di Vincenzo Pollastrini
E’ stato pubblicato il 5 giugno 2020 il Decreto 29 maggio 2020 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia
Pertanto da lunedì 8 giugno (se le casse professionali hanno avuto il tempo di predisporre le piattaforme informatiche) i professionisti interessati potranno presentare la domanda per l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile
I beneficiari dell’indennità di marzo non sono tenuti a presentare nuova domanda: riceveranno in automatico anche l’indennità di aprile
Per il mese di maggio occorre attendere un nuovo decreto (non è ancora certo se l’importo salirà a 1000 euro)
Purtroppo, contrariamente a quanto disponeva la prima bozza del Decreto Rilancio, i professionisti restano ancora esclusi dai contributi a fondo perduto istituiti per altre categorie
PROFESSIONISTI
Si tratta dei liberi professionisti appartenenti alle professioni regolamentate, ed iscritti alle relative casse di categoria, come: avvocati, notai, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, medici, biologi, psicologi, farmacisti, infermieri, dottori agronomi, forestali, attuari, chimici, geologi, agrotecnici e periti agrari, veterinari, periti industriali, giornalisti.
Sono esclusi, pur se appartenenti alle categorie indicate, i professionisti che alla data di presentazione della domanda sono:
- Titolari di pensione diretta.
- Titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sembrano ammessi pertanto i titolari di pensione di reversibilità o indiretta, anche se la norma del decreto istitutivo dell’indennità non lo specificava.
ELIMINATE ALCUNE PRECEDENTI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Rispetto alla precedente versione, è stata eliminata una causa di incompatibilità molto criticata (e decisamente errata), che di fatto tagliava fuori molti professionisti, pur danneggiati dall’emergenza, e quindi meritevoli.
Ci riferiamo ai professionisti iscritti anche ad altre casse previdenziali. Pensiamo ad esempio ad un professionista titolare anche di rapporti di lavoro occasionali, o a tempo determinato, o amministratore di società iscritto alla gestione separata INPS.
La nuova versione della norma elimina questa causa di incompatibilità, e richiede soltanto che il professionista non sia pensionato, e non sia titolare di un contrato di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Coerentemente, sono aumentati i fondi a disposizione (e non solo perché l’indennità verrà estesa con successivo decreto anche a maggio): da 280 milioni di euro a 650 milioni di euro.
Resta da comprendere se coloro che a marzo sono stati esclusi, per via della causa di incompatibilità ora eliminata, possano essere in qualche modo “ripescati” ed ammessi anche per marzo.
Sarebbe un’operazione corretta, visto che la causa di incompatibilità ora eliminata venne introdotta nottetempo dall’art.34 del D.L. n.23/2020, escludendo di fatto molti professionisti.
Il decreto purtroppo tace sul punto, pur disponendo che le casse previdenziali utilizzino in via prioritaria parte dei nuovi fondi per riammettere chi aveva diritto all’indennità di marzo, ed era stato escluso per carenza di fondi.
Non è più richiesta espressamente la regolarità contributiva 2019, prevista invece per l’indennità di marzo. Si consiglia comunque di verificare con attenzione qualora tale requisito dovesse essere preteso in autocertificazione da qualche cassa professionale.
LE ALTRE INCOMPATIBILITA’ DA VERIFICARE (OLTRE ALLA PENSIONE DIRETTA E AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO)
Non può accedere all’indennità di aprile, abbiamo visto, chi è titolare di pensione diretta o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ma esistono anche altre incompatibilità.
E’ sufficiente una sola causa di incompatibilità per escludere il professionista dall’indennità.
Ecco dunque le altre incompatibilità da verificare.
- Presentazione per il medesimo fine di istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
-
Percezione (anche se avvenuta una tantum) di una delle seguenti prestazioni:
- Cassa integrazione nelle varie forme previste dal Decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, D.L. n.18/2020)
- Indennità INPS professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art.27)
- Indennità INPS autonomi (art.28)
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art.29)
- Indennità lavoratori del settore agricolo (art.30)
- Indennità lavoratori dello spettacolo (art.38)
- Indennità collaboratori sportivi (art.96)
- Reddito di cittadinanza
- Altre indennità, previste dal fondo per il reddito di ultima istanza, per sostenere lavoratori danneggiati e non coperti da altri interventi, come stagionali, intermittenti, occasionali, incaricati delle vendite a domicilio (DM lavoro ed economia 30 aprile 2020)
- Reddito di emergenza (articolo 82, Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020)
- Indennità introdotte dal Decreto Rilancio (art.84, art.98, si tratta per lo più delle indennità precedenti, introdotte/replicate per aprile/maggio)
- Indennità lavoratori domestici (art.85)
IL TETTO DEL REDDITO PROFESSIONALE RELATIVO AL 2018
Rispetto all’indennità di marzo, il reddito massimo 2018 (dichiarazione del 2019 per l’anno 2018) da verificare (oltre il quale l’indennità non spetta) è quello professionale, e non quello complessivo.
Esempio.
Se per marzo il professionista con € 40.000 di reddito professionale 2018 e titolare, per lo stesso anno, di redditi di locazione o di altra natura (es. di capitale), per € 20.000 era escluso (reddito complessivo superiore ad € 50.000), lo stesso professionista accede all’indennità di aprile (reddito professionale non superiore ad € 50.000).
Chi nel 2018 ha percepito un reddito professionale superiore ad € 50.000 non può mai accedere al beneficio.
REDDITO PROFESSIONALE COMPRESO TRA € 35.000 ED € 50.000
Chi nel 2018 ha percepito un reddito professionale superiore ad € 35.000 e fino ad € 50.000, può ottenere l’indennità di aprile soltanto se ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Occorre dunque che si verifichi una delle seguenti condizioni:
- Chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 (per l’indennità di marzo la chiusura doveva essere avvenuta entro il 31 marzo).
- Comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Il reddito si calcola secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi/compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Una gradita sorpresa, rispetto alla precedente versione, è stata introdotta in via ufficiale per coloro che si sono iscritti alla cassa nel corso degli anni 2019 e 2020 (non oltre il 23 febbraio): non occorre dimostrare la riduzione del 33 per cento del reddito.
REDDITO PROFESSIONALE FINO AD € 35.000
Chi nel 2018 ha percepito un reddito professionale fino ad € 35.000, può ottenere l’indennità di aprile se la sua attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tal caso non è necessario provare la chiusura o la riduzione di fatturato.
Tuttavia condizionare il beneficio alla limitazione dell’attività, per effetto dei provvedimenti restrittivi, equivale a tracciare un confine sulla sabbia.
Quasi ogni attività, pur non sospesa, ha sofferto restrizioni (riduzioni della clientela, spostamenti limitati, difficoltà per approntare lo smart working, ecc.). Ma non è affatto certo che in sede di verifica questa interpretazione prevalga.
Tra l’altro le domande prevedono l’autocertificazione dei requisiti, con conseguenze penali in caso di falso. Una maggior precisione nello scrivere la norma sarebbe stata auspicabile.
LA DOMANDA
Coloro che hanno già ricevuto l’indennità per il mese di marzo non sono tenuti a presentare nuova domanda per il mese di aprile.
Si potrebbe verificare una situazione paradossale: chi aveva diritto all’indennità per marzo (e l’ha percepita), ma non ne ha diritto per aprile (es. professionista assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo aver percepito l’indennità di marzo), incassa in automatico anche l’indennità di aprile.
Ciò contrasta con la normativa di riferimento, ma, a quanto pare, è proprio quanto avverrà.
Devono invece presentare la domanda coloro che non hanno ricevuto l’indennità di marzo.
La presentazione può avvenire dall’8 giugno 2020, alla propria cassa di iscrizione, sempre che la piattaforma informatica sia stata predisposta. E’ opportuno affrettarsi (anche se la data ultima e inderogabile è fissata all’8 luglio 2020), i fondi sono pur sempre limitati e l’ordine di arrivo determina anche l’ordine di erogazione.
La domanda segue lo schema predisposto dalle singole casse, e va corredata dall’autocertificazione di tutti i requisiti (con conseguenze penali in caso di falso).
Occorre allegare copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento.
L’INDENNITA’ NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
Non è dunque tassabile in capo a percettore.
Tuttavia alcune casse professionali hanno prudenzialmente decurtato l’indennità di marzo del 20 per cento a titolo di ritenuta.
Sul punto è opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisca chiarimenti ufficiali, per una gestione uniforme e certa della questione.
Dal canto loro, INPS e Agenzia delle Entrate si coordineranno per verificare la sussistenza dei requisiti, provvedendo ad accertamenti, recuperi ed applicazione di sanzioni per gli eventuali illeciti (con denuncia penale in caso di falsa autocertificazione).
Anzio, 6 giugno 2020