I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

di Vincenzo Pollastrini

Agenzia delle Entrate – Circolare n.8 del 3 aprile 2020 

Abbiamo già trattato delle principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge n.18/2020

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti su alcuni aspetti

Riprendiamo in questa sede gli argomenti sui quali abbiamo ricevuto più richieste

Rinviamo al testo integrale della Circolare per le altre questioni

CREDITO DI IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE

Si veda nostra precedente informativa denominata Decreto Cura Italia – benefici fiscali per fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito di imposta, pari al 60 per cento del canone relativo al mese di marzo 2020, matura soltanto dopo che il canone è stato pagato. 

Si conferma che, per ora, riguarda soltanto gli immobili C1, senza eccezioni.

L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020, a canone pagato, esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – codice tributo 6914, denominato “credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

TERMINI DI VERSAMENTO DIFFERENZIATI PER VOLUME D’AFFARI

Si è visto nella nostra precedente informativa, Decreto Cura Italia – benefici fiscali per fronteggiare l’emergenza sanitaria, che, salvo eccezioni, esistono alcuni limiti (volume d’affari 2 milioni di euro) alle sospensioni nei versamenti. 

L’Agenzia delle Entrate spiega che l’eventuale adeguamento agli ISA non deve essere sommato per il calcolo di questo limite.

TERMINI DI VERSAMENTO DIFFERENZIATI PER CATEGORIE DI ATTIVITA’: AZIENDE CHE ESERCITANO PIU’ ATTIVITA’

Abbiamo visto come, per le attività appartenenti ai settori più danneggiati, i versamenti (ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente o assimilato, contributi previdenziali e assistenziali, nonché IVA in scadenza a marzo) siano stati differiti più a lungo, e senza altre limitazioni.

La sospensione è fino al 30 aprile.

I versamenti potranno essere effettuati a maggio o a rate, con un massimo di 5 mensili di pari importo.

Nei settori più danneggiati si collocano ad esempio agenzie di viaggio, associazioni e società sportive, palestre, ricevitorie del lotto, organizzazione di corsi, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, centri per il benessere fisico – per l’elenco completo si rinvia alla nostra precedente informativa, Decreto Cura Italia – benefici fiscali per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

Che succede se un’azienda esercita contemporaneamente un’attività considerata più danneggiata (appartenente alla lista) e un’attività considerata meno danneggiata (non appartenente alla lista)?

Secondo l’Agenzia delle Entrate occorre considerare l’ultima dichiarazione dei redditi presentata (di norma, quella presentata nel 2019, per il 2018). 

Se prevalgono i ricavi o compensi derivanti dall’attività appartenente alla lista dei settori più danneggiati, l’azienda nel suo complesso usufruisce dei più ampi termini

TERMINI DI VERSAMENTO DIFFERENZIATI PER CATEGORIE DI ATTIVITA’ E CODICI ATECO

Scorrendo i codici ATECO che individuano le attività appartenenti ai settori più danneggiati (Risoluzione Agenzia Entrate n.12/E del 18 marzo 2020, e Risoluzione Agenzia Entrate n.14/E del 21 marzo 2020), beneficiarie di un più ampio differimento, ci si può rendere conto che una determinata attività non vi rientra. 

Può però accadere che si tratti di un’attività che nella sostanza è riconducibile ad una delle categorie economiche indicate, pur se non perfettamente espressa dal codice ATECO. Nel caso, è possibile usufruire dei maggiori termini di sospensione.

Si raccomanda tuttavia la massima prudenza, in quanto la nozione di riconducibilità in molti casi è soggettiva. E’ auspicabile che l’Agenzia delle Entrate chiarisca meglio con quale ampiezza potrà essere effettuata questa valutazione.

L’EMISSIONE DI FATTURA NON RIENTRA TRA I TERMINI SOSPESI

Immaginiamo un’attività sospesa dall’11 marzo.

Per ipotesi, pochi giorni prima (es. 5 marzo) è stata effettuata una vendita (o si è ricevuto il pagamento di un servizio). La fattura deve essere emessa entro 12 giorni (17 marzo).

Ebbene, nessuna sospensione è concessa, poiché l’emissione della fattura rappresenta un adempimento che non coinvolge soltanto il rapporto tra contribuente e Stato. Riguarda infatti anche il rapporto tra cliente e fornitore. 

Chi è obbligato all’emissione di fattura elettronica, provvede attraverso i consueti canali.

Chi emette ancora fattura cartacea (es. contribuenti forfetari), può evitare di consegnarla a mano o spedirla. L’Agenzia delle Entrate suggerisce la creazione di una fattura analogica in formato elettronico (un semplice pdf), o di una fattura cartacea convertita in file tramite scanner, con invio al cliente via posta elettronica, semplice o certificata

Occorre dunque la massima attenzione, per evitare l’applicazione di sanzioni.

Non si può contare su una eventuale disapplicazione delle sanzioni per causa di forza maggiore. Tale circostanza viene valutata con rigore ed oggettività (in linea di principio, le restrizioni logistiche non impediscono l’invio di file), ed è rimessa all’apprezzamento del singolo Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

E’ chiaro che, se sussistono le condizioni, è sempre possibile l’emissione di fattura differita, entro il 15 del mese successivo. Si pensi alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, o alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è contestuale alla loro memorizzazione. Pertanto il termine non è sospeso.

Quando l’attività risulta chiusa o sospesa, non occorre eseguire alcun adempimento in quanto il registratore telematico, alla prima trasmissione successiva, o all’ultima utile, elabora e invia un unico file contenente la totalità dei dati (a importo zero) relativi al periodo di interruzione, nel quale evidentemente non è stata effettuata la chiusura giornaliera.

In qualche caso però il termine è sospeso.

Pensiamo all’ipotesi, invero rara, in cui il corrispettivo, una volta memorizzato, non è stato trasmesso per problemi di connessione o assenza di rete.

Più frequente il caso dei contribuenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che ancora non utilizzano il registratore telematico, e quindi continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali, trasmettendo poi telematicamente i dati mensili. Per loro, le trasmissioni comprese tra il giorno 8 marzo e il 31 maggio sono differite al 30 giugno. La trasmissione di marzo è dunque la prima per la quale opera il differimento.

Anche i distributori automatici, obbligati alla trasmissione telematica entro 60 giorni, possono usufruire del differimento, se il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master è impossibilitato a causa del periodo di emergenza. 

I DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)

La possibilità di evitare il documento di trasporto (ddt) per fini fiscali non è una novità.

Il ddt infatti, presupposto per l’emissione di fattura differita (entro il 15 del mese successivo alla consegna o spedizione), può essere anche spedito nel giorno di inizio del trasporto mediante posta, corriere, mail, ecc.

D’altro canto è sempre possibile, sotto il profilo strettamente fiscale, far viaggiare i beni privi di ddt ed emettere comunque fattura immediata (si intende per tale la fattura emessa entro 12 giorni).

APPALTI – OBBLIGHI E DIVIETI RECENTEMENTE INTRODOTTI

Rinviamo alla nostra informativa, Appalti e subappalti – divieti di compensazione fiscale – nuovi adempimenti amministrativi.

La sospensione delle ritenute, nei limiti in cui opera (rinviamo alla nostra informativa Decreto Cura Italia – benefici fiscali per fronteggiare l’emergenza sanitaria), consente al committente di sospendere i controlli a suo carico in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. 

Ne consegue che, sempre in tale evenienza, il committente non sospenderà il pagamento all’impresa affidataria o appaltatrice.

Tali controlli tuttavia, con quanto ne consegue (anche in termini di sospensione del pagamento all’impresa affidataria o appaltatrice, in caso di suo inadempimento) riprenderanno dal momento in cui torna l’obbligo del versamento delle ritenute.

MODELLI INTRASTAT

Si conferma la sospensione per i modelli INTRA in scadenza 25 marzo 2020. Allo stesso modo il differimento si applica agli elenchi riepilogativi in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Forse per un refuso, l’Agenzia delle Entrate indica come data per l’invio il 20 giugno 2020, in realtà la norma stabilisce come data limite il 30 giugno 2020.

REGISTRAZIONE DI ATTI

Anche in tal caso è prevista la sospensione di ciò che scade tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, ed il suo differimento al 30 giugno 2020.

Ci riferiamo alla registrazione di atti pubblici, scritture private autenticate e prive di autentica, sia con modalità cartacea che telematica. 

Rientra nella sospensione anche la registrazione dei contratti di comodato e locazione, e con essa il relativo versamento. 

Attenzione: se nonostante la sospensione il contribuente chiede comunque la registrazione, l’imposta è dovuta e non differita.

Nessun differimento poi per i versamenti delle rate annuali di contratti di locazione già registrati. 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Quando il termine scade tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, la presentazione può essere differita al 30 giugno 2020. In tal caso, rimangono sospesi anche i versamenti delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri connessi tributi indiretti.

Tuttavia se il contribuente non si avvale della sospensione per la presentazione della dichiarazione, i correlati versamenti non saranno sospesi.

CONTROLLI FORMALI ARTICOLO 36 TER DPR 600/1973

Se il contribuente ha ricevuto la richiesta di documentazione in sede di controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi della citata norma, i termini di consegna che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sono differiti al 30 giugno 2020.

ACQUIESCENZA E ISTITUTI DEFLATIVI

Quando si riceve un avviso di accertamento tributario, normalmente il termine per ricorrere è pari a 60 giorni.

Il decreto prevede una sospensione del termine per ricorrere, per i giorni compresi tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020. Per chiarimenti e dettagli si veda (raccomandando la massima cautela ed attenzione, vista la delicatezza della materia) nostra precedente informativa, denominata Sospensione ricorsi e pagamenti.

Ove il termine per pagare con sanzioni ridotte (in alternativa al ricorso) sia allineato al termine per ricorrere, si applica la sospensione sopra indicata. Si pensi alla c.d. acquiescenza, art.15 D.Lgs. n.218/1997, all’istanza di adesione, alla definizione degli atti di contestazione, art.16 D.Lgs. n.472/1997.

RITENUTE PER COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Come già evidenziato nella precedente informativa, Decreto Cura Italia – benefici fiscali per fronteggiare l’emergenza sanitaria, in presenza di ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 (non si considerano eventuali adeguamenti agli ISA) nel periodo di imposta precedente quello in corso al 17 marzo 2020 (solitamente, 2019), professionisti, agenti e rappresentanti, mediatori e procacciatori d’affari possono incassare il lordo (senza ritenuta) per ricavi e compensi compresi tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, se nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Chi si avvale di questa opportunità rilascia apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in oggetto,  salvo poi versare il dovuto entro il 31 maggio 2020 (o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio, senza interessi). Presto verrà indicato il codice tributo.

L’Agenzia delle Entrate spiega che in fattura va omessa l’indicazione della ritenuta. In caso di fatturazione elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” la voce “Ritenuta” non deve essere valorizzata con SI, e non si compila il blocco “DatiRitenuta”. Nella “Causale” va indicatoSi richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 62, comma 7, del decreto-legge n.18 del 2020”. 

In verità queste istruzioni dell’Agenzia delle Entrate arrivano un po’ tardi.

Possono essere utili a chi ancora è nei 12 giorni per emettere fattura, o per chi l’ha già emessa e intende correggerla.

D’altro canto è possibile che la misura venga prorogata; nel caso, le indicazioni dell’Agenzia risultano certamente preziose e dovranno essere seguite. 

L’Agenzia delle Entrate poi ricorda che la norma può interessare anche i condomini, in qualità di sostituti di imposta, soltanto per i percipienti che rientrano nelle categorie indicate. 

Anzio, 4 aprile 2020 


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