IMPOSTE DI APRILE E MAGGIO SOSPESE. Non tutte, non per tutti

di Vincenzo Pollastrini

Dopo oltre due giorni di attesa rispetto agli annunci, il c.d. Decreto Liquidità è ufficiale

Il D.L. n.23/2020 entra in vigore il 9 aprile, con soli 7 giorni di anticipo sulle prossime scadenze

Per molti versi siamo di fronte all’ennesimo, sconcertante, trionfo burocratico (si veda in particolare il groviglio di scadenze stabilito per i settori più danneggiati)

Riepiloghiamo i tributi e i contributi interessati dalla sospensione

Parliamo di imprenditori, artisti e professionisti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato (art.18)

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI  A 50 MILIONI DI EURO nel 2019 (periodo antecedente quello in corso al 9 aprile 2020 per le società con esercizio infrannuale).

I versamenti in scadenza ad aprile (solitamente il 16) sono sospesi se il fatturato  o i corrispettivi sono diminuiti di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019.

I versamenti in scadenza a maggio (solitamente il 16) sono sospesi se il fatturato o i corrispettivi sono diminuiti di almeno il 33% nel mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019.

Anche i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro possono usufruire della sospensione, ma la percentuale di riduzione sale al 50% (rimane tuttavia al 33% per l’IVA se domicilio fiscale, sede legale o sede operativa sono nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza). 

Parliamo dei versamenti di autoliquidazione (non pertanto dei versamenti da accertamenti fiscali o cartelle di pagamento, per i quali rinviamo alle nostre altre informative), relativi a:

  • Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (Irpef, addizionale regionale e comunale) operate in qualità di sostituti di imposta.
  • IVA
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

SOGGETTI CHE HANNO INTRAPRESO L’ATTIVITA’ DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE DOPO IL 31 MARZO 2019.

I versamenti indicati sono sospesi senza altre condizioni.

ENTI NON COMMERCIALI, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionali di interesse generale non in regime di impresa. 

Sono sospesi, senza altre condizioni, i seguenti versamenti da autoliquidazione:

  • Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (Irpef, addizionale regionale e comunale) operate in qualità di sostituti di imposta.
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020, senza interessi e sanzioni.

E’ possibile versare in unica soluzione o a rate.

Le rate, anch’esse senza interessi e sanzioni, potranno essere al massimo 5, mensili e di pari importo. La prima rata verrà pagata entro il 30 giugno 2020.

Nessun rimborso spetta a chi ha versato in anticipo.

UNA POSSIBILITA’ IN PIU’ PER I SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE DANNEGGIATI.

Abbiamo visto che le nuove sospensioni, di alcuni versamenti fiscali e contributivi, sono condizionate a cali di fatturato. Resta comunque in vigore la sospensione incondizionata (dunque anche in assenza di calo di fatturato) per una serie di imprese che abbiamo indicato nell’informativa denominata Decreto Cura Italia – benefici fiscali, del 18 marzo 2020, cui rinviamo. Tra gli altri (ma si veda la citata informativa per l’elenco completo), agenzie di viaggio, associazioni e società sportive, palestre, teatri, cinema, sale da ballo, ricevitorie, organizzazione di corsi, fiere ed eventi, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, musei, alcune attività di assistenza sociale, centri per il benessere fisico.

Si tratta della sospensione fino al 30 aprile dei versamenti per:

  • Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilato.
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi per effetto di questa disposizione (che non valuta il volume d’affari) sono effettuati senza sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 31 maggio 2020. In alternativa, sempre senza sanzioni e interessi, sarà possibile usufruire di un piano fino a 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Un mese in più (30 giugno 2020) è previsto per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva: i predetti versamenti per ritenute e contributi sono sospesi sia ad aprile che a maggio. Il versamento, sempre senza sanzioni e interessi, se non in unica soluzione, dovrà essere effettuato in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non è possibile chiedere a rimborso quanto già versato. 

Attenzione, il groviglio di norme e scadenze differenziate, vero TRIONFO BUROCRATICO, cui si è deciso di non rinunciare neanche in tale frangente, rischia di indurre in errore, anziché agevolare (e vi è da scommetterci, fioccheranno sanzioni).

Pensiamo ai soggetti in esame, quelli più danneggiati.

Questo regime di maggior favore (non serve il calo del volume d’affari) riguarda infatti soltanto le scadenze di aprile

Per le scadenze di maggio si dovrà comunque effettuare il controllo del volume d’affari e valutarne il calo nelle percentuali indicate (aprile 2020 su aprile 2019). Ma con l’eccezione di alcuni soggetti (società e associazioni sportive, ecc.), per i quali la proroga senza calo di fatturato si estende a tutto maggio.

Non solo.

Le scadenze di aprile differibili, per i settori più danneggiati, anche senza calo di fatturato, sono prorogate a maggio, non a giugno (sempre con l’eccezione di società, associazioni sportive, ecc., che arrivano sino a giugno). 

Per spostarle a giugno si dovrà verificare la condizione di calo di fatturato, nei termini sopra indicati (marzo 2020 su marzo 2019).

Ma attenzione, la sospensione incondizionata (rispetto al volume d’affari) per settori danneggiati non riguarda l’IVA, per la quale occorre sempre verificare la condizione di calo di fatturato (si rinvia al relativo paragrafo).

Agenzia delle Entrate, Inps e Inail sorveglieranno in cooperazione sul rispetto di termini e requisiti.

ATTENZIONE ALLE IMPOSTE NON SOSPESE

Come già segnalato in occasione del precedente intervento, non tutte le imposte sono sospese, ma soltanto quelle espressamente indicate.

Si pensi a titolo di esempio alle ritenute su eventuali dividendi corrisposti, o alle ritenute sui compensi di lavoro autonomo, che devono essere comunque versate nei termini.

Peraltro i sostituti di imposta che ricevono fatture da professionisti, commissionari, mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari, potrebbero trovarsi a non dover effettuare ritenute in quanto (oltre all’ormai noto caso dei forfetari), per queste categorie, al ricorrere di determinati presupposti (che tratteremo in altra informativa), la ritenuta può non essere effettuata.

Il sostituto di imposta lo comprenderà agevolmente, in quanto il professionista chiederà il pagamento del compenso lordo sulla base di apposita dichiarazione.

Inutile dire come questa misura potrebbe creare problemi di liquidità alle imprese che si avvalgono di tali professionisti. Un conto è versare un mese il compenso netto, e il 16 del mese successivo la ritenuta; altro conto è versare l’intero compenso lordo nel primo mese e nessuna ritenuta il mese successivo.

Naturalmente non tutti i professionisti potranno avvalersi di questo regime, e non tutti lo richiederanno.

MINI SANATORIA PER I VERSAMENTI IN SCADENZA 16 MARZO

In occasione del primo decreto (si veda nostra informativa denominata Decreto Cura Italia – benefici fiscali, del 18 marzo 2020) era stata concessa una proroga generalizzata, in quanto riguardava:

  • Non soltanto le imposte espressamente sospese, ma tutti i versamenti (compresi contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria) nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza 16 marzo 2020. Trattandosi di tutti i versamenti, anche le ritenute sui compensi di lavoro autonomo, per esempio, risultavano sospese.
  • Tutti i contribuenti, senza distinzioni o condizioni, dunque anche quelli di maggiori dimensioni (es. con volume d’affari oltre 2 milioni di euro), per i quali non erano state disposte proroghe.

La proroga era minima, in quanto spostava il termine dal 16 marzo al 20 marzo 2020.

Ebbene, il nuovo decreto sposta il termine al 16 aprile 2020.

Di fatto, è una mini sanatoria per chi avrebbe dovuto versare entro il 20 marzo.

ACCONTI DI IMPOSTA CALCOLATI CON IL METODO PREVISIONALE

Nel corso del 2020, così come negli anni precedenti, insieme al saldo delle imposte 2019, dovranno essere versati gli acconti per il 2020.

La misura degli acconti di un anno è pari solitamente al 100% delle imposte relative all’anno precedente (in quanto calcolata sulla base dei redditi dell’anno precedente). 

Il motivo è evidente.

Quando nel corso del 2020 si versa l’acconto relativo al 2020, ancora non si conosce il reddito dello stesso 2020. La norma dunque dispone che l’acconto sia parametrato ai risultati dell’anno precedente (metodo storico). 

In anni di crisi o di decrescita questo sistema può generare iniquità. Se nel 2020, previsto in calo, debbono essere versati acconti, per il 2020 stesso, sulla base del più alto reddito 2019, il contribuente si troverà ad anticipare imposte più alte (calcolate sul più alto reddito 2019) in un periodo già di per sé negativo.

E’ allora consentito ricorrere al metodo previsionale. Nel corso del 2020 è possibile effettuare ipotesi di reddito, e sulla base di tali ipotesi calcolare l’acconto. Salvo poi essere sanzionati se l’acconto risulterà a consuntivo insufficiente (perché magari il 2020 si rivela alla fine migliore del previsto).

Il decreto liquidità, tenendo conto della grave situazione attuale, lascia inalterato questo sistema, ma applica una franchigia del 20%.

In atri termini, chi calcolerà in via previsionale e presuntiva l’acconto 2020 ipotizzando un reddito più basso del 2019, non verrà sanzionato (né pagherà interessi) se le previsioni risulteranno errate (magari perché vi sarà un recupero a fine anno), purché l’importo di acconto versato non sia inferiore all’80% di quello che risulterà dovuto a consuntivo.

La disposizione riguarda soltanto il periodo di imposta 2020 (quello successivo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, per gli infrannuali).

Si applica ad IRPEF, IRES, IRAP

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Per le sole fatture elettroniche soggette a imposta di bollo, i versamenti trimestrali saranno così scanditi:

  • Primo trimestre: nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno solare di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro.
  • Primo e secondo trimestre: nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno solare di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore nel totale a 250 euro.

Anzio, 9 aprile 2020 

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