INVIO TELEMATICO DEGLI SCONTRINI FISCALI

Come anticipato in precedenti informative inviate da questo Studio, il 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i contribuenti di minori dimensioni (volume d’affari fino a € 400.000)

   OBBLIGO DAL 1° GENNAIO 2020

Riguarda tutti i soggetti indicati dall’art.22 del D.P.R. n.633/1972, dunque coloro che tradizionalmente emettevano ricevute fiscali e/o scontrini fiscali (es. commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani, installatori, ecc.).

   Gli esoneri (DM 10 maggio 2019) sono limitati ad alcune ristrette categorie (soltanto a titolo esemplificativo, cessione di tabacchi e generi di monopolio, giornali, quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri – con esclusione di quelli di antiquariato – somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, agricoltori in regime speciale – a determinate condizioni).            L’esonero previsto lo scorso anno per le operazioni marginali dei soggetti con volume d’affari oltre i 400.000 euro (entro l’1% del volume d’affari, es. lavaggio per i distributori di carburante) cessa definitivamente il 31 dicembre 2019. Anche per queste operazioni marginali dovrà pertanto applicarsi la nuova disciplina.

   Nessun esonero dal c.d. scontrino elettronico è previsto per i contribuenti forfetari.

   La dotazione tecnica (registratore di cassa appositamente acquistato o adeguato) dovrà consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. Il registratore telematico (RT), una volta acquistato, deve essere censito, attivato (abbinato alla partita IVA) e messo in servizio con la prima trasmissione. A fine giornata il file Xml viene automaticamente generato dal sistema e inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate (pertanto non è obbligatorio tenere il RT connesso a Internet durante l’intera giornata, è sufficiente che ciò accada prima della chiusura).

   Il documento commerciale deve in ogni caso essere rilasciato al cliente, come vedremo, per più di una ragione (es. garanzia, finalità di controllo fiscale, deduzione/detrazione spese, ecc.).

   Chi possiede almeno 3 punti cassa per ogni punto vendita può trasmettere i corrispettivi da un unico punto di raccolta. Occorre però la certificazione annuale del bilancio da parte di un revisore, l’adozione di un processo di controllo interno coerente con il modello di gestione e responsabilità (D.Lgs. n.231/2001), nonché la certificazione di conformità del processo di controllo interno da parte di un revisore legale (prima dell’avvio della trasmissione, e poi ogni tre anni).

   Nel contesto del recente interpello n.428 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di c.d. ventilazione dei corrispettivi, non essendo rilevabile l’aliquota IVA al momento della cessione dei singoli beni, nel documento commerciale va inserita (mediante apposita funzionalità del RT) la dicitura “AL – Altro non IVA”.

   La lotteria degli scontrini (cfr. nostra precedente informativa) è stata rinviata a luglio 2020. Mentre nessun rinvio è stato disposto per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, in vigore anche per i più piccoli esercenti dal 1° gennaio 2020.

   Si ricorda che è ancora in vigore la norma secondo la quale, se il cliente lo richiede entro e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, è obbligatoria l’emissione di fattura (elettronica, salvo rare eccezioni – es. forfetari, che possono continuare ad emettere fattura cartacea).

ALTERNATIVE (NON SEMPRE PRATICABILI) PER CHI NON E’ PRONTO IL 1° GENNAIO 2020.

In linea generale, è possibile (però non oltre il 30 giugno 2020) adottare una procedura che consente di continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa (o le ricevute fiscali), adottando però un sistema manuale di trasmissione telematica.

   Non è corretta pertanto l’informazione secondo la quale per altri sei mesi non si applicherebbero sanzioni. La c.d. moratoria infatti (disapplicazione delle sanzioni) vale soltanto per coloro che, in alternativa, ricorrono a tale procedura manuale di trasmissione telematica. Procedura non sempre agevole, che può comportare tempi e costi di gestione non trascurabili (soprattutto in presenza di molteplici operazioni). Consiste nella generazione di un file contenente i dati dei corrispettivi di ogni giornata, divisi per aliquota IVA (o con indicazione del regime di ventilazione). La trasmissione telematica deve essere effettuata (anche tramite intermediario abilitato) entro la fine del mese successivo (la prima scadenza è fissata pertanto alla fine di febbraio, per i corrispettivi di gennaio).

   Coloro che emettono un numero limitato di ricevute, o lavorano in modo itinerante (es. alcuni installatori) potrebbero trovare sconveniente acquistare il registratore telematico e, in luogo dello scontrino, emettere fattura (naturalmente in forma elettronica, da trasmettere entro i canonici 12 giorni, previo rilascio di copia di cortesia al cliente). Questa facoltà è sempre consentita, anche oltre il periodo di moratoria.

   I contribuenti che lavorano in modo itinerante possono anche dotarsi di un RT portatile, che memorizzi il corrispettivo, per poi trasmetterlo telematicamente entro 12 giorni all’Agenzia delle Entrate. Può non essere agevole stampare il documento commerciale per il cliente, ma nulla vieta alle parti (installatore e cliente) di accordarsi per una trasmissione elettronica del documento al cliente (con modalità che ne garantiscano autenticità e integrità, pertanto utilizzando una funzione che il RT portatile dovrebbe prevedere).

   Le varie modalità (es., per un installatore itinerante che possiede anche un punto vendita), ovvero trasmissione telematica tramite RT dal punto vendita, e procedura di trasmissione telematica manuale per le installazioni (ma quest’ultima non oltre il 30 giugno 2020), possono anche coesistere.

   I contribuenti forfetari, se non vogliono acquistare il RT, possono emettere fattura (a meno che ciò non diventi complicato per l’elevato numero di documenti da emettere), che nel loro caso ancora può essere redatta in forma cartacea.

SANZIONI

E’ sanzionata la mancata memorizzazione, la mancata trasmissione dei corrispettivi, così come la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo che non è stato correttamente documentato (con un minimo di € 500). Sono previste forme di riduzione della sanzione in caso di ravvedimento o definizione agevolata.

   In caso di malfunzionamento, la mancata richiesta tempestiva di intervento per la riparazione, con segnalazione del guasto all’Agenzia delle Entrate, è sanzionata con una somma compresa tra € 250 ed € 2000.

   Sono previste infine forme di sospensione della licenza o autorizzazione nei casi di recidiva (quattro distinte violazioni, in giorni diversi, nel corso di un quinquennio).

CREDITO DI IMPOSTA

Spetta per l’acquisto, con modalità tracciate, del nuovo RT (o per l’adattamento del vecchio), nel 2019 e nel 2020. Per ogni RT il credito di imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento. Il codice tributo da indicare in F24 è il 6899, mentre il credito va inserito nella dichiarazione dei redditi. La compensazione non avviene secondo i canali ordinari, ma è necessario avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

   Il credito può essere utilizzato dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese (o trimestre) in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto (o adattamento) ed è stato pagato il corrispettivo.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Un discorso a parte merita il settore dei carburanti, caratterizzato da una normativa per molti versi confusa e su cui, probabilmente, interverranno modifiche. Allo stato attuale (anche alla luce di una interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, datata 11 ottobre 2019), l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (entro il mese successivo a quello di riferimento, insieme alle informazioni relative ai registri di carico e scarico) riguarda soltanto (dal 1° gennaio 2020):

  • Cessioni di benzina e gasolio destinati ad alimentare motori.
  • Operazioni diverse dalle cessioni di carburante, anche se marginali (es. lavaggio, servizi di officina).

   Salvo diverse letture della norma (ad oggi non risultanti), le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, nei confronti di clienti consumatori finali, non sono soggette ad obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (salvo per gli impianti ad elevata automazione, c.d. ghost station, per i quali è già in vigore).

   Naturalmente, e non è una novità, se il cliente acquista carburanti e lubrificanti nell’esercizio di impresa, arte o professione, è obbligatoria l’emissione e la trasmissione della fattura elettronica.

L’EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento commerciale, che sostituisce il vecchio scontrino (e la vecchia ricevuta fiscale) deve essere emesso in forma cartacea. E’ ammessa la forma elettronica, ma occorre l’assenso del cliente, e deve esserne garantita autenticità e integrità. Il documento commerciale contiene almeno i seguenti elementi:

  • Data e ora di emissione.
  • Numero progressivo.
  • Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente.
  • Partita IVA dell’emittente.
  • Ubicazione dell’esercizio.
  • Descrizione dei beni ceduti (o dei servizi resi).
  • Ammontare del corrispettivo complessivo.
  • Ammontare del corrispettivo pagato.
  • Distinzione tra corrispettivo pagato in contanti e corrispettivo pagato con mezzi tracciati (da quando entrerà in vigore la lotteria degli scontrini).

   Le finalità per le quali è necessaria l’emissione del documento commerciale (nonostante l’Amministrazione finanziaria sia già garantita dalla memorizzazione e dalla trasmissione telematica) sono sostanzialmente le seguenti:

  • Ragioni di controllo nell’immediatezza della cessione/prestazione.
  • Certificazione dell’acquisto e garanzia per il cliente.
  • Deducibilità / detraibilità di talune spese da parte del cliente (deve però contenere, in tal caso, e previa richiesta dell’acquirente entro e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, codice fiscale o partita IVA dell’acquirente).
  • Emissione, nei casi in cui ne è prevista la possibilità, di fattura differita.
  • Partecipazione (da quando entrerà in vigore) alla lotteria degli scontrini.

ANOMALIE

La trasmissione deve avvenire entro e non oltre 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Possono nella pratica verificarsi varie anomalie, che vanno opportunamente gestite. Ci limitiamo a segnalare le più frequenti:

  • Interruzione dell’attività per ferie, chiusura settimanale, circostanze eccezionali, stagionalità: nessuna segnalazione, con riferimento al RT, deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate, in quanto il RT, alla prima trasmissione utile, provvede a trasmettere un unico file contenente dati a zero per il periodo di interruzione (durante il quale l’esercente non ha effettuato la chiusura giornaliera).
  • Malfunzionamento che incide sulla completa e corretta trasmissione dei dati, scarti, ecc. (riscontrabili per esempio tramite un confronto, che è consigliabile effettuare periodicamente, con i dati presenti nel sito web dell’Agenzia delle Entrate denominato “fatture e corrispettivi”): va segnalato mediante la procedura on line disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Può essere dovuto a varie cause (es. problemi di connessione ad Internet, che non consentono di trasmettere entro il termine di 12 giorni). Il RT potrà trasmettere il file (elettronicamente sigillato) ad un dispositivo esterno in grado di trasmettere nei termini e di ricevere l’esito della trasmissione (consultabile anche nell’area dedicata sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate).
  • Malfunzionamento che incide sulla memorizzazione: deve essere richiesto tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato, annotando i corrispettivi delle singole operazioni su apposito registro (che occorre pertanto tenere), sin quando il problema non è risolto. Nel frattempo il dispositivo da “attivo” deve essere posto “fuori servizio”, mediante collegamento al sito web dell’Agenzia delle Entrate “fatture e corrispettivi”, seguendo il percorso “procedure di emergenza / dispositivo fuori servizio”. Il ritorno in servizio avviene in occasione della prima trasmissione utile.
  • Altre situazioni di emergenza: vanno gestite mediante il sito web dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina “servizi per gestori ed esercenti”.
  • Correzione di operazioni prima dell’emissione del documento commerciale: normalmente è gestibile da apposite funzionalità del RT.
  • Reso merce o annullo: il documento previamente emesso va ricercato nella memoria del RT, in modo da consentire di emettere documento di reso al cliente contenente anche i dati del documento precedente (l’inserimento manuale è ammesso nel caso non sia possibile reperire il documento precedente). L’annullo viene effettuato per errori, duplicazioni o situazioni di ripensamento da parte del cliente, prima della chiusura giornaliera.

LA SORTE DEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

In linea teorica l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi rende soltanto facoltativa la tenuta del registro dei corrispettivi. Tuttavia l’applicazione pratica di questa (apparente) semplificazione non è agevole, e si risolve, in definitiva, soltanto in una maggiore elasticità riguardo alla sua tenuta. Vediamo i motivi.

   Una serie di adempimenti fiscali (es. liquidazioni periodiche e comunicazioni IVA, registrazioni contabili) dipende dall’ammontare e dalla tempistica dei corrispettivi, addirittura secondo cadenza giornaliera per i contribuenti in contabilità ordinaria (tenuti alle scritture cronologiche nel c.d. giornale). Ne consegue che l’esercente deve comunque consentire al  commercialista di conoscere tempestivamente i propri corrispettivi, se non mediante il tradizionale registro di prima nota, tramite sistemi (anche telematici se disponibili) di comunicazione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

   In definitiva, i corrispettivi devono essere registrati dal commercialista (altrimenti non sarebbe possibile elaborare scritture obbligatorie, ed ottemperare ad una serie di obblighi comunicativi), anche se possono non confluire materialmente nel registro dei corrispettivi. Ne consegue che l’unica semplificazione consiste nella possibilità di non stampare il registro. Ciò a fronte di altre complicazioni, che inevitabilmente sorgeranno nelle più svariate situazioni (es. problemi nella memorizzazione e trasmissione telematica, o nella gestione dei resi, tali da determinare squadrature tra i dati disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e i dati ritenuti corretti dall’esercente). Ribadiamo dunque l’opportunità di un confronto periodico tra i propri dati e i dati confluiti nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.  

20 dicembre 2019

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