FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI – Le proroghe

Facciamo chiarezza sulle proroghe dopo il D.L. del 28 Giugno 2018

CESSIONI DI CARBURANTI

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica

Decreto Legge 28 giugno 2018

Nessuna proroga per l’onere di eseguire pagamenti tracciati

Nessuna proroga per la fatturazione elettronica nei subappalti PA

PAGAMENTI TRACCIATI: entra in vigore il 1° luglio 2018, senza alcuna proroga, l’obbligo di pagare con mezzi tracciati, diversi dal contante (carte di debito, credito, prepagate, bancomat, ecc.) per imprenditori e professionisti che vorranno portare in detrazione ai fini IVA (e dedurre ai fini delle imposte dirette) le spese sostenute per carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore (es. autovetture, autocarri, motoveicoli, trattori stradali). Si ricorda che il pagamento contanti continua ad essere consentito e non sanzionato (sempre che non si raggiunga la soglia massima di € 3000 prevista dalle disposizioni antiriciclaggio); nel caso, tuttavia, imprenditori e professionisti non potranno portare in deduzione/detrazione le spese indicate. Per maggiori dettagli si rinvia alla precedente informativa Studio Pollastrini del 3 maggio 2018.

FATTURA ELETTRONICA: le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (cfrinformativa Studio Pollastrini del 20 giugno 2018), potranno essere ancora documentate con scheda carburante (o fattura cartacea nei casi in cui ciò era anche in precedenza ammesso), senza l’obbligo di fatturazione elettronica (che scatta solo dal 1° gennaio 2019).

DISTRIBUTORI STRADALI AD ELEVATA AUTOMAZIONE: nessuna proroga per i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione (in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica, e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico), che sono pertanto tenuti, dal 1° luglio 2018, con riferimento ai corrispettivi giornalieri ottenuti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, alla memorizzazione elettronica dei dati, ed alla loro trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo tempi e modalità indicati nella informativa Studio Pollastrini del 6 giugno 2018.

FATTURE RICEVUTE DAI GESTORI: la proroga non riguarda l’intera filiera dei carburanti, ma è limitata alle cessioni dei gestori di impianti. Questi pertanto, dal 1° luglio, riceveranno obbligatoriamente la fattura in formato digitale dai propri fornitori (per benzina e gasolio). La questione non è di poco conto, in quanto il gestore sarà tenuto anche alla ricezione ed alla conservazione digitale, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Nel rinviare alle modalità di ricezione/conservazione esaminate nella precedente informativa (Studio Pollastrini, 20 giugno 2018), ricordiamo, tra le altre:

– La preregistrazione dell’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario), ciò che consente al gestore di indicare al SdI il canale e l’indirizzo telematico preferito per la ricezione del file.

– La comunicazione al fornitore del proprio indirizzo PEC, cui recapitare la fattura digitale.

SUBAPPALTI PA: nessuna proroga per l’obbligo di fatturazione elettronica (dunque in vigore dal 1° luglio) per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti (per qualunque tipologia di beni e servizi, non soltanto carburante) della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto con un’amministrazione pubblica.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato una Circolare di prossima emanazione. Ad oggi le informazioni disponibili sono le seguenti:

– L’obbligo è in vigore soltanto per i rapporti (appalti e/o altri contratti, per beni e servizi di qualunque natura, anche professionali) diretti tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione (come avviene già da tempo per disposizione di legge).

– L’estensione dal 1° luglio 2018 riguarda soltanto il secondo anello della catena, ovvero il rapporto contrattuale tra il soggetto titolare del contratto con la pubblica amministrazione e coloro di cui egli si avvale in via diretta. Es. A ha un contratto di appalto con la PA, per il quale riceve forniture da B e da C. Per tali forniture B e C dovranno emettere fattura elettronica ad A. I fornitori di B e C potranno continuare ad emettere fattura cartacea nei confronti di B e C.

Sulla fattura elettronica dovranno essere obbligatoriamente riportati il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP). Ciò presuppone precisi obblighi informativi nei confronti dei soggetti tenuti ad emettere la fattura elettronica in quanto primi contraenti dell’appaltatore.

Di seguito un riassunto: 

* nessuna proroga per il pagamento tracciato carburanti e lubrificanti (in vigore dal 1° luglio 2018)

* proroga per la fatturazione elettronica attiva dei gestori (fino al 31 dicembre ancora scheda carburante se richiesta)

* nessuna proroga per la ricezione/conservazione di fatture elettroniche (per carburanti) da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburante

* nessuna proroga per i gestori ad elevata automazione (solo self) per l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica

* nessuna proroga per l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 per i subcontraenti della PA (i primi fornitori del primo contraente, dunque il secondo anello della catena).

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Anzio, 2 luglio 2018

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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