DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO Sostituite dall’assegno unico per figli a carico minori di 21 anni

di Vincenzo Pollastrini

A seguito dell’istituzione dell’assegno unico universale (INPS), cessano le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni

Le detrazioni sono state sostituite dal c.d. assegno unico universale da richiedere all’INPS, e spettante in misura differenziata a seconda di vari fattori (tra cui il livello dell’ISEE)

Presentando la domanda all’INPS entro il prossimo 30 giugno l’assegno unico verrà riconosciuto dal mese di marzo 2023 (altrimenti la prestazione decorre dal mese successivo a quello in cui la domanda viene presentata)

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Riguarda i nuclei familiari con figli a carico, non è tassabile, e viene concesso, previa domanda:

– Per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza).

– Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni (in presenza di determinate condizioni).

– Per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.

– Per ogni orfano maggiorenne se già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave (art.3, comma 3, Legge n.104/92).

Sono previsti specifici requisiti per il soggetto richiedente.

Il livello dell’ISEE non rappresenta una condizione di spettanza del beneficio, ma incide in misura determinante sull’entità dell’assegno (così come incidono altri fattori – es. numero ed età dei figli a carico).

Ad esempio, nel caso di figli minorenni, e disabili senza limiti di età, l’importo è pari ad € 189,20 mensili (per ciascun figlio minorenne, e disabile senza limiti di età), se l’ISEE è pari o inferiore ad € 16.215. L’importo dell’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere il minimo di € 54 mensili per ISEE pari o superiore ad € 43.240. Detti importi si incrementano del 50% per i nuclei familiari con figli di età inferiore ad un anno, e per i nuclei familiari con figli di età compresa fra uno e tre anni (con ISEE entro € 43.240) se nel nucleo familiare sono presenti almeno tre figli. 

Nel caso di figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno, l’importo è pari ad € 91,90 mensili se l’ISEE è pari o inferiore ad € 16.215. L’importo dell’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere il minimo di € 27 mensili per ISEE pari o superiore ad € 43.240. Per questa tipologia però (figli maggiorenni fino a 21 anni), occorre che il figlio a carico frequenti un corso di laurea (o di formazione scolastica o professionale), oppure eserciti un tirocinio (è ammesso anche il contratto di apprendistato e tirocinio nel rispetto delle linee guida Governo-Regioni del 25 maggio 2017) o una limitata attività lavorativa con reddito complessivo inferiore ad € 8.000 annui, oppure sia registrato presso un’agenzia per il lavoro o un centro per l’impiego come disoccupato e in cerca di lavoro, oppure svolga il servizio civile universale.

Sono previste maggiorazioni in alcuni casi particolari:

– Figli successivi al secondo.

– Assegno erogato a madri minori di 21 anni.

– Figli con disabilità (secondo età e condizioni di disabilità).

– Figli minori quando i due genitori sono titolari di reddito di lavoro.

– Nuclei familiari con quattro o più figli.

– Prime tre annualità, in presenza di ISEE (sempre riferito al nucleo familiare) non superiore ad € 25.000.

Specifiche disposizioni (da esaminare caso per caso) regolano la compatibilità o meno con altre prestazioni agevolate.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Abrogate da marzo 2022 le disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia, in quanto sostituite dall’assegno unico. 

Ecco in sintesi le modifiche adottate.

– Detrazione per figli a carico (art.12, comma 1, lettera c, T.U.I.R.): continua ad applicarsi soltanto per i figli con età pari o superiore a 21 anni, per i quali non spetta l’assegno unico. La cumulabilità tra detrazioni e assegno unico è prevista per i figli con disabilità di età pari o superiore a 21 anni. 

– Maggiorazione della detrazione in caso di figlio minore di tre anni o portatore di handicap: abolita.

– Maggiorazione della detrazione con più di tre figli a carico: abolita.

– Maggiorazione del coefficiente di detrazione (in presenza di più figli) per ogni figlio successivo al primo: resta ovviamente soltanto per i figli per i quali è possibile continuare ad utilizzare le detrazioni. 

– Ulteriore detrazione (€ 1200) in presenza di almeno quattro figli a carico: soppressa.

– Altri familiari a carico (art.12, comma 1, lettera d, T.U.I.R.): non vi rientrano i figli, neanche quando non hanno diritto alla detrazione di cui alla lettera c del medesimo art.12, comma 1.

– Detrazioni/deduzioni collegate agli oneri (o comunque disposizioni fiscali in genere) per familiari a carico: continuano ad applicarsi (se ovviamente sussistono le relative condizioni) anche ai figli per i quali non spetta la detrazione di cui all’art.12, comma 1, lettera c. Pertanto le disposizioni sull’assegno unico non impediscono (ad esempio) la fruizione di detrazioni relative ad oneri sostenuti per figli a carico. Nel prospetto delle dichiarazioni dei redditi relativo ai familiari a carico dovranno essere indicati tutti i figli a carico, anche se non più destinatari delle detrazioni per figli a carico, proprio in quanto sono ancora riconosciute le detrazioni/deduzioni per oneri (es. spese mediche) sostenuti nel loro interesse.

LA DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Deve essere inoltrata attraverso il portale INPS, al quale si rinvia per l’intera disciplina (riportata in queste brevi note in modo sintetico), che prevede numerose casistiche, eccezioni, e dettagliate procedure. 

Il portale web dell’INPS è accessibile dal sito istituzionale mediante SPID (almeno livello 2) o carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa ci si può avvalere del contact center integrato o di istituti di patronato.

La presentazione della domanda entro il 30 giugno consentirà la percezione dell’assegno unico universale a decorrere dal mese di marzo, altrimenti l’assegno verrà percepito con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

CONSIDERAZIONI FINALI

Il nuovo sistema potrebbe avvantaggiare i contribuenti forfetari, o comunque tutti coloro che sono privi di capienza per la fruizione effettiva delle detrazioni in quanto titolari di redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Si tratta di un’interpretazione per la quale sono tuttavia auspicabili chiarimenti in via ufficiale. 

D’altro canto l’importo minimo spettante in presenza di valori alti di ISEE finirà per scoraggiare molti nuclei familiari, che in luogo delle detrazioni automatiche dovranno presentare la domanda per la percezione dell’assegno unico.

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