di Vincenzo Pollastrini e Sara Scarponi – Studio Pollastrini
Articolo 1, comma 679, Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Agenzia delle Entrate – risposte ad interpelli del 2 ottobre e del 19 ottobre 2020
Come già spiegato (si veda, su questo sito, IRPEF: nuove regole per le detrazioni, del 25 febbraio 2020), dal 2020 le detrazioni Irpef sono ammesse soltanto in presenza di pagamenti tracciati (carta di credito, bancomat, assegno, bonifico ed altre modalità tali da garantire la tracciabilità – sistemi di pagamento di cui all’art.23, D.Lgs. n.241/1997)
Sono detraibili, nel rispetto di alcune condizioni, le spese (es. mediche) sostenute con pagamenti tracciabili riferibili ad un soggetto diverso rispetto al destinatario della prestazione (es. medica). E’ il caso ad esempio di un coniuge che paga con la sua carta di credito per la spesa detraibile dell’altro coniuge, o di un figlio che paga con il suo bancomat per la spesa medica detraibile del genitore
L’Agenzia delle Entrate lo conferma con le risposte numero 431 del 2 ottobre e numero 484 del 19 ottobre. Il contribuente che detrae la spesa deve però provare che la spesa alla fine grava su di lui e non sul soggetto che ha materialmente pagato (es. il genitore restituisce al figlio la somma che il figlio ha anticipato utilizzando la propria carta di credito)
PAGAMENTO TRACCIABILE
L’articolo 1, comma 679, della L. 160/2019 dispone che a decorrere dal 2020: “ Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
La disposizione non si applica per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, né per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, salve le eccezioni indicate, la detraibilità è condizionata all’effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento tracciabili.
Per altri sistemi di pagamento tracciabili si intendono quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria” (Ris. n.108/2014).
Non rientrano fra gli altri mezzi di pagamento tracciabili i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Oltre al documento di spesa (fattura, ricevuta, ecc.), la documentazione da produrre, e di conseguenza da conservare, per eventuale dimostrazione all’Amministrazione finanziaria dell’avvenuta tracciabilità del pagamento, può essere rappresentata da:
-prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto ecc.;
-copia del MAV o ricevuta PagoPa;
-in via residuale, annotazione specifica, sul documento di spesa, del mezzo di pagamento tracciabile utilizzato. L’annotazione deve essere eseguita da parte di chi riceve il pagamento a fronte del bene ceduto/servizio reso.
ONERE SOSTENUTO DA UN’ALTRA PERSONA
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, a condizione che vi sia corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato anche da un’altra persona. Es. nel caso del figlio che paga per un genitore (ma anche in casi analoghi) non devono sussistere dubbi sul fatto che quel pagamento è stato effettuato a fronte di quel documento di spesa intestato al genitore.
Inoltre, per non perdere il diritto alla detrazione, l’onere deve alla fine gravare effettivamente sul soggetto destinatario della prestazione e quindi intestatario della ricevuta/fattura. Dunque la spesa deve essere rimborsata al soggetto intestatario del mezzo di pagamento tracciabile. Nel caso illustrato, il genitore deve rimborsare al figlio la spesa che il figlio ha per lui sostenuto.
POSSIBILITÀ DI DETRAZIONE ANCHE PER CHI NON È DOTATO DI STRUMENTI (ES. CARTE DI CREDITO) PER EFFETTUARE PAGAMENTI TRACCIATI
Anche coloro che non sono dotati di idonei strumenti per garantire la tracciabilità dei pagamenti, necessari per usufruire della detrazione di spese (es. mediche), possono ottenere la detrazione facendo pagare ad un’altra persona (che può essere ad esempio un coniuge, o un figlio) la spesa in questione, per poi rimborsarla successivamente, anche in contanti.
Si consiglia sempre di conservare la prova del pagamento tracciato, e di allegarla al documento di attestazione della spesa, per evitare di perdere i documenti necessari per la detrazione Irpef, ed agevolare la reperibilità degli stessi nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria dovesse richiederli a distanza di anni.
Occorre anche conservare la prova della circostanza che l’onere ricade alla fine sul soggetto intestatario del documento di spesa. L’Agenzia delle Entrate ha trattato per ora due casi:
1) un coniuge paga per l’altro coniuge ed il conto è cointestato.
2) un figlio paga per il genitore sprovvisto di bancomat, ed attesta di essere stato rimborsato, anche in contanti, dal genitore.