Equo compenso per le prestazioni professionali. Norme a tutela dei professionisti nei confronti di “contraenti forti”

di Vincenzo Pollastrini 

Legge 21 Aprile 2023, n.49 (pubblicata in G.U. il 5 maggio 2023)

Le nuove disposizioni tutelano i professionisti nei confronti di committenti che, per dimensioni o tipologia di attività, sono qualificabili come “contraenti forti” (es. banche, assicurazioni, Pubblica amministrazione, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro)

Le clausole contrattuali che prevedono un compenso non equo sono nulle, ed il professionista ha diritto ad un equo indennizzo

La nullità è prevista anche per determinate clausole indicate dalla Legge come sfavorevoli al professionista

Le imprese ed i “contraenti forti” dovranno tenere conto della disciplina dell’equo compenso per programmare correttamente i rapporti con consulenti e professionisti in genere, ed evitare sgradite sorprese. 

Sono previste sanzioni disciplinari per i professionisti che accetteranno clausole contrattuali in violazione delle norme sull’equo compenso

QUALI SONO I RAPPORTI CONTRATTUALI A CUI SI APPLICA LA DISCIPLINA SULL’EQUO COMPENSO

Le prestazioni tutelate sono quelle di natura professionale, riconducibili all’art.2230 del Codice Civile (prestazioni d’opera intellettuale), svolte individualmente ovvero in forma associata o professionale. Si tratta delle prestazioni tipiche dei professionisti iscritti in albi o elenchi (es. avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, medici, psicologi, odontoiatri, veterinari, biologi, chimici, geologi, periti industriali), ovvero delle prestazioni professionali non riconducibili alle c.d. professioni regolamentate (es. consulenza nei più svariati ambiti).

La tutela è limitata ai rapporti con i c.d. “contraenti forti”, così identificati:

  • Imprese bancarie e assicurative (comprese le loro società controllate e mandatarie);
  • Pubblica amministrazione e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n.175/2016);
  • Imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori;
  • Imprese che nell’anno precedente hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Sono espressamente escluse le prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione, nonché le prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione. Questi ultimi tuttavia dovranno garantire compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenuto comunque conto dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Le nuove disposizioni si applicano sia ai contratti definitivi che a tutti gli accordi preparatori (comunque denominati) che vincolano il professionista.

COSA SI INTENDE PER EQUO COMPENSO

La norma individua criteri specifici per determinare l’equo compenso, nei termini che seguono:

  • Gli avvocati dovranno riferirsi ai compensi previsti dal decreto del Ministero della giustizia emanato ai sensi dell’art.13, comma 6, Legge n.247/2012;
  • Gli altri professionisti iscritti agli ordini e collegi dovranno riferirsi ai compensi previsti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art.9, D.L. n.1/2012;
  • I professionisti non organizzati in ordini e collegi dovranno riferirsi ai compensi previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT) da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge. Rientrano in questa categoria le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, escluse le attività riservate ai professionisti iscritti in albi o elenchi, le professioni sanitarie (ed ovviamente escluse le attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio in quanto non di natura professionale – art.1, comma 2, Legge n.4/2013).

La conformità ai parametri indicati potrebbe non rivelarsi sufficiente per due ragioni: la fattispecie concreta potrebbe essere caratterizzata da specificità tali da renderla non adeguatamente espressa dai parametri; ovvero potrebbe non essere regolata dai parametri stessi. La norma precisa pertanto che il compenso, oltre che conforme ai parametri indicati, deve essere proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

I PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Allo stato attuale non tutti i professionisti (salvo gli avvocati, che dispongono dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022) possono contare sull’esistenza di parametri aggiornati. Il D.M. 140 del 2012 contiene tra l’altro i parametri applicabili dai dottori commercialisti ed esperti contabili, dai notai (aggiornati al 2013), dai professionisti dell’area tecnica (salvo sempre aggiornamenti successivi). I parametri dei professionisti del settore sanitario risultano aggiornati al 2016, e i professionisti non ordinistici devono attendere il decreto del MIMIT.

E’ immaginabile un rapido percorso di adeguamento per tutte le attività professionali, dal momento che la norma prevede un aggiornamento biennale delle tariffe. 

Dal canto loro, i c.d. “committenti forti” potranno adottare modelli standard di Convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, che hanno il pregio di essere considerati equi fino a prova contraria. 

Gli operatori (imprese, professionisti, giudici) in questa fase dovranno applicare i parametri esistenti, ed i criteri generali di equità previsti dalla normativa sull’equo compenso in assenza di parametri. In altri termini, l’assenza di parametri di riferimento, o di un loro aggiornamento, non inibisce l’applicazione della nuova disciplina. E’ chiaro che sarà in tal caso più difficoltoso individuare il livello congruo per la remunerazione dell’attività professionale da svolgere. 

NULLITA’ DELLE CLAUSOLE CHE PREVEDONO UN COMPENSO NON EQUO

La valutazione avviene tenendo conto dei parametri, ma anche della generica proporzionalità di cui si è detto, nonché dei costi sostenuti dal prestatore d’opera. 

Ove una o più clausole non risultassero conformi, ferma restando la validità del rapporto contrattuale, il professionista matura il diritto all’equo compenso. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio (pertanto anche senza una specifica domanda del professionista, ove emerga ad esempio all’interno di altri procedimenti).

E’ prevista una specifica tutela giudiziale, con condanna del cliente al pagamento della differenza tra il compenso illegittimamente pattuito e l’equo compenso.

E’ facoltà del giudice condannare inoltre il cliente al pagamento di un indennizzo al professionista fino al doppio della differenza indicata, salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

Il tribunale valuta il compenso tenendo conto dell’opera effettivamente prestata e chiedendo al professionista, se necessario, di acquisire dall’ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova su una serie di circostanze (caratteristiche, urgenza, pregio dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà, valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate). Il giudice può anche avvalersi della consulenza tecnica, se indispensabile.

Per attivare la tutela giudiziale il professionista può impugnare il contratto (o qualunque atto preveda clausole nulle ai sensi della normativa sull’equo compenso) innanzi al tribunale competente in funzione della propria residenza o del proprio domicilio.

Più in generale, i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente ove ravvisino violazioni delle disposizioni sull’equo compenso.

I diritti individuali ed omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso azioni di classe, alle quali sono legittimati i singoli professionisti ma anche il Consiglio nazionale dell’ordine di appartenenza (o le associazioni maggiormente rappresentative).

NULLITA’ DELLE CLAUSOLE CHE INCIDONO NEGATIVAMENTE SULL’EQUO COMPENSO O SULLA POSIZIONE DEL PROFESSIONISTA

Si tratta delle seguenti clausole:

  • Pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione.
  • Pattuizioni che impongono al professionista l’anticipazione di spese.
  • Pattuizioni che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
  • Riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto.
  • Attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto.
  • Attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito.
  • Clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale.
  • Previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del cliente, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
  • Previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
  • Obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.
  • Nel caso di un incarico conferito ad un avvocato (ma riteniamo che si possa ragionevolmente estendere la fattispecie ad altre figure abilitate ad assistere e rappresentare il proprio cliente in procedimenti di natura contenziosa, quali i commercialisti di fronte alle Corti di Giustizia Tributarie), la previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nell’incarico, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente  corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l’importo previsto nell’incarico sia maggiore.
  • Nel caso di un incarico conferito per assistenza e consulenza in materia contrattuale, la previsione che il compenso pattuito spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge, ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea sono parti contraenti.

DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE

Ordinariamente il diritto del professionista al compenso per l’opera prestata e per il rimborso delle spese correlate si prescrive in 3 anni, decorrenti dal compimento della prestazione (per gli avvocati, dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, dall’ultima prestazione). La prescrizione decorre anche se vi è stata continuità nelle prestazioni (artt. 2956-2958, Cod. Civ.). 

Nei rapporti con i c.d. “contraenti forti”, come sopra identificati, la prescrizione decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con il committente. In caso di più prestazioni rese a seguito di unico incarico (o convenzione, contratto, esito di gara), non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione.  

Sul fronte della responsabilità professionale, la disciplina ordinaria (art.2935, Cod. Civ.) prevede che la prescrizione, in tal caso di 10 anni, decorra da quando il diritto può essere fatto valere (es. da quando si palesa il danno).  Tuttavia i c.d. “contraenti forti” che intendessero promuovere azioni di responsabilità disporranno in molti casi di un minor termine, atteso che la nuova disciplina prevede per loro una decorrenza differente, individuata nel giorno del compimento della prestazione (che evidentemente è precedente rispetto al palesarsi del danno).  

PROFILI CONTRATTUALI

Sia i c.d. “contraenti forti” che i professionisti dovranno porre particolare attenzione a regolamentare i propri rapporti sotto il profilo contrattuale.

E’ bene che i committenti verifichino con attenzione l’oggetto della prestazione e le modalità di esecuzione, per una compiuta analisi di congruità dei compensi

Ciò al fine di evitare sgradite sorprese postume. Potrebbe infatti accadere anche a distanza di anni di dover integrare compensi non equi (e non previsti nei budget). Né il committente può contare sulla preventiva accettazione del compenso non equo da parte del professionista. La norma infatti sanziona con la nullità le clausole illegittime, ed offre una copertura ulteriore al professionista poiché dispone che tutti gli accordi (preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista) si presumono predisposti unilateralmente da parte del committente (salvo prova contraria).

Si consiglia di porre particolare attenzione a questa particolarità, poiché secondo quanto dispone l’art.1341 del Codice Civile non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte (il committente appunto, che si presume predisponga unilateralmente il contratto), limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. 

In altri termini, oltre alla tutela contrattuale in precedenza descritta (nullità delle clausole abusive, anche se approvate), si genera presuntivamente un’ulteriore area di tutela per clausole differenti ma comunque considerate abusive (se non specificamente approvate per iscritto).

Dal canto loro i professionisti dovranno valutare con attenzione le disposizioni deontologiche che verranno adottate dagli ordini o collegi professionali, volte a sanzionare la violazione da parte dei professionisti dell’obbligo dell’equo compenso, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente (soltanto quando l’accordo sia unilateralmente predisposto dai professionisti) che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla Legge in oggetto. 

E’ bene in definitiva che gli operatori siano adeguatamente assistiti nella fase precontrattuale e contrattuale.

ALTRE DISPOSIZIONI – DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

La Legge disciplina il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, sotto il profilo della sua efficacia di titolo esecutivo, ed istituisce un Osservatorio nazionale sull’equo compenso (presso il Ministero della giustizia) al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di equo compenso. 

Una curiosità.

La Legge che impone l’equo compenso stabilisce che ai componenti dell’Osservatorio (incaricato di vigilare sulla corretta applicazione della Legge stessa) non spetti “alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto”. Dunque la Legge che istituisce l’equo compenso, appena nata, nega l’equo compenso proprio a coloro che dovrebbero garantirne l’applicazione!   

Le disposizioni sull’equo compenso non si applicano alle convenzioni sottoscritte già prima del 20 maggio 2023. Per i contratti e gli incarichi stipulati dal 20 maggio 2023 la norma è invece pienamente operativa. 

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti o approfondimenti.

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