FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO Liquidità immediata per imprese e professionisti

di Vincenzo Pollastrini

Il c.d. decreto liquidità, D.L. 8 aprile 2020, n.23, ha disposto una serie di misure finanziarie a favore di imprese e professionisti. La Circolare ABI (Associazione Bancaria Italiana) n.686 del 9 aprile 2020 ha fornito i primi chiarimenti

Descriviamo in questa sede lo strumento più agile, leggero e immediato, utile per le realtà di minori dimensioni (articolo 13, lettera m)

Valuteremo nelle prossime ore i finanziamenti disponibili per aziende e professionisti con necessità più ampie

Lo Studio fornirà il supporto contabile necessario per quanto occorra (es. documentazione e calcolo dei limiti in base al fatturato, bilanci, dichiarazioni – analisi dei costi, necessaria per altre tipologie di finanziamento, e delle destinazioni del finanziamento)

Per l’erogazione occorre sempre e comunque rivolgersi alla propria banca o al proprio consulente finanziario di fiducia

LIMITE MASSIMO FINANZIABILE

Il finanziamento non può superare il maggiore dei seguenti due valori:

  • € 25.000
  • 25% dei ricavi

Il 25% si applica ai ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

Normalmente pertanto verranno considerati i ricavi 2018, poiché ad oggi la stragrande maggioranza di imprese e professionisti ha presentato bilanci e dichiarazioni nel 2019, per l’anno di imposta 2018.

Le scadenze 2020 (per il 2019) sono ancora di là da venire.

Potrebbe essere utile a questo punto ragionare sulla presentazione anticipata del bilancio di esercizio, se i ricavi 2019 consentono di accedere ad un maggior finanziamento, e sempre che ciò sia possibile. 

Se un’azienda ha conseguito ricavi 2018 per € 60.000, il massimo finanziabile ammonta ad € 15.000. Se la stessa azienda ha conseguito nel 2019 ricavi per € 100.000, e riesce a dimostrarlo dopo aver presentato il bilancio, il massimo finanziabile ammonta ad € 25.000.

Vale naturalmente il contrario (posticipazione del bilancio) nell’ipotesi opposta.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione dell’attività, si considera anche l’ammontare dei ricavi (sempre risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato) del cedente o del locatore.

Chi si è costituito dopo il 1° gennaio 2019 potrebbe incontrare difficoltà: mancano infatti bilanci e dichiarazioni per il 2018 (il soggetto non esisteva) e mancano bilanci e dichiarazioni per il 2019 (ancora da elaborare). E’ allora consentito presentare altra idonea documentazione o, più semplicemente (e sempre con le dovute cautele) autocertificazione dei ricavi 2019

A CHI SPETTA IL FINANZIAMENTO

Il credito è concesso a piccole e medie imprese e a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività di impresa (o di lavoro autonomo) è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Tale circostanza va autocertificata.

Ne deriva l’applicazione di sanzioni penali in caso di falso.

Pertanto è corretto sostenere che si tratta di un finanziamento accessibile a tutti, con relativa facilità. Ma è altrettanto corretto segnalare che, in caso di verifica, occorre dimostrare di essere stati danneggiati dall’emergenza.

Non vi è dubbio che la crisi economica scatenata dall’emergenza sanitaria renderà agevole tale dimostrazione. Ma è anche vero che in alcuni particolarissimi casi ciò non sarà possibile. Si raccomanda dunque la massima prudenza.

DURATA DEL FINANZIAMENTO E TASSO DI INTERESSE

Per una durata non inferiore a 24 mesi dall’erogazione dovranno essere rimborsati esclusivamente gli interessi (c.d. periodo di preammortamento).

La durata del finanziamento è fino a 72 mesi (6 anni).

Il tasso di interesse deve tenere conto soltanto dei costi di istruttoria e dei costi di gestione dell’operazione finanziaria.

Il criterio è francamente vago, e non consente una pianificazione adeguata.

Tuttavia la norma stabilisce un tetto massimo, che consente almeno di porsi nella situazione peggiore.

Ecco come si esprime la norma, nell’individuare il limite massimo: “tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n.232, maggiorato dello 0,20 per cento”.

Tutto chiaro no?

Il mostro burocratico ha colpito ancora. Spiace dirlo, ma ai danni di piccole realtà (vista l’entità del finanziamento), per giunta danneggiate dall’emergenza sanitaria ed economica. 

In linea di massima, considerati gli elementi disponibili e fatti i dovuti conteggi, siamo intorno all’1,50%. Occorre però valutare il dato con più precisione al momento della domanda, con l’ausilio della banca.

DEVE TRATTARSI DI NUOVI FINANZIAMENTI

Ad esito della concessione del finanziamento, l’esposizione complessiva del finanziatore nei confronti dell’azienda o del professionista deve risultare maggiore delle esposizioni detenute al 9 aprile 2020 (tenendo conto a correzione delle riduzioni di esposizione intervenute tra le due date, in conseguenza di pattuizione previgente o di decisione autonoma del finanziato).

Se al contrario l’esposizione cala (anziché aumentare), come ad esempio quando il finanziamento ne sostituisce un altro più ingente (contestualmente e in parte rimborsato), manca il requisito della novità e la linea in oggetto non può essere concessa.

In verità esiste una norma, non esplicitamente richiamata per i finanziamenti fino a 25.000 euro, ma riguardante comunque il Fondo di garanzia PMI (art.13, lettera p), che consente di accedere alla garanzia del Fondo anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta, e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi il finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario, in ragione della sopravvenuta garanzia. 

PRATICHE VELOCI?

Almeno nelle intenzioni, il finanziamento dovrebbe giungere in tempi rapidi.

La garanzia è infatti interamente a carico dello Stato.

Il Fondo Centrale di garanzia PMI non effettua alcuna valutazione.

La banca, a cui va sempre e comunque richiesto il finanziamento, si dovrebbe limitare alla verifica formale del possesso dei requisiti: 

  • qualifica di piccola e media impresa o professionista
  • bilancio / dichiarazione / autocertificazione dei ricavi (a seconda dei casi)
  • autocertificazione che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 

Occorre comunque attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.

La norma si limita ad affermare che il Fondo di garanzia interviene automaticamente e non effettua valutazioni, e che la banca erogatrice non è tenuta ad attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo. 

Tuttavia resta un punto oscuro.

Appare infatti prematuro e forse eccessivamente ottimistico immaginare che le banche eroghino a tutti indistintamente, senza mai entrare nel merito sulla possibilità di restituzione.

E’ vero che la garanzia è statale, e che pertanto le banche, in caso di mancato rimborso, verrebbero risarcite dallo Stato.

Le banche stesse tuttavia non hanno ricevuto alcuno scudo protettivo da eventuali azioni di regresso intentate successivamente dallo Stato nei loro confronti, per incauto affidamento. 

Si pensi alle imprese già in sofferenza (ritenute non garantibili dalla stessa norma, per altre tipologie di finanziamento), o in condizioni finanziarie particolarmente ed evidentemente negative, tali da rendere quasi certa la non rimborsabilità del finanziamento. 

La banca potrebbe essere indotta a non finanziare, nel timore che lo Stato, dopo aver coperto la perdita, tenti una rivalsa nei confronti della banca stessa. 

Infine, è prevedibile una mole notevole di richieste, presentate in contemporanea da migliaia di soggetti. Anche tale circostanza rallenterà presumibilmente le operazioni, tanto più in un momento come quello attuale, caratterizzato da obiettive difficoltà logistiche per tutti.

In conclusione, la scelta di far passare il denaro attraverso le banche, già criticabile per altri aspetti (cfr. nostra informativa Decreto Liquidità – molte ombre, poche luci), potrebbe rivelarsi meno utile del previsto, e non raggiungere tempestivamente tutta la platea dei soggetti interessati. 

Auguriamoci che i fatti smentiscano tale drammatica eventualità.

10 aprile 2020

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