INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI – Iscritti a casse previdenziali autonome

di Vincenzo Pollastrini

Al momento in cui si scrive, il decreto non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

Le presenti note sono rese sulla base della bozza disponibile.

Procederemo ai dovuti aggiornamenti se il testo finale dovesse cambiare. 

IL BONUS NON E’ PER TUTTI

Secondo i proclami ufficiali delle ultime ore, l’indennità di 600 euro sarebbe stata estesa anche ai professionisti iscritti alle rispettive casse, che in un primo momento erano stati esclusi. 

Si tratta di una vasta platea di soggetti, evidentemente “colpevoli” di aver versato contributi alle proprie casse previdenziali (per obbligo di legge, peraltro, non per scelta) anziché all’INPS. Parliamo delle professioni regolamentate, come quelle di avvocati, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, notai, ingegneri, architetti, geometri, medici, biologi, psicologi, farmacisti, infermieri, dottori agronomi, forestali, attuari, chimici, geologi, agrotecnici e periti agrari, veterinari, periti industriali, giornalisti. Un discorso a parte meritano, vedremo, agenti e rappresentanti di commercio.

In realtà l’estensione a queste categorie, a differenza degli iscritti Inps, è soltanto parziale e condizionata. 

Vedremo di seguito tutte le condizioni che escluderanno molti professionisti dall’indennità, mentre (ricordiamo) per gli iscritti Inps l’unico limite è rappresentato dall’assenza di pensione o altra forma previdenziale obbligatoria. 

IL SOSTEGNO AL REDDITO

Consiste, per ora, in un’indennità, non tassabile, per il mese di marzo, pari ad € 600.

Non è cumulabile con gli altri benefici (cassa integrazione, indennità Inps, indennità ai lavoratori dello spettacolo e ai collaboratori sportivi) e con il reddito di cittadinanza. 

Verrà corrisposta, previa domanda (ed in ordine cronologico), dagli enti di previdenza obbligatoria per i rispettivi iscritti, dopo la verifica dei requisiti. INPS ed Agenzia delle Entrate coopereranno per le successive verifiche

Visto lo stanziamento limitato (200 milioni di euro), è previsto un monitoraggio periodico.  Le erogazioni, in assenza di rifinanziamento, verranno bloccate una volta raggiunta la somma stanziata.

PRIMA CONDIZIONE – LA (QUASI) REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Per accedere all’indennità è necessario aver adempiuto agli obblighi contributivi con riferimento all’anno 2019.

Al di là di ogni considerazione sulla non brillantissima formulazione, quello che conta pare il solo rispetto delle scadenze 2019. 

Estremizzando, un soggetto che non abbia mai versato alla propria cassa un solo euro, sembra comunque poter rientrare tra i beneficiari se ha rispettato le scadenze 2019

Un soggetto che ha versato per molti anni e regolarmente i contributi, ma non è in regola per il 2019, non accede al beneficio. 

LAVORATORI AUTONOMI CON REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE AD EURO 35.000

Si tratta della prima condizione da verificare, riguardo ai redditi 2018 (dichiarazioni presentate nel 2019 per i redditi 2018).

Detto limite va riferito al reddito complessivo, e non al solo reddito professionale.

Un avvocato che ha percepito nel 2018 un reddito professionale di € 30.000 (al di sotto del limite), ma, contestualmente, altre forme di reddito (es. canoni di locazione) per € 8.000, si colloca al di fuori del limite.

Attenzione, affidarsi alla lettura del quadro della dichiarazione, in cui è esposto il reddito complessivo, può non bastare. Vanno infatti sommati anche redditi di locazione tassati separatamente, quali i proventi da cedolare secca, e quelli da locazioni brevi (durata non superiore a 30 giorni).

Non basta.

Per accedere al beneficio l’attività del professionista deve essere stata “limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

CRITICITA’ E LIMITI PER I PROFESSIONISTI CON REDDITO COMPLESSIVO INFERIORE AD EURO 35.000

I redditi da locazione in cedolare secca / locazione breve non sono i soli a non comparire nel reddito complessivo (e per i quali dunque il legislatore ha sentito il bisogno di una indicazione espressa). 

Pensiamo a quanto è oggetto di tassazione separata, come (in tutto o in parte) dividendi da partecipazione in società di capitali, talvolta proventi da cessione di azienda, ecc. E’ legittimo chiedersi se occorra sommare anche questi redditi per verificare il superamento del limite. Si ritiene di no, dal momento che la norma cita soltanto i redditi da locazione in cedolare secca / locazione breve (oltre a tutti gi altri redditi compresi nel reddito complessivo dichiarato). 

Può fuorviare l’espressione reddito complessivo, evidentemente da intendere in senso strettamente tecnico.

Vanno naturalmente considerati (in quanto già compresi nel reddito complessivo) tutti gli altri redditi (es. reddito da lavoro dipendente).

Altro problema.

Condizionare il beneficio alla limitazione dell’attività, per effetto dei provvedimenti restrittivi, equivale a tracciare un confine sulla sabbia

Molti professionisti continuano a lavorare, nel pieno rispetto anche delle restrizioni, in quanto la loro attività non è stata compresa tra quelle sottoposte a chiusura. Può dirsi la loro attività “limitata dai provvedimenti restrittivi”? Indubbiamente ogni attività, pur non sospesa, ha sofferto restrizioni (riduzione della clientela, spostamenti limitati, difficoltà per approntare lo smart-working, ecc.). Ma non è affatto certo che questa più rassicurante lettura prevalga, anche per ragioni tecnico-giuridiche che non è qui il caso di esporre.   

LAVORATORI AUTONOMI CON REDDITO COMPLESSIVO COMPRESO TRA EURO 35.000 ED EURO 50.000

Si rinvia a quanto sopra esposto per il calcolo del limite di reddito, da riferire al 2018, e comprendente anche i redditi non professionali, oltre ai proventi da locazione, ivi compresi quelli in cedolare secca e da locazione breve.

E’ chiaro che, al di sopra dei 50.000 euro, non si ha diritto a nessuna indennità.

Per chi si colloca invece nella fascia indicata (35.000 – 50.000), occorre verificare ancora altre condizioni. 

In alternativa tra a e b, bisogna dimostrare:

a. Di aver cessato l’attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Occorre dunque aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

b. Di aver ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Occorre una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito professionale del primo trimestre 2020 (ricavi e compensi professionali meno relative spese, secondo il principio di cassa), rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

CRITICITA’ E LIMITI PER I PROFESSIONISTI CON REDDITO COMPRESO TRA EURO 35.000 ED EURO 50.000

Ci chiediamo quale sia la sorte dei professionisti, spesso i più vulnerabili, che hanno iniziato l’attività soltanto dopo il primo trimestre del 2019.

La riduzione del 33 per cento del reddito professionale è obiettivamente molto limitativa, ed equivale, a parità di condizioni,  alla perdita di un mese intero di lavoro (marzo). E’ immaginabile che in realtà i veri danni si faranno sentire con maggiore intensità più avanti nel tempo.

Il confronto fra trimestri può generare inoltre incomprensibili (e immaginabili) sperequazioni.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

E’ giusto spendere una parola in più per questa categoria, gravata da doppia contribuzione (Inps ed Enasarco).

Il decreto sembra escludere agenti e rappresentanti dall’indennità spettante agli iscritti INPS, in quanto titolari di altra previdenza obbligatoria.

La risposta ad un quesito riportato sul sito del Mef però ve li ricomprende.

E’ chiaro che, se tale affermazione dovesse essere smentita dalle attese istruzioni Inps, agenti e rappresentanti potrebbero accedere alle misure di cui parliamo in questo articolo.

Nel caso, si tratterrebbe comunque di un compromesso al ribasso, dal momento che l’altra indennità (Inps) è sottoposta a minori condizioni (per esempio, è sganciata dal reddito o da qualsiasi dimostrazione sulla cessazione, limitazione o riduzione dell’attività). 

L’ISTANZA DEVE ESSERE CORREDATA DA AUTOCERTIFICAZIONE

Il professionista interessato deve rilasciare, sotto la propria responsabilità (anche penale in caso di falso), una dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445.

Ecco quanto occorre autocertificare:

  1. Di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione.
  2. Di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.
  3. Di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
  4. Di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, coma 2, lettere a e b (si tratta dei limiti sopra indicati).
  5. Di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero (per i titolari di reddito fino a 35.000 euro) di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a (attività che è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).

L’impianto è fortemente criticabile

Dovrà essere chiarita quanto prima la sorte di agenti e rappresentanti, a cui, nel dubbio, non è consentito presentare entrambe le domande (INPS e domanda in esame). 

Pretendere l’autocertificazione, che in caso di falso comporta responsabilità penali, quando la norma non è chiara (es. attività limitata dai provvedimenti restrittivi), è contrario ad ogni più elementare principio giuridico.

E’ tutto comprensibile (il momento, la fretta, gli scarsi fondi), ma è auspicabile una sana e pronta correzione (o quanto meno un chiarimento ufficiale, netto e definitivo). 

Se il cittadino per aver superato un confine viene punito, la norma deve rendere ben visibile, chiaro e netto quel confine, e non bendare il cittadino e tracciare il confine sulla sabbia. 

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Può avvenire dal 1° aprile 2020, e non oltre il 30 aprile 2020, presso gli enti previdenziali di appartenenza. 

Occorre pertanto seguire le istruzioni delle rispettive casse.

Oltre all’autocertificazione, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, con le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento.

29 marzo 2020

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