IMPOSTE DI APRILE E MAGGIO SOSPESE. In extremis, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Vincenzo Pollastrini

Il D.L. n.23/2020, entrato in vigore il 9 aprile, con soli 7 giorni di anticipo sulle scadenze del 16 aprile, ha differito alcuni termini (si rinvia alla nostra informativa Imposte di aprile e maggio sospese – non tutte, non per tutti)

Inevitabilmente l’applicazione pratica della norma (scritta in ritardo e frettolosamente) ha generato dubbi applicativi

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.9/E del 13 aprile 2020, diffusa ieri,  tenta di rispondere ai quesiti più frequenti

LA DIMINUZIONE DI FATTURATO OLTRE LA PERCENTUALE STABILITA

Alcune operazioni sfuggono alla definizione di fatturato, poiché sono escluse dall’obbligo di fatturazione.

Si pensi a tutte le operazioni ricadenti nell’art.74 del D.P.R. n.633/1972 (solo a titolo di esempio, alcuni tipi di proventi derivanti dalla vendita di tabacchi, giornali, documenti di viaggio, ecc.). Queste operazioni, nel confrontare marzo 2019 su marzo 2020, o aprile 2019 su aprile 2020, devono essere considerate nella loro entità di ricavi o compensi, anche se legittimamente non fatturate. 

Oltre alle operazioni che hanno partecipato, rispettivamente, alle liquidazioni di marzo e di aprile, vanno considerati anche i corrispettivi non rilevanti ai fini IVA.

Coloro che certificano parte delle operazioni con fattura, parte con corrispettivi, devono sommare i due elementi (si ritiene, anche se sul punto le istruzioni operative non brillano per chiarezza, al netto dell’IVA). 

La data da prendere in considerazione (per collocare nel mese giusto l’operazione) è quella della fattura (campo 2.1.1.3 Data in caso di fattura elettronica) e del corrispettivo giornaliero.

Per le fatture differite si considera la data dei DDT o dei documenti equipollenti  richiamati in fattura (campo 2.1.8.2 DataDDT). Ad esempio, nel calcolo di marzo (2019 e 2020), vanno escluse le fatture differite emesse a marzo (entro il 15) ma relative ad operazioni effettuate a febbraio, mentre andranno incluse le fatture differite relative a marzo, ma emesse entro il 15 aprile.

Si tratta in ogni caso di criteri uniformi a quelli utilizzati per il calcolo della liquidazione IVA del mese.

Nel calcolo dovrebbero rientrare (si ritiene – manca infatti conferma dall’Agenzia delle Entrate) anche tutte le operazioni soggette a fatturazione, pur se riferite ad operazioni che non concorrono alla liquidazione dell’IVA, ad esempio: operazioni non soggette ad IVA (es. per carenza del requisito di territorialità, cessioni INTRA, ecc.), operazioni non imponibili, esenti, in split payment o reverse charge.

Rientrano nel calcolo anche le variazioni in aumento.

Non rientrano, naturalmente, gli acquisti che, per effetto di determinate norme, vanno inseriti anche tra le vendite (es. acquisti intracomunitari e in reverse charge). Non si tratta infatti di vendite, ma di acquisti che sono registrati tra le vendite soltanto per effetto del particolare meccanismo di inversione contabile.

Per i contribuenti trimestrali vale la stessa regola: si considera il solo calo rilevante di marzo su marzo e aprile su aprile.

Le valutazioni del calo rilevante di marzo su marzo (che determina lo slittamento di aprile) e di aprile su aprile (che determina lo slittamento di maggio) sono autonome. Può dunque accadere che un contribuente possa differire la scadenza di aprile ma non quella di maggio, o viceversa.

La norma si applica anche alle imprese agricole di ogni genere.

Vi è chi, rientrando nelle condizioni di legge, ha rateizzato l’IVA annuale, versando la prima rata in scadenza 16 marzo. Ebbene, se si verificano anche le condizioni richieste per le sospensioni di aprile e maggio, le due rate di aprile e maggio possono essere versate il 30 giugno 2020, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.

La sospensione riguardante gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale, comprende tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa. Sono dunque ricomprese, ad esempio, le Onlus, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale (sempre con le relative iscrizioni), che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività di interese generale previste dall’art.5, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117

Sempre per tali enti non commerciali (le cui sospensioni di aprile e maggio su ritenute e contributi per reddito di lavoro dipendente e assimilato sono incondizionate), per l’eventuale parte minoritaria di attività svolta in regime di impresa vanno invece effettuati gli ordinari confronti tra mesi valevoli per gli altri soggetti. 

ACCONTI DI IMPOSTA CALCOLATI CON IL METODO PREVISIONALE

Nella nostra precedente informativa (Imposte di aprile e maggio sospese – non tutte, non per tutti), si è parlato dell’introduzione di una franchigia del 20% sugli acconti di imposta (sia di giugno che di novembre) calcolati con il metodo previsionale, per il solo 2020.

Tale franchigia vale non soltanto per IRPEF, IRES e IRAP, ma anche per l’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, la cedolare secca sul canone di locazione, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un eventuale ravvedimento operoso sull’acconto 2020 può limitarsi a garantire il rispetto della franchigia del 20%.

CONSEGNA E TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020

E’ differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti di imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Anche la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, originariamente fissata per il 31 marzo 2020, è differita al 30 aprile 2020.

Rimane la scadenza più lunga, 31 ottobre 2020 (termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta), per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

PROROGA DEI CERTIFICATI IN MATERIA DI APPALTI

I DURF, ovvero i certificati di regolarità fiscale emessi per il rispetto delle norme recentemente introdotte in materia di appalti, se emessi nel mese di febbraio 2020, sono comunque validi sino al 30 giugno 2020

Ricordiamo che gli obblighi di verifica del committente, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (ci riferiamo a quelli recentemente introdotti, per i quali si vedano le relative informative), sono sospesi soltanto se l’appaltatore può sospendere i relativi versamenti.

Anzio, 15 aprile 2020 

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