospesi durante tutto il periodo transitorio. Nel caso in cui l’organizzazione aziendale lo permetta, si potrà ricorrere a modalità di formazione a distanza.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui un soggetto presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria dovrà darne immediata comunicazione all’ufficio del personale, ed il datore di lavoro dovrà procedere tempestivamente al suo isolamento, dotandolo, ove sprovvisto, di mascherina, per poi avvertire le autorità sanitarie competenti e contattare i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

I vertici aziendali dovranno quindi collaborare con l’Autorità sanitaria per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

A proposito della sorveglianza sanitaria il Protocolla precisa che vanno privilegiate in questo periodo le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro.

Il medico competente deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda dovrà provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute ei lavoratori.

Alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.

E’ raccomandabile, inoltre, che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, dovrà effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, nonché per valutare profili specifici di rischiosità e, comunque, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Dott. Valerio Pollastrini

Condividi su:

Prenota una consulenza

Studio Pollastrini dal 1992 offre assistenza e consulenza in ambito tributario, aziendale, societario e del lavoro.