(Prima di avvalersi di un lavoratore autonomo occasionale, è necessario inviare a una comunicazione – tramite SMS o email – all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.)
Con la conversione in Legge del Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), è stato introdotto l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, prima dell’avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali.
Per lavoratori autonomi occasionali si intendono coloro che svolgono, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale.
La norma stabilisce che, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica, secondo le regole previste per l’utilizzo dei lavoratori a chiamata.
In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.
Anche se la norma è già operativa, sull’argomento è attesa una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro volta a chiarire alcuni dubbi interpretativi.
Dott. Valerio Pollastrini