Sport bonus, credito di imposta pari al 50% per le imprese che nel 2018 finanzieranno ristrutturazione di impianti sportivi: i limiti da rispettare.
IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 7 GIUGNO 2018 IL PROVVEDIMENTO CHE ATTUA I BENEFICI
In vigore dall’8 giugno 2018
(Legge 27 dicembre 2017, n.205, art.1, commi da 363 a 366 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2018, in G.U. n.130 del 7 giugno 2018)
Con il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale viene data attuazione al c.d. sport bonus. Si tratta di un beneficio di natura fiscale concesso alle imprese italiane (individuali o società) ovvero alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018 (anno solare) per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.
Consiste in un credito di imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro, con un doppio limite da rispettare:
1) il 3 per mille dei ricavi annui (dell’impresa erogante) per il bonus;
2) il tetto massimo di 40.000 euro per l’erogazione.
Si tratta di limiti molto ristretti. Il primo, in particolare, non consente ai piccoli soggetti erogatori di andare al di là di cifre molto basse (es. per una piccola azienda con 100.000 euro di ricavi, il bonus non può superare la cifra di € 300). Gli enti interessati a ricevere contributi dovranno pertanto preferibilmente rivolgersi a soggetti di maggiori dimensioni, ovvero ad una vasta platea di piccoli imprenditori.
Gli interventi indicati (restauro o ristrutturazione) devono essere intesi in senso strettamente tecnico, dal momento che il provvedimento si riferisce espressamente all’art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (ancorché in regime di concessione amministrativa). Occorre pertanto fare attenzione a non confondere con interventi meno radicali di manutenzione, non rientranti nei benefici.
Per usufruire dell’agevolazione i pagamenti dovranno essere rigorosamente tracciati (bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il credito di imposta è utilizzabile dall’impresa che lo ha ottenuto in tre quote annuali di pari importo, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui il credito è riconosciuto. La fruizione avviene mediante compensazione in F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (pena lo scarto del modello in compensazione). Per finalità di controllo, l’Ufficio per lo sport trasmette l’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle entrate.
Il credito di imposta, ai fini fiscali, benché trattasi do componente attivo, non viene tassato ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali) e ai fini Irap, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
E’ prevista naturalmente la revoca nel caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti. Nel caso, ferme le conseguenze civili, penali e amministrative (sanzioni, interessi), il credito viene recuperato.
Lo stanziamento è suddiviso in due tranche di 5 milioni di euro.
Il bonus è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono il 1° aprile 2018 e il 20 agosto 2018. Dato il ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta soltanto ieri), è presumibile che almeno la prima finestra temporale venga prorogata.
La richiesta deve essere inoltrata via PEC all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra. Il modulo viene reso reperibile sul sito internet dell’Ufficio per lo sport. Dovranno essere indicati l’importo dell’erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario.
Nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine indicato, l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito l’elenco degli ammessi al beneficio, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna finestra.
Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario, il quale a sua volta ne dà comunicazione via PEC all’Ufficio per lo sport entro 10 giorni, con modulo reperibile sul sito (indicando data e ammontare della donazione).
Entro 20 giorni dal ricevimento delle comunicazioni l’Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni, pubblica sul sito l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio.
Se l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti è inferiore alle disponibilità della finestra di riferimento, e residuano richieste insoddisfatte, l’Ufficio per lo sport pubblica anche l’elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Questi, ove ancora interessati, erogano entro 10 giorni l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione entro i successivi 10 giorni all’Ufficio per lo sport, secondo le modalità sopra indicate. Incrociate le informazioni, ed accertatane la corrispondenza, l’Ufficio per lo sport pubblica entro 10 giorni sul proprio sito l’elenco degli ulteriori soggetti cui è riconosciuto il beneficio. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra vengono traslate nella seconda. Gli elenchi sono pubblicati con la sola indicazione del numero seriale della richiesta.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.
Anzio, 8 giugno 2018
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista