DECRETO SOSTEGNI MARZO 2021 – Contributi a fondo perduto, differimenti, mini-condono

di Vincenzo Pollastrini

Al momento in cui scriviamo il testo definitivo (soltanto annunciato) non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Forniamo le prime indicazioni sulla base delle bozze diffuse nella serata tra il 19 e il 20 marzo

Contributi a fondo perduto per le attività che hanno registrato riduzioni del volume d’affari 2020 rispetto al 2019 (almeno il 30%) su base media mensile annua, senza distinzione tra codici Ateco e senza esclusione dei professionisti (a differenza di quanto accaduto in passato)

Slittamento delle rate relative alle rottamazioni dei ruoli

Condono (molto limitato) per le cartelle di pagamento (soltanto quelle comprese tra il 2000 e il 2010, soltanto per redditi 2019 fino a € 30.000 e per importi fino ad € 5.000)

Rinvio al 30 aprile per la notifica delle nuove cartelle, con possibilità di riduzione (sugli avvisi bonari) degli importi dovuti (sgravio sanzioni) per i titolari di partita IVA che hanno subito nel 2020 una riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 (misura non ancora operativa)

Maggiori fondi per la riduzione dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori autonomi con reddito 2019 fino ad € 50.000 e riduzione di un terzo del reddito 2020 rispetto al reddito 2019 (misura non ancora operativa)

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

I contributi sono destinati ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, o producono reddito agrario.

Sono esclusi:

– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto

– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data di entrata in vigore del decreto

– enti pubblici (art.74 TUIR), intermediari finanziari e società di partecipazioni (art.162-bis TUIR)

– imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)

Condizione essenziale: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Conta la data di effettuazione delle operazioni, secondo le consuete regole IVA (differenziate per cessioni di beni e prestazioni di servizi).

Esempio: fatturato e corrispettivi 2019, € 200.000, il cui 30% è pari ad € 60.000. Il contributo spetta soltanto in presenza di fatturato e corrispettivi 2020 pari o inferiore a € 140.000 (200 – 60).

Il calo di fatturato non è richiesto per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Fatturato e corrispettivi vanno intesi al netto di IVA. Per i commercianti al dettaglio che effettuano la ventilazione, i corrispettivi possono essere considerati al lordo dell’IVA (se l’Agenzia delle Entrate confermerà tale impostazione, assunta in occasione di precedenti provvedimenti).

Il contributo si determina in questo modo.

1) si calcola il fatturato (comprensivo dei corrispettivi) mensile medio del 2020 (fatturato annuo / 12)

2) si calcola il fatturato (comprensivo dei corrispettivi) mensile medio del 2019 (fatturato annuo/12). Per chi ha attivato la partita IVA nel corso del 2019, il fatturato si divide per il numero dei mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA (es. partita IVA aperta il 2 marzo 2019, mesi 9)

3) si determina la differenza tra i due fatturati medi

4) a tale differenza si applica un coefficiente differenziato come segue:

60% per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi non superiori a € 100.000

50% per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a € 100.000 e fino ad € 400.000

40% per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino ad € 1.000.000

30% per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino ad € 5.000.000

20% per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a € 5.000.000 e fino ad € 10.000.000

5) se il risultato è superiore ad € 150.000, il contributo spetta nella misura di € 150.000

6) se il risultato per le società è inferiore ad € 2.000, il contributo spetta nella misura di € 2.000

7) se il risultato per le persone fisiche (ditte individuali e professionisti) è inferiore ad € 1.000, il contributo spetta nella misura di € 1.000

Nei conteggi, bisogna fare attenzione a non confondere le differenti nozioni (fatturato, corrispettivi, ricavi), a cui corrispondono diverse modalità di calcolo.

Attenzione anche ad attribuire ricavi e compensi in modo corretto ai vari anni (criteri di cassa o di competenza, a seconda dei regimi contabili adottati). 

Occorre presentare domanda utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate, nel termine massimo di 60 giorni dalla data di avvio della procedura, anche mediante intermediario abilitato (es. dottore commercialista). 

Si può richiedere il pagamento in denaro o l’utilizzo in compensazione (in tal caso, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate).

Ad oggi la procedura non è ancora disponibile, ma si prevede una rapida attivazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo non è tassabile (né ai fini delle imposte dirette, né ai fini Irap) e non concorre alla decurtazione dell’importo deducibile di interessi passivi e spese generali.

Il contributo spetta nei limiti massimi relativi agli aiuti di Stato (da conteggiare insieme a tutti gli altri contributi soggetti a tale regola).

Sono previste come di consueto sanzioni per chi attesta falsamente i requisiti di accesso, o conteggia in modo errato il contributo.

SLITTAMENTO RATE ROTTAMAZIONE RUOLI

Chi si è avvalso delle rottamazioni dei ruoli ha potuto beneficiare, nel corso del 2020 e del 2021, di sospensioni e slittamenti delle rate da versare.

Per evitare che la ripresa dei versamenti generi un cumulo di scadenze, il calendario delle rate rimaste in sospeso è riformulato come segue:

  • Rate in scadenza 2020: versamento integrale (pena la perdita dei benefici della rottamazione) entro il 31 luglio 2021
  • Rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021: versamento integrale (pena la perdita dei benefici della rottamazione) entro il 30 novembre 2021

Attenzione a non confondere le scadenze 2020 e 2021, per le quali le proroghe sono differenti. Si rischia di perdere, per un semplice errore, i benefici della rottamazione.

MINI-CONDONO

Delusione per chi attendeva una sostanziale riduzione dei pregressi carichi fiscali. 

Da un lato vi è chi sostiene che sarebbe stato un regalo agli evasori. 

Dall’altro si chiedeva una maggiore estensione, tenuto conto che molte aziende si sono indebitate con lo Stato per oggettive difficoltà dovute ad una pluriennale crisi economica (preferendo spesso pagare personale e fornitori).

Al di là di ragioni e torti, il contorno del nuovo condono è davvero limitato: lo stralcio riguarda soltanto le cartelle di pagamento comprese tra il 2000 e il 2010, per debitori con reddito 2019 fino ad € 30.000, ed importi fino ad € 5.000.

Sono escluse multe stradali, somme per recupero degli aiuti di Stato, somme per danni erariali.

RINVIO NUOVE CARTELLE E DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

Ancora sospesa (a tutto il 30 aprile) la notifica di atti di riscossione. 

E’ immaginabile che, perdurando lo stato di emergenza, verranno stabilite ulteriori proroghe. 

Tuttavia si deve segnalare l’ingiusto trattamento a cui sono stati sottoposti alcuni contribuenti che, nel singhiozzo di sospensioni, riattivazioni e nuove sospensioni, hanno comunque ricevuto atti tributari di accertamento/riscossione proprio nei giorni rimasti scoperti tra una proroga e l’altra. 

Ad oggi, questi contribuenti rimangono irrimediabilmente penalizzati (i pagamenti non potranno essere restituiti, né si sospendono i termini per presentare eventuali ricorsi).

Una vera beffa se si tiene conto di una nuova definizione agevolata dei c.d. avvisi bonari, con stralcio di sanzioni e somme aggiuntive (e pagamento limitato ad imposte, contributi e interessi) attivabile soltanto in presenza delle seguenti condizioni:

  • La comunicazione (avviso bonario elaborato entro il 2020) deve riguardare dichiarazioni relative al periodo in corso al 31 dicembre 2017 
  • La comunicazione (avviso bonario elaborato entro il 2021) deve riguardare dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 
  • La comunicazione deve riguardare soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una riduzione di almeno il 30% del volume d’affari 2020 rispetto al volume d’affari 2019 (calcolati sulla base di dichiarazioni correttamente e tempestivamente presentate)
  • Sarà l’Agenzia delle Entrate ad individuare (ed invitare via PEC o raccomandata a.r.) i soggetti interessati

Attenzione: la misura non è ancora attiva, occorre attendere i provvedimenti applicativi.

RIDUZIONE CONTRIBUTI AUTONOMI

A tale beneficio, già presente nella legge di stabilità ma non ancora attivato (benché secondo la legge stessa ciò dovesse avvenire entro i primi di marzo), sono stati destinati ulteriori fondi.

Si tratta di una riduzione contributiva riguardante lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS (es. commercianti, artigiani, imprenditori agricoli, professionisti in gestione separata) e professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza. 

L’agevolazione riguarda soltanto chi nel 2019 ha conseguito un reddito complessivo non superiore ad € 50.000, con riduzione nel 2020 di almeno 1/3.

Occorre attendere i provvedimenti applicativi.

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