di Vincenzo Pollastrini
Art.1, commi 436-444, Legge 30 dicembre 2024, n.207
Il beneficio spetta a decorrere dall’esercizio 2025, ma gli utili da reinvestire sono quelli relativi al 2024
Le imprese sono dunque chiamate a decidere, già in occasione dell’approvazione dei prossimi bilanci, se e come reinvestire gli utili, anche in funzione della prospettata riduzione di imposta
Gli investimenti, non inferiori ad € 20.000, devono essere diretti verso beni strumentali nuovi (materiali o immateriali) con le caratteristiche del regime “Industria 4.0” o “Transizione 5.0”
Occorre anche rispettare determinati parametri sotto il profilo occupazionale
L’entità minima del risparmio fiscale (4 punti percentuali), a fronte di una pletora di stringenti requisiti, rende il beneficio praticabile principalmente per le imprese di maggiori dimensioni
Tali imprese meglio di altre possono infatti valutare di investire in beni “Industria 4.0”, o “Transizione 5.0”, per ulteriori ragioni (es. residui crediti di imposta, anche in funzione della transizione energetica del piano “Transizione 5.0”; maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni – Cfr. informative riportate nel presente sito)
REQUISITI TEMPORALI E SOGGETTIVI
L’agevolazione consiste nella riduzione di 4 punti dell’aliquota IRES (imposta sul reddito delle società), che pertanto, di norma, passa dal 24% al 20%. A fronte di un imponibile, poniamo, pari ad € 100.000, il risparmio di imposta ammonta ad € 4.000 (nessun effetto sugli acconti per il periodo successivo, da calcolare in assenza di benefici).
Tale riduzione si applica al reddito del periodo 2025 (imposte da versare nel 2026). Per i soggetti infrannuali, si considera il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Possono accedere all’IRES premiale:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione (nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n.2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.1435/2003) residenti nel territorio dello Stato.
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
c) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Gli enti non commerciali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, possono fruire della riduzione di aliquota limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa.
Sono espressamente esclusi:
1) società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo di imposta 2025 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 per gli infrannuali).
2) Società ed enti che determinano (anche parzialmente) con criteri forfetari il proprio reddito imponibile.
Per le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato da ciascun partecipante è utilizzato dalla controllante (per il calcolo dell’imposta complessivamente dovuta) fino a concorrenza del reddito eccedente le eventuali perdite computate in diminuzione (stesso discorso per le società ed enti di cui alle lettere a e b che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale).
In caso di trasparenza fiscale (realizzata con soci diversi da persone fisiche, dunque tra società di cui alla lettera a), l’importo sui cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio-società in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
PRIMO GRUPPO DI CONDIZIONI NECESSARIE (MA NON SUFFICIENTI): REINVESTIMENTO DEGLI UTILI
Devono in primo luogo verificarsi, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- Una quota non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio 2024 (esercizio in corso al 31 dicembre 2024) deve essere accantonata ad apposita riserva.
- Un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati alla riserva di cui sopra, e comunque non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio 2023 (esercizio in corso al 31 dicembre 2023) deve essere destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di leasing, di beni strumentali nuovi materiali e immateriali dotati dei requisiti “Industria 4.0” o “Transizione 5.0” destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), ad oggi fissato al 31 ottobre 2026 per i soggetti non infrannuali.
- Gli investimenti non devono essere inferiori ad € 20.000.
SECONDO GRUPPO DI CONDIZIONI NECESSARIE (DA VERIFICARSI CONGIUNTAMENTE ALLE CONDIZIONI DEL PRIMO GRUPPO): REQUISITI OCCUPAZIONALI
Devono verificarsi (oltre alle condizioni indicate nel precedente paragrafo), congiuntamente, le seguenti condizioni:
- Nel 2025 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024) il numero di ULA (unità lavorative per anno) non deve risultare diminuito rispetto alla media del triennio precedente.
- Nel 2025 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024) è necessario effettuare nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (secondo quanto disposto dalla normativa che prevede una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Cfr. informativa su questo sito), in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024), e comunque in misura non inferiore ad un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- Nel 2024 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024) o nel 2025 (periodo di imposta successivo) l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art.11, comma 1, lettera a, D.Lgs. n.148/2015 (dipendenti di talune tipologie di imprese sospesi dal lavoro o con prestazioni di lavoro ad orario ridotto in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali).
DECADENZA DAL BENEFICIO: DISTRIBUZIONE UTILI / DISMISSIONE INVESTIMENTI
In ciascuno dei seguenti casi le imprese decadono dal beneficio, che verrà quindi recuperato:
- La quota di utili accantonata ad apposita riserva viene distribuita ai soci entro il 2026 (secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024).
- I beni oggetto di investimento agevolato sopra indicati sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero(anche se appartenenti allo stesso soggetto) entro il quinto periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato.
IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO
Sebbene la norma consenta di individuare le tipologie di investimenti agevolati, e le ulteriori condizioni, con successivo decreto verranno adottate le disposizioni di attuazione, per ragioni di coordinamento con altre norme tributarie, ma anche per disciplinare le modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza.