Introdotti limiti di reddito
Salvo eccezioni, i pagamenti dovranno essere tracciabili
Aumento dell’importo massimo detraibile per le spese veterinarie
Dal 2021, detrazione per l’iscrizione a scuole di musica dei ragazzi
Legge 27 dicembre 2019, n.160, in G.U. n.304 del 30 dicembre 2019, art.1, commi 288-290, 346-347, 361, 629, 679-680, 692
Limiti di reddito
Le detrazioni Irpef contenute nell’art.15 del D.P.R. n.917/1986 (in sintesi: interessi passivi su mutui, compensi ad agenzie immobiliari, spese sanitarie, spese veterinarie, servizi di interpretariato, spese funebri, di istruzione, assicurazioni, spese su immobili vincolati, erogazioni liberali culturali, per attività di spettacolo, per società e associazioni sportive dilettantistiche, per l’iscrizione a strutture sportive, locazione per universitari fuori sede, locazione finanziaria under 35 per l’acquisto della prima casa, spese per l’assistenza a persone non autosufficienti, erogazioni liberali istituti scolastici, al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, erogazioni in denaro alle Onlus, mantenimento cani guida per non vedenti), per lo più e salvo eccezioni limitate al 19 per cento (e spesso soggette ad ulteriori limiti), consistono, come è noto, in una decurtazione dall’imposta lorda.
Ulteriori decurtazioni
Dal 2020 la detrazione potrà subire ulteriori decurtazioni, sino ad arrivare all’azzeramento, nei termini che seguono:
- La detrazione (già decurtata al 19% – salvo eccezioni – e secondo i consueti limiti previsti per ciascuna tipologia1) non viene ulteriormente ridotta, se il reddito complessivo non eccede € 120.000.
- La detrazione (già decurtata al 19% – salvo eccezioni – e secondo i consueti limiti previsti per ciascuna tipologia) subisce una ulteriore riduzione, in quanto spetta soltanto per la parte corrispondente al rapporto (240.000 – reddito complessivo) / 120.000, se il reddito complessivo è compreso tra € 120.000 ed € 240.000.
- La detrazione è azzerata a partire da un reddito complessivo di € 240.000.
- La detrazione (sempre decurtata al 19% e secondo i consueti limiti previsti per ciascuna tipologia) spetta per intero (senza ulteriore riduzione) per i seguenti oneri:
- Interessi passivi su prestiti o mutui agrari.
- Interessi passivi su mutui ipotecari per l’abitazione principale.
- Spese sanitarie. Il reddito complessivo, nel calcolo indicato, è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ed al lordo del reddito 2 assoggettato al regime forfetario o a cedolare secca sugli affitti . 1 Si pensi ad esempio alle spese sanitarie, detraibili soltanto per la parte eccedente la franchigia di € 129,11.
Tracciabilità necessaria per poter detrarre le spese
Le detrazioni Irpef dal 2020 sono ammesse soltanto in presenza di pagamenti tracciati (carta di credito, bancomat, assegno, bonifico ed altre modalità tali da garantire la tracciabilità – sistemi di pagamento di cui all’art.23, D.Lgs. n.241/1997).
Si potrebbe pensare che la norma riguardi le stesse spese sinteticamente indicate nel paragrafo precedente. In linea di massima la risposta è positiva, ma con alcune eccezioni.
Caratteristiche spese detraibili
La tracciabilità infatti riguarda le spese detraibili che assommano le seguenti caratteristiche:
- spese contenute nell’art.15 del D.P.R. n.917/1986 (come quelle indicate nel paragrafo precedente) ma potrebbero essere contenute anche in altri articoli (a differenza di quelle indicate nel paragrafo precedente).
- spese per le quali la detrazione è prevista in misura pari al 19%. Dunque non necessariamente si verifica una perfetta sovrapposizione, anche se in linea di massima le fattispecie più ricorrenti coincidono. Non si perde la detrazione (anche con pagamenti in contanti) soltanto per: – Acquisto di medicinali e dispositivi medici.
- Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
NESSUN LIMITE DI REDDITO E NESSUN OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER GLI ONERI DEDUCIBILI.
Le regole predette non valgono per gli oneri deducibili dal reddito prima dell’applicazione dell’aliquota Irpef. Si pensi ad esempio alle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti di cui alla Legge n.104/1992 (art.3).