FATTURA ELETTRONICA – Modalità, termini, eccezioni

Circolare Agenzia Entrate n.14/E del 17 giugno 2019

Riepiloghiamo le principali disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Si tratta per lo più di conferme su quanto già comunicato in precedenti informative. Non mancano tuttavia alcune interessanti precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (c.d. eccezioni oggettive)

In linea di principio, quando non vi è obbligo di documentare l’operazione con fattura, non è necessario emettere e trasmettere allo SdI il documento informatico. Ecco alcuni esempi (per ragioni di sintesi non esaustivi):

– Cessioni escluse o fuori campo IVA ai sensi dell’art.2, comma 3, D.P.R. n.633/1972 (come cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, cessioni o conferimenti di aziende o rami di aziende, cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni di valori bollati e postali, ecc.).

– Prestazioni escluse o fuori campo IVA ai sensi dell’art.3, comma 4 (come alcune tipologie di cessione di diritti d’autore, i prestiti obbligazionari, alcune fattispecie di cessione di contratti aventi ad oggetto denaro, crediti in denaro, aziende, terreni non edificabili, ecc.).

– Operazioni B2C (business to consumer, da azienda a consumatore finale), documentabili da scontrino o ricevuta fiscale, ovvero mediante la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, a meno che il cliente richieda espressamente l’emissione di fattura.

– Rapporti tra esercenti la professione sanitaria e gli enti, per prestazioni medico-sanitarie (il foglio di liquidazione dei corrispettivi sostituisce la fattura come in precedenza).

– Commercio di quotidiani, periodici e libri (un eventuale documento di addebito deve recare l’annotazione che si tratta di operazione per la quale l’IVA è assolta dall’editore a norma delle vigenti disposizioni).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in tutti i casi in cui l’obbligo non sussiste, ma facoltativamente si proceda ad emissione di fattura, questa deve essere elettronica e trasmessa allo SdI.

SOGGETTI ESONERATI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (c.d. eccezioni soggettive)

Salvo quanto si dirà in seguito in materia sanitaria, si tratta in sintesi di:

– Soggetti esteri identificati (direttamente o tramite rappresentante fiscale) in Italia: l’esonero riguarda sia le operazioni effettuate, che quelle ricevute. E’ sempre consentito un diverso accordo tra le parti. Il cedente/prestatore italiano può anche unilateralmente decidere di fatturare con modalità elettronica e trasmissione allo SdI, per evitare l’esterometro (in tal caso, al soggetto non residente identificato in Italia deve essere messa a disposizione una copia cartacea).

– Contribuenti di minime dimensioni, variamente denominati (es. regime di vantaggio, forfettari), nel rispetto dei limiti imposti dalle categorie di appartenenza.

– Associazioni sportive, associazioni senza fini di lucro, pro-loco, che hanno legittimamente esercitato l’opzione (di cui agli artt.1 e 2 della Legge n.398/1991), e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad € 65.000. Se tali presupposti vengono meno, la fattura deve essere emessa in formato elettronico. In particolare, il superamento del limite di € 65.000 comporta che (per conto del cedente/prestatore) la fattura elettronica sia emessa dal cliente soggetto IVA. Se ciò non accade (per esempio perché il cliente è soggetto IVA forfetario e dunque a sua volta esonerato da fattura elettronica, o perché fornitore e cliente non si accordano in tal senso), l’obbligo di emissione di fattura elettronica e trasmissione allo SdI rimane sempre e comunque in capo al fornitore (cedente/prestatore).

IL DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE

Sin qui si è parlato di esoneri facoltativi.

Per le prestazioni sanitarie vige invece un vero e proprio divieto di trasmissione allo SdI, per ragioni di privacy, nei limiti e nei termini che seguono (si vedano precedenti informative inviate dallo Studio, in particolare quella del 20 marzo 2019).

– Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema TS (tessera sanitaria): per il 2019 le fatture devono essere emesse obbligatoriamente in formato cartaceo (ovvero elettronico ma senza utilizzare lo SdI come veicolo di trasmissione).

– Prestazioni sanitarie i cui dati andrebbero inviati al Sistema TS, ma per le quali le persone fisiche destinatarie hanno manifestato opposizione: per il 2019 le fatture devono essere emesse obbligatoriamente in formato cartaceo (ovvero elettronico ma senza utilizzare lo SdI come veicolo di trasmissione).

– Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche i cui dati non sono da inviare al sistema TS (es. prestazioni di fisioterapisti, logopedisti, podologi): per il 2019 le fatture devono essere emesse obbligatoriamente in formato cartaceo (ovvero elettronico ma senza utilizzare lo SdI come veicolo di trasmissione). Considerato che il divieto è entrato in vigore dopo il 1° gennaio 2019, alcuni contribuenti potrebbero nel frattempo aver emesso fatture elettroniche. Nel caso, sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere alla cancellazione dei file.

– Prestazioni sanitarie con fattura diretta non al paziente persona fisica, ma ad altri soggetti (es. altri medici, strutture sanitarie, compagnie di assicurazioni): la fattura deve essere emessa in formato elettronico e trasmessa allo SdI (si rinvia, per le cautele del caso, alla nostra precedente informativa del 20 marzo 2019, ove si consigliava di non indicare in fattura i dati che dovrebbero essere coperti da privacy, senza rinunciare alla descrizione corretta dell’operazione nel rispetto delle norme fiscali).

– Operatore o struttura sanitaria che emette fattura per prestazioni non sanitarie (es. degenza in una struttura sanitaria): la fattura va emessa in formato elettronico e veicolata tramite SdI solo se non contiene alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni sullo stato di salute del paziente. In caso contrario la fattura rimane cartacea (o elettronica ma senza invio allo SdI).

– Prestazioni sanitarie e prestazioni di altra natura in unico documento: l’unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo (ovvero elettronico ma senza trasmissione allo SdI). Quanto al sistema TS: a) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con il codice AA (altre spese); b) in caso contrario, i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati al Sistema TS con le codifiche di riferimento, i dati relativi alla spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA (altre spese).

LA DATA DELLA FATTURA nelle c.d. fatture immediate

La possibilità di trasmettere la fattura allo SdI nei 10 giorni successivi (dal 1° luglio 2019)*  *[Un provvedimento in corso di pubblicazione porterà il termine a 12 giorni. Ricordiamo intanto la differenza tra contribuenti mensili e contribuenti trimestrali. MENSILI: per tutte le operazioni effettuate sino al 30 settembre 2019 la fattura può essere emessa entro il 16 del mese successivo. TRIMESTRALI: per tutte le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2019 la fattura può essere emessa entro il 16 del secondo mese successivo. Dopodiché si applica per tutti il termine massimo di 10 (12) giorni.] con indicazione della data, ha generato più di un dubbio negli operatori. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente che la data da indicare in fattura (“Data” della sezione “Dati Generali“) è sempre e comunque quella di effettuazione dell’operazione ed esigibilità dell’imposta (di regola, non oltre: la consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili; l’atto notarile per le cessioni di beni immobili; il pagamento che, nelle cessioni di beni, dovesse precedere la consegna, la spedizione o l’atto notarile; il pagamento per le prestazioni di servizi), e non la data (eventualmente successiva anche di 10/12 giorni) di trasmissione allo SdI.

1 Un provvedimento in corso di pubblicazione porterà il termine a 12 giorni. Ricordiamo intanto la differenza tra contribuenti mensili e contribuenti trimestrali. MENSILI: per tutte le operazioni effettuate sino al 30 settembre 2019 la fattura può essere emessa entro il 16 del mese successivo. TRIMESTRALI: per tutte le operazioni effettuate sino al 30

L’esempio proposto dall’Agenzia delle Entrate chiarisce meglio la questione. Si ipotizza un’operazione effettuata (dunque consegna avvenuta in caso di cessione di beni, o pagamento avvenuto in caso di prestazione di servizi) in data 28 settembre 2019:

– La fattura può essere emessa (= generata inviata allo SdI) lo stesso giorno dell’operazione (28.9).

– La fattura può essere generata il giorno dell’operazione (28.9) e inviata allo SdI entro i 10 giorni successivi (8.10).

– La fattura può essere emessa (= generata inviata allo SdI) in uno qualsiasi dei giorni compresi tra il 28.9 e i 10 giorni successivi (8.10).

Le tre opzioni sono corrette.

In tutti e tre i casi il campo data va compilato con la data dall’operazione (28.9).

La regola vale anche quando è possibile emettere fattura cartacea (ovvero elettronica non trasmessa allo SdI). A differenza delle ipotesi sopra indicate (in cui la trasmissione allo SdI certifica il rispetto dei 10 giorni) il documento deve contenere entrambe le date:

– Data di effettuazione dell’operazione.

– Data di emissione della fattura.

LA DATA DELLA FATTURA nelle c.d. fatture differite

Possono essere naturalmente ancora emesse, entro il 15 del mese successivo, le c.d. fatture differite, ovvero quelle che a monte sono precedute da documento di trasporto (o altro documento idoneo), con impatto però sull’IVA del mese di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce con un esempio che, in presenza di più documenti di trasporto, riepilogati in unica fattura, la data da indicare in fattura sarà quella dell’ultimo ddt.

Es. tre distinte cessioni effettuate il 2, 10 e 28 settembre 2019 possono essere riepilogate in unica fattura differita, che dovrà essere emessa (= generata inviata) allo SdI entro il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con quella dell’ultima operazione (28.9).

LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

Di regola devono essere annotate nel relativo registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, ma con impatto sull’IVA del mese (o trimestre) in cui l’operazione è stata effettuata (c.d. mese o trimestre di riferimento).

Tornando all’esempio (immaginando un contribuente mensile), la fattura trasmessa allo SdI il giorno 8 ottobre, per un’operazione del 28 settembre, deve essere annotata entro il 15 ottobre, ma con impatto sull’IVA a debito di settembre (da versare entro il 16 ottobre).

La facoltà di avvalersi o meno di un lasso temporale definito per la trasmissione allo SdI e, successivamente, per la registrazione, può generare serie numeriche (es. fatture emesse dalla n.1 alla n.10) non coincidenti con le serie cronologiche (es. fatture emesse dal 1° al 10 ottobre). Tornando all’esempio, la fattura trasmessa allo SdI il giorno 8 ottobre (per operazione del 28 settembre), potrebbe essere stata legittimamente generata il giorno 8 ottobre, con numero progressivo 2 perché successiva rispetto alla n.1 emessa, trasmessa e annotata il 1° ottobre. Dunque:

– Fattura n.1 per operazione del 1° ottobre, trasmessa e annotata il 1° ottobre, con impatto sull’IVA di ottobre da versare a novembre;

– Fattura n.2 per operazione del 28 settembre, trasmessa l’8 ottobre e annotata il 15 ottobre, con impatto sull’IVA di settembre da versare a ottobre.

Come è evidente, ad una serie numerica crescente (1, 2, …) non corrisponde una serie cronologica altrettanto crescente (1.10, 28.9, …): addirittura la fattura n.1 concorre nell’IVA di ottobre mentre la fattura n.2 concorre nell’IVA di settembre! Possono proporsi svariati altri esempi di salti analoghi, con il rischio che venga contestata l’ordinata tenuta della contabilità. L’Agenzia delle Entrate non indica rimedi specifici e vincolanti, ma pretende che i metodi adottati (es. sezionali, o codifiche particolari) consentano di leggere l’ordine delle operazioni, e, soprattutto, di imputarle correttamente nel periodo (mese o trimestre) di riferimento. Ne consegue che la data da indicare nel registro è quella in cui l’operazione è effettuata (nell’esempio, rispettivamente, 1° ottobre e 28 settembre) perché è quella che fa sorgere il debito IVA (esigibilità), e che potrebbe non coincidere con la data in cui la fattura è generata trasmessa allo SdI. Va sempre indicato, nel registro, anche il numero progressivo.

Ove la fattura sia scartata dallo SdI dopo la registrazione, ciò che rende la fattura non emessa, si dovrà procedere alle conseguenti rettifiche.

LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

La soppressione dell’obbligo di numerare le fatture ricevute (che possono tuttavia continuare ad essere numerate se l’operatore lo ritiene opportuno per proprie ragioni organizzative) non va confusa con l’obbligo di registrazione, che resta pienamente in vigoreed è indispensabile per la detrazione dell’IVA sugli acquisti (e per la relativa tempistica).

I contribuenti mensili, che liquidano l’imposta entro il 16 del mese successivo (es. ottobre), esercitano il diritto alla detrazione per le operazioni relative al mese di riferimento (es. settembre), purché le relative le fatture siano state ricevute e registrate non oltre il giorno 15 (es. ottobre). Nell’esempio proposto, l’operazione del 28.9, con fattura emessa il giorno 8.10, ricevuta il 10.10 e registrata il 15.10, consente di detrarre l’IVA con riferimento alla liquidazione di settembre (da versare, se a debito, entro il 16 ottobre).

La medesima regola si applica ai contribuenti trimestrali. Nel caso, la detrazione spetta per il III trimestre (che include settembre), anche se la fattura è ricevuta e registrata entro il 15 ottobre. Questa l’opinione dell’Agenzia delle Entrate, che non sembra voler concedere un più ampio termine ai trimestrali (pur versando l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo, nel caso il 16 novembre).

Ricordiamo che nel passaggio da un anno all’altro il più ampio termine per la detrazione non spetta. Un’operazione di dicembre 2019, documentata con fattura ricevuta e registrata, poniamo, il 15 gennaio 2020, fa sorgere il diritto alla detrazione con riferimento al mese di gennaio 2020, e non con riferimento al mese di dicembre 2019 (a differenza di quanto accade in corso d’anno).

Le regole in esame riguardano, come sempre, sia le fatture elettroniche in senso stretto (quelle trasmesse allo SdI) sia quelle che ancora legittimamente possono essere emesse in formato cartaceo (o digitale senza trasmissione allo SdI).

ESTEROMETRO

E’ confermata l’esclusione dei soggetti forfetari o in regime di vantaggio. L’obbligo riguarda infatti tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato), che sono obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI.

CHIARIMENTI ULTERIORI SULL’IMPOSTA DI BOLLO

Di seguito, una serie di regole e precisazioni, che vanno a completare il quadro già delineato in nostre precedenti informative:

– Le fatture cartacee continuano ad assolvere l’imposta di bollo in modo tradizionale (al limite, in maniera virtuale – a seguito di comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria).

– Le fatture elettroniche trasmesse allo SdI (anche quelle non trasmesse, nei rari casi in cui ciò è ancora consentito) assolvono l’imposta così come già spiegato in nostre precedenti informative (indicazione in fattura e versamento telematico mediante F24, entro il giorno 20 del primo mese successivo per le fatture emesse in ciascun trimestre solare, dunque 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio – senza alcuna comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria). Solo per i documenti diversi dalle fatture la scadenza è fissata al centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio.

– Le fatture elettroniche trasmesse allo SdI, qualora scartate, si considerano non emesse. Per le stesse non scatta pertanto l’obbligo del versamento dell’imposta di bollo.

– All’interno del portale Fatture e Corrispettivi, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile trovare il conteggio dell’imposta di bollo sulla base delle fatture trasmesse allo SdI. Tramite lo stesso portale è anche consentito utilizzare mezzi di pagamento diversi dal modello F24 (addebito su conto corrente bancario o postale). Tuttavia il versamento dell’importo risultante dal portale non garantisce contro eventuali accertamenti (sia per la presenza di documenti legittimamente extra SdI, non conosciuti dal portale, che per errori del contribuente nella predisposizione delle fatture trasmesse allo SdI).

– Si ricorda che il mancato assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’emittente (fornitore di beni o prestatore di servizi) comporta una responsabilità solidale per il cliente. Costui, per sottrarsi a tale responsabilità, sanzionata, dovrà versare il dovuto (c.d. regolarizzazione), mediante F24, entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione. Deve trattarsi naturalmente di fatture soggette ad imposta di bollo, ma sprovviste dell’indicazione che l’imposta è stata assolta e dei “DatiBollo“. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali fatture non devono essere presentate agli uffici dell’Amministrazione finanziaria (che ne è già in possesso proprio grazie alla trasmissione allo SdI). Si invitano i clienti a controllare con attenzione il corretto assolvimento dell’imposta di bollo da parte del fornitore, per evitare di incorrere in forme di responsabilità solidale. Nel dubbio, contattare lo Studio.

AUTOFATTURAZIONE

Di seguito, una casistica (non esaustiva) di fatturazioni che divergono dallo schema classico (fattura emessa dal fornitore al cliente).

AUTOFATTURA in cui l’emittente non è il fornitore (cedente o prestatore), ma il cliente (cessionario o committente), che assolve l’imposta in sostituzione del fornitore. Alcuni esempi:

– Acquisti da produttori agricoli esonerati.

– Compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti attività di trasporto.

– Acquisti da soggetti extra UE.

– Autofattura-denuncia: nei casi di irregolarità o ritardo del fornitore, oltre 4 mesi, nell’emissione della fattura (solo in tal caso, ricordiamo, la codifica è TD01, negli altri casi deve essere sempre utilizzato il codice TD20).

AUTOFATTURA in cui l’emittente è comunque il fornitore, ma con significative particolarità (es. coincidenza tra fornitore e cliente). Alcuni esempi:

– Autoconsumo, ovvero la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

– Cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, per le quali sia stata operata (in acquisto o in importazione) la detrazione dell’IVA.

– Cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario superiore ad € 50, per le quali sia stata operata (in acquisto o in importazione) la detrazione dell’IVA.

In queste ipotesi, quando vi è l’obbligo di emettere autofattura, questa deve essere elettronica e trasmessa allo SdI (ad eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE per le quali è sufficiente l’esterometro*). *[In luogo dell’esterometro è possibile emettere autofattura elettronica inserendo nella sezione “Dati del cedente/prestatore” l’identificativo del Paese estero e quello del soggetto non residente/stabilito; nella sezione “Dati del cessionario/committente” quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette il documento allo SdI. La sezione “Soggetto Emittente” deve essere valorizzata con “CC” (cessionario/committente).]

I dati del cedente/prestatore vanno indicati sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” che nella sezione “Dati del cessionario/committente“.

Non così nella c.d. autofattura-denuncia, che va compilata inserendo nella sezione “Dati del cedente/prestatore” quelli relativi al fornitore inadempiente, nella sezione “Dati del cessionario/committente” quelli del soggetto che emette e trasmette il documento allo SdI. La sezione “Soggetto Emittente” deve essere valorizzata con “CC” (cessionario/committente).

Seppure indirettamente (escludendo le sole prestazioni rese da soggetti extra UE, poiché soggette ad esterometro), l’Agenzia delle Entrate sembra voler includere nel perimetro delle autofatture da trasmettere allo SdI anche le cessioni di beni effettuate da soggetti extra UE. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che le cessioni di beni effettuate da soggetti extra UE, per le quali è emessa bolletta doganale, possono non essere documentate da esterometro.

Sul punto urge un chiarimento ufficiale, in quanto i rapporti con l’estero erano stati esclusi a monte da qualsiasi obbligo di fatturazione elettronica. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se le autofatture per cessioni di beni da soggetti extra UE (importazioni di beni):

– Sono escluse dall’obbligo di invio allo SdI.

– Sono escluse dall’obbligo di invio allo SdI soltanto se transitano (eventualmente in modo facoltativo) per l’esterometro.

– Non sono mai escluse dall’obbligo di invio allo SdI.

In attesa di un chiarimento ufficiale, si invitano i clienti a seguire il comportamento più rigoroso e cautelativo.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che alla controparte non assoggettata agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica (es. produttori agricoli esonerati) va sempre consegnata copia analogica del documento.

INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)

L’inversione contabile si differenzia dall’autofattura in quanto è pur sempre il fornitore ad emettere fattura, e nei confronti di un soggetto terzo (schema classico, fattura emessa dal cliente al fornitore). La fattura però non contiene l’addebito dell’IVA. Sarà il cliente ad integrare la fattura con l’addebito dell’IVA e l’assolvimento dell’imposta (contemporaneamente alla sua detrazione, se e nella misura in cui detta detrazione sia spettante). I casi più frequenti (non esaustivi) sono i seguenti:

– Reverse charge interno (es. subappalti edili; servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici). Il cliente riceve la fattura normalmente via SdI, ciò che gli impedisce materialmente di integrarla. Il cliente materializza (stampa) la fattura, predispone un altro documento (che ha la finalità di integrare la fattura ricevuta) contenente sia i dati necessari per l’integrazione che gli estremi della fattura ricevuta, lo allega al file della fattura in questione e lo trasmette allo SdI. I dati del cessionario/committente vanno indicati sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” che nella sezione “Dati del cessionario/committente“. L’Agenzia delle Entrate ha perso l’occasione per ribadire che tale ultimo invio allo SdI (ferma restando la predisposizione cartacea del documento integrativo e la sua conservazione e registrazione) è facoltativo e non obbligatorio. Si giunge comunque indirettamente a tale conclusione dalla lettura della Circolare.

– Reverse charge esterno (es. acquisti INTRA). Normalmente la fattura viene ricevuta in formato analogico, ed integrata come di consueto. Il cliente deve inserire i dati della fattura nell’esterometro, salvo i rari casi in cui il fornitore UE abbia trasmesso allo SdI la fattura in formato elettronico.

FATTURAZIONE IN NOME E PER CONTO

Diverso il caso della fatturazione in nome e per conto del fornitore, effettuata da parte del cliente. L’obbligo non trasla (come nei casi precedenti) dal fornitore al cliente, ma rimane in capo al fornitore, con la differenza (rispetto allo schema classico) che sarà il cliente ad espletarlo in suo nome e per suo conto, facoltativamente, ovvero nei casi previsti dalla legge (es. società sportive dilettantistiche in presenza delle condizioni previste dalle relative disposizioni, assegnazione di beni a seguito di espropriazione immobiliare, ecc.).

Ferma restando la specificità di ogni situazione (da valutare caso per caso), di regola, dal momento che il terzo agisce in nome e per conto del fornitore, è al fornitore che bisogna fare riferimento per valutare se sussiste o meno l’obbligo di emissione di fattura elettronica. Es. se il terzo che emette la fattura per conto del fornitore è un soggetto forfetario (in linea di principio non soggetto a fatturazione elettronica veicolata da SdI), ma il fornitore è un soggetto ordinariamente tenuto alla fatturazione elettronica, il terzo forfetario che agisce in nome e per conto dovrà emettere fattura elettronica.

Nel campo “cedente/prestatore” vanno inseriti i dati del fornitore. Il campo “Soggetto Emittente” deve essere valorizzato con “TZ” (Terzo), senza compilare la sezione “Terzo intermediario o Soggetto emittente“. Copia analogica (o informatica senza trasmissione allo SdI) deve come di consueto essere inviata al fornitore.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L’adesione all’accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate garantisce la conservazione a norma per 15 anni, salva facoltà di revoca del contribuente (con rientro in possesso di tutte le fatture conservate mediante la funzione export). La conservazione ha efficacia piena, sia per le norme tributarie che per le norme civilistiche, e riguarda tutti i documenti trasmessi regolarmente allo SdI, sia per obbligo che per facoltà (es. fatture, note di variazione, autofatture, ecc.). 14

Tale forma di conservazione non è alternativa rispetto alla conservazione mediante altro soggetto autorizzato (es. propria software house). Il contribuente è libero di adottarle entrambe (consigliabile).

CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Per consultare soltanto una parte dei dati fiscalmente rilevanti delle fatture elettroniche emesse/ricevute, trasmesse allo SdI, non è necessario aderire ad alcun ulteriore accordo di servizio. Tale funzione è attiva fino al termine dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento.

Per poter consultare e acquisire i file completi delle fatture emesse e ricevute tramite SdI è invece necessario previamente aderire al servizio di consultazione e acquisizione dei relativi file. Soltanto in questo modo è possibile attivare tale (certamente più utile) funzione, disponibile dal 1° luglio 2019, per i soggetti IVA, all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. La disponibilità dei file completi cessa in ogni caso alla fine del secondo anno successivo (salvo recesso anticipato) alla ricezione da parte dello SdI. Nell’ipotesi in cui il cliente X abbia aderito e il fornitore Y non abbia aderito, il servizio resta disponibile comunque (mediante area riservata dell’aderente) per entrambi, ma per le sole fatture emesse da Y a X. Vale anche l’esempio contrario.

Si consiglia naturalmente di non riporre affidamento sulle proprie controparti, e di aderire all’accordo di servizio entro i termini fissati (attualmente, 31 ottobre 2019).

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Anzio, 29 giugno 2019

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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