INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

di Vincenzo Pollastrini

Attenzione alle incompatibilità 

INPS – Circolare n.49 del 30 marzo 2020 

L’indennità di 600 euro non spetta sempre e comunque. 

I professionisti con proprie casse previdenziali devono rispettare determinate condizioni di reddito.

Artigiani, commercianti, imprenditori agricoli possono accedere al beneficio a prescindere dal reddito.

Per tutti sono previste incompatibilità, da valutare con attenzione.

ARTIGIANI, COMMERCIANTI, AGRICOLI – DITTE INDIVIDUALI E SOCI

Sono esclusi i titolari di pensione.

Sono esclusi i titolari di altre forme previdenziali obbligatorie (es. artigiano o commerciante che percepisce anche redditi di lavoro dipendente per i quali è dotato di copertura previdenziale obbligatoria).

Non genera incompatibilità l’iscrizione all’Enasarco per agenti e rappresentanti di commercio.

Non genera incompatibilità l’iscrizione alla gestione separata INPS (es. socio ed amministratore di srl artigiana, che è iscritto all’INPS gestione artigiani come socio, e all’INPS gestione separata come amministratore).

Sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza.

Sono esclusi i percettori di indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art.29).

Sono esclusi i percettori di indennità per lavoratori del settore agricolo (art.30).

Sono esclusi i percettori di indennità per lavoratori dello spettacolo (art.38).

E’ incompatibile l’indennità c.d. Ape sociale.

E’ incompatibile l’assegno ordinario di invalidità (Legge 12 giugno 1984, n.222).

Sono compatibili le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali.

Sono compatibili premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale.

Sono compatibili premi e compensi conseguiti per attività sportiva dilettantistica.

Sono compatibili le prestazioni di lavoro occasionale (art.54 bis DL 50/2017) nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA AL 23 FEBBRAIO 2020

LAVORATORI CO.CO.CO. ATTIVI AL 23 FEBBRAIO 2020 

Sono esclusi i titolari di pensione.

Sono esclusi i titolari di altre forme previdenziali obbligatorie (es. artigiano o commerciante che percepisce anche redditi di lavoro dipendente per i quali è dotato di copertura previdenziale obbligatoria).

Sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza.

Sono esclusi i percettori di indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art.29).

Sono esclusi i percettori di indennità per lavoratori del settore agricolo (art.30).

Sono esclusi i percettori di indennità per lavoratori dello spettacolo (art.38).

E’ incompatibile l’indennità c.d. Ape sociale.

E’ incompatibile l’assegno ordinario di invalidità (Legge 12 giugno 1984, n.222).

E’ compatibile e cumulabile l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Sono compatibili le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali.

Sono compatibili premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale.

Sono compatibili premi e compensi conseguiti per attività sportiva dilettantistica.

Sono compatibili le prestazioni di lavoro occasionale (art.54 bis DL 50/2017) nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE RELATIVE CASSE AUTONOME

Sono esclusi i titolari di pensione.

Sono esclusi i titolari del reddito di cittadinanza.

Sono esclusi i percettori di una delle seguenti indennità:

  • Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (artt.19, 20, 21 D.L. n.18/2020)
  • Cassa di integrazione in deroga (art.22)
  • Indennità professionisti e lavoratori co.co.co. in gestione separata Inps (art.27)
  • Indennità artigiani, commercianti, agricoli iscritti all’Inps (art.28)
  • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art.29)
  • Indennità lavoratori del settore agricolo (art.30)
  • Indennità lavoratori dello spettacolo (art.38)
  • Indennità collaboratori sportivi (art.96)

Sono esclusi coloro che hanno presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Anzio, 31 marzo 2020 

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