Dal 1° Luglio scatta l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per gli impianti ad elevata automazione.
Dal 1° luglio 2018
(Provvedimento Agenzia delle dogane e dei monopoli e Agenzia delle entrate n.106701 del 28 maggio 2018 – Art.2, comma 1-bis, D.Lgs. n.127/2015, art.1, comma 909, L. n.205/2017)
LA MEMORIZZAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI. Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, con riferimento ai corrispettivi giornalieri ottenuti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, sono tenuti alla:
– Memorizzazione elettronica dei dati.
– Trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo un tracciato standard allegato al provvedimento, e pubblicato nell’apposita sezione del Portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate.
Memorizzazione e trasmissione sostituiscono l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti di imprese e/o professionisti.
Attenzione dunque a non confondere: in questa sede parliamo di un obbligo (memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi) diverso dalla fattura elettronica (sulla quale, nei prossimi giorni, lo Studio invierà apposita, ulteriore informativa). Entrambi gli obblighi dovranno essere attentamente curati dagli operatori.
Il primo destinatario della trasmissione telematica è l’Agenzia delle dogane (si intende giungere ad una semplificazione per la tenuta del registro di carico e scarico). Naturalmente i dati saranno resi disponibili anche all’Agenzia delle entrate, per ovvie finalità di verifica fiscale.
La trasmissione dovrà avvenire con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Il primo invio è pertanto previsto per il 31 agosto 2018, con riferimento ai corrispettivi memorizzati a luglio 2017.
Eventuali modifiche ai tracciati, alle specifiche tecniche ed operative sono pubblicate nell’apposita sezione del Portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate (previa comunicazione). La trasmissione può essere delegata ad altro soggetto, fermo restando, in ogni caso, il previo accreditamento mediante i sistemi nazionali di identità digitale.
QUALI SONO I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER I QUALI E’ OBBLIGATORIA LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA. A regime, e con gradualità da definire, entro il 1° gennaio 2020, l’obbligo riguarderà tutti i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio per motore.
Per ora tuttavia il provvedimento limita l’obbligo alla sola categoria degli impianti ad elevata automazione, così definiti: impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
La formulazione può prestarsi ad equivoci.
Se per “impianto” si intende la singola colonnina, allora tutti gli esercenti, dotati di colonnine self e di colonnine servito, dovranno, per le sole colonnine self, provvedere alla memorizzazione e trasmissione telematica.
Se per impianto si intende, come noi riteniamo, l’intero punto affidato in gestione, allora la memorizzazione e trasmissione telematica dovrà essere effettuata dai soli esercenti che gestiscono punti muniti di colonnine self, ma privi di colonnine servito. In quest’ottica, gli esercenti dotati sia di colonnine self che di colonnine servito non dovranno per ora provvedere alla trasmissione telematica, neanche per le colonnine self.
Visto il possibile impatto sanzionatorio, è auspicabile un ufficiale intervento chiarificatore delle Agenzie delle dogane e delle entrate. E’ consigliabile comunque adeguarsi per tempo, vista la graduale e imminente entrata in vigore della norma per tutte le tipologie.
SANZIONI. Anche su tale delicata questione, le norme si prestano a difformi interpretazioni. L’apparato sanzionatorio infatti colpisce gli inadempienti rispetto agli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell’art.2, D.Lgs. n.127/2015 (comma 6). Sembrerebbe pertanto escluso che le sanzioni possano colpire i distributori di carburante, collocati nel comma 1-bis. Si tratta di mera dimenticanza dovuta ad un difetto di coordinamento tra norme (il comma 1-bis è stato inserito successivamente), o di volontà precisa del legislatore di non sanzionare tale categoria? A nostro avviso l’assenza di un rinvio espresso al comma 1-bis non giustifica disparità di trattamento. Le sanzioni di cui diremo, di natura generale, sarebbero state prevedibilmente applicate anche in assenza di espresse disposizioni di rinvio.
Riteniamo pertanto applicabili le sanzioni per la mancata memorizzazione, l’omissione della trasmissione, la memorizzazione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Il rinvio è, in sintesi, alla normativa in materia di scontrini/ricevute, dunque sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.
Inoltre, se nel corso di un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi, è disposta (con provvedimento immediatamente esecutivo) la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività medesima (è da chiarire se limitatamente o meno all’attività oggetto di erogazione da parte dei distributori automatici, potendo gli esercenti effettuare, congiuntamente, anche altre attività) per un periodo da tre giorni ad un mese (da un mese a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di € 50.000).
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.
Anzio, 6 giugno 2018
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista