Casistica
Documento Assosoftware del 4 febbraio 2019
DIFFERENZA TRA SCARTO E IMPOSSIBILITA’ DI CONSEGNA
Come già comunicato nelle istruzioni operative del 13 dicembre 2018 (cfr. nostra informativa, pagg.4-5), lo scarto della fattura da parte del SdI (ad esempio per dimensioni eccessive del file, o per inesistenza della partita IVA/codice fiscale, o per altre ragioni da identificare volta per volta in base alla codifica dell’errore) impone all’emittente di rimuovere l’errore e trasmettere la fattura corretta entro 5 giorni, utilizzando lo stesso numero.
Ben diverso è il caso in cui la fattura elettronica, pur passando i controlli dello SdI, non viene recapitata al destinatario (cfr. pagg.7-8 della nostra precedente informativa). La fattura infatti non deve essere corretta e ritrasmessa, poiché, per l’emittente, si considera regolarmente emessa. Il fornitore tuttavia è tenuto ad avvisare tempestivamente il cliente che l’originale della fattura elettronica è disponibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. E’ preferibile che tale comunicazione avvenga con modalità tracciate (es. invio di copia di cortesia tramite mail, messaggio di spiegazioni, ecc.).
La fattura per il cliente si considera ricevuta soltanto dal momento della visualizzazione/scarico dal sito web: solo da quel momento (e non prima) è possibile detrarre l’IVA.
Una ragione in più per attivare in tempi rapidi tutte le credenziali per accedere al sito web (Fisconline).
I motivi che possono condurre ad un mancato recapito sono, ad esempio:
– L’invio a persone fisiche prive di partita IVA o di recapito telematico (dunque con codice 0000000). Si pensi anche ai clienti in regime forfetario. Si tratta in tal caso, naturalmente, di una circostanza del tutto fisiologica.
– L’indicazione di un codice destinatario previsto ma non attivo o temporaneamente offline.
– Indirizzo Pec errato o inattivo.
– Casella Pec piena.
POSSIBILI RITARDI DI CONSEGNA
Assosoftware (l’associazione nazionale che raggruppa le principali software house) ricorda che il SdI impiega fino a 5 giorni per eseguire una serie di processi:
– Ricezione dal fornitore
– Presa in carico
– Controllo formale
– Verifica dei parametri di sicurezza (se è presente la firma elettronica)
– Invio all’Agenzia delle Entrate (per l’inserimento nel portale Fatture e Corrispettivi)
– Trasmissione al cliente
– Comunicazione dell’esito della consegna all’Agenzia delle Entrate
– Comunicazione dell’esito della consegna al destinatario.
E’ possibile, secondo l’associazione nazionale delle software house, che i tempi di consegna superino i 5 giorni, in particolar modo in questa fase di avvio. Ciò in quanto gli elementi che possono incidere sulla tempistica possono essere molteplici e non previamente determinabili (es. malfunzionamenti nelle elaborazioni dei file o nella comunicazione tra i diversi sistemi).
Si ribadisce pertanto, in questa prima fase, la necessità di adottare tutte le possibili forme di controllo tra documenti informatici emessi/ricevuti ed operazioni effettuate (vendite/acquisti), anche con l’ausilio (ancora) dei documenti cartacei (documenti di trasporto, preventivi approvati, copie di cortesia).
E’ utile anche un continuo riscontro tra clienti e fornitori.
Lo Studio resta a disposizione per valutare la migliore soluzione giuridica, in relazione alle singole casistiche.
Anzio 7 febbraio 2019
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista