di Vincenzo Pollastrini
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021
In attuazione dell’art.1, Decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021
Contributi a fondo perduto per le attività che hanno registrato riduzioni del volume d’affari nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 (almeno il 30%) su base media mensile, senza distinzione tra codici Ateco (e senza importi minimi spettanti, a differenza delle precedenti versioni)
Maggiori complicazioni nei calcoli, poiché occorre autocertificare, tra l’altro, la destinazione a copertura dei costi fissi entro determinati parametri (si vedano le PERICOLOSE INSIDIE nell’ultimo paragrafo)
La domanda può essere presentata nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 2 settembre
Guida, modello e istruzioni sono disponibili cliccando sui corrispondenti link (sito Agenzia delle Entrate)
RAPPORTO CON I PRECEDENTI (E SUCCESSIVI) CONTRIBUTI
Gli operatori destinatari del precedente contributo (calo di fatturato di almeno il 30% su base annua), dovrebbero ricevere in questi giorni un secondo contributo (automatico) di ammontare pari al primo contributo ricevuto.
Parliamo ora del terzo contributo, che presenta alcuni tratti di similitudine con i primi due, ma principalmente se ne differenzia per i periodi da confrontare nel calcolo del calo di fatturato. Non più intero 2020 su intero 2019, ma aprile 2020 – marzo 2021 su aprile 2019 – marzo 2020. Si è inteso in tal modo tenere conto dei cicli stagionali che, ove non debitamente considerati, potrebbero generare iniquità.
Si tratta di un contributo alternativo rispetto al precedente: se il calcolo del nuovo contributo porta ad un risultato inferiore rispetto al precedente (primo) contributo erogato, nulla spetta al contribuente; se il calcolo del nuovo contributo porta ad un risultato superiore rispetto al precedente (primo) contributo erogato, al richiedente verrà corrisposta la differenza.
Esempio:
Primo contributo erogato 1000
Secondo contributo automatico erogato 1000
Terzo contributo:
a) se ammonta a 1500, verrà erogata la differenza rispetto al primo contributo (1500 – 1000 = 500)
b) se ammonta a 800, nulla è dovuto al contribuente (che ha già ottenuto la cifra superiore di 1000).
Si attendono ancora invece i parametri per il calcolo e la richiesta di un quarto contributo, spettante in presenza di peggioramento del risultato economico (reddito) 2020 rispetto al 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che verrà definita con decreto del Mef. Il contributo verrà calcolato applicando alla differenza dei redditi un coefficiente anch’esso ancora da definire, ed al netto di precedenti contributi a fondo perduto.
IL (TERZO) CONTRIBUTO – DA RICHIEDERE ENTRO IL 2 SETTEMBRE
I contributi sono destinati ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, o producono reddito agrario.
Sono esclusi:
– i soggetti la cui attività (partita IVA) risulti cessata alla data del 26 maggio 2021
– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 26 maggio 2021 (possono derogare a tale regola gli eredi che proseguono l’attività di un soggetto deceduto, e coloro che si sono costituiti a seguito di operazione straordinaria – es. incorporazione, conferimento, trasformazione – e che pertanto proseguono l’attività svolta dal soggetto confluito)
– enti pubblici (art.74 TUIR), intermediari finanziari e società di partecipazioni (art.162-bis TUIR)
– imprese (anche agricole) e professionisti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)
Condizione essenziale: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo aprile 2020 – marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo aprile 2019 – marzo 2020. Conta la data di effettuazione delle operazioni, secondo le consuete regole IVA (differenziate per cessioni di beni e prestazioni di servizi). In estrema sintesi: data dell’atto per le cessioni immobiliari; data fattura per le fatture immediate – data DDT per le fatture differite (cessione di beni mobili, prestazioni di servizi).
Esempio: fatturato e corrispettivi aprile 2019 – marzo 2020, € 200.000, il cui 30% è pari ad € 60.000. Il contributo spetta soltanto in presenza di fatturato e corrispettivi aprile 2020 – marzo 2021 pari o inferiore a € 140.000 (200 – 60).
A differenza delle precedenti versioni, non esistono deroghe alla regola del calo pari ad almeno il 30%. Non esiste più dunque il minimo di 1000 euro per i soggetti individuali e di 2000 euro per le società.
Fatturato e corrispettivi (trasmessi telematicamente e/o soltanto annotati, a seconda dei casi) vanno intesi al netto di IVA.
Per i commercianti al dettaglio che effettuano la ventilazione, i corrispettivi possono essere considerati al lordo dell’IVA (tenendo un comportamento coerente ed omogeneo nel confronto tra le due grandezze). Stesso discorso per le agenzie di viaggio e per chi applica il regime del margine.
In presenza di operazioni non rilevanti ai fini IVA (come cessioni di tabacchi, giornali e riviste) si considerano gli aggi.
Occorre tenere conto delle note di variazione.
Si considerano anche le cessioni di beni ammortizzabili.
Il contributo si determina in questo modo.
1) si calcola il fatturato (comprensivo dei corrispettivi) mensile medio del periodo più recente, aprile 2020 – marzo 2021 (fatturato del periodo / 12)
2) si calcola il fatturato (comprensivo dei corrispettivi) mensile medio del periodo precedente, aprile 2019 – marzo 2020 (fatturato del periodo/12). Per chi ha attivato la partita IVA dopo il primo aprile del 2019 (ed entro marzo 2020), il fatturato si divide per il numero dei mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA – ed ovviamente si conteggia per i relativi mesi (es. partita IVA aperta il 2 giugno 2019, mesi 9). In caso di attivazione a marzo 2020, il contributo non spetta (il periodo precedente è pari a zero, dunque non vi è calo di fatturato)
3) si determina la differenza tra i due fatturati medi
4) a tale differenza si applica un coefficiente differenziato come segue:
– 60% (90% se non si è beneficiato del primo contributo a fondo perduto) per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi non superiori a € 100.000
– 50% (70% se non si è beneficiato del primo contributo a fondo perduto) per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a € 100.000 e fino ad € 400.000
– 40% (50% se non si è beneficiato del primo contributo a fondo perduto) per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino ad € 1.000.000
– 30% (40% se non si è beneficiato del primo contributo a fondo perduto) per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino ad € 5.000.000
– 20% (30% se non si è beneficiato del primo contributo a fondo perduto) per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a € 5.000.000 e fino ad € 10.000.000
5) se il risultato è superiore ad € 150.000, il contributo spetta nella misura di € 150.000
Nei conteggi, bisogna fare attenzione a non confondere le differenti nozioni (fatturato, corrispettivi, ricavi), a cui corrispondono diverse modalità di calcolo.
Attenzione anche ad attribuire ricavi e compensi in modo corretto ai vari anni (criteri di cassa o di competenza, a seconda dei regimi contabili adottati).
DOMANDA ED EROGAZIONE
Occorre presentare domanda utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate, nel termine massimo del 2 settembre dalla data di avvio della procedura (5 luglio), anche mediante intermediario abilitato (es. dottore commercialista).
Si può richiedere (senza essere vincolati alle modalità prescelte nel primo contributo) il pagamento in denaro o l’utilizzo in compensazione (in tal caso, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate). Non si applica il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per oltre 1.500 euro, né il limite annuo massimo di compensazione (art.34, Legge n.388/2000), né infine l’ammontare massimo dei crediti di imposta da quadro RU (art.1, comma 53, Legge n.244/2007).
Il contributo non è tassabile (né ai fini delle imposte dirette, né ai fini Irap) e non concorre alla decurtazione dell’importo deducibile di interessi passivi e spese generali.
Il contributo spetta nei limiti massimi relativi agli aiuti di Stato (da conteggiare insieme a tutti gli altri contributi soggetti a tale regola).
Sono previste come di consueto sanzioni per chi attesta falsamente i requisiti di accesso, o conteggia in modo errato il contributo.
INSIDIE E (NUOVI) PERICOLI IN QUESTA TERZA VERSIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Il rispetto dei limiti europei impone una verifica accurata, al punto da rendere particolarmente complessa la gestione e la domanda di tali contributi.
La scadenza (2 settembre), in un periodo particolarmente denso di adempimenti, appesantisce ulteriormente il lavoro di chi si trova a gestire in pochi giorni centinaia di adempimenti, molti dei quali senza precedenti, di natura eccezionale, ed a seguito di corpose norme ed istruzioni dell’ultimo minuto.
Ricordiamo che l’indebita percezione comporta, oltre alla restituzione, una sanzione (non definibile dopo l’irrogazione, ma soltanto ravvedibile prima di ogni contestazione) tra il 100% e il 200%, con reclusione da 6 mesi a 3 anni (oltre all’incidenza delle sanzioni penali per le false autocertificazioni). In alternativa alla reclusione per l’indebita percezione, se il contributo erogato è inferiore a euro 4.000, la sanzione varia tra 5.164 euro e 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Per le ragioni indicate, occorre prestare LA MASSIMA ATTENZIONE ad alcune condizioni che vanno autocertificate, e che per la prima volta vengono esplicitate.
In primo luogo, occorre riepilogare nella domanda tutti i contributi ricevuti in precedenza (anche di natura non fiscale se rientranti nel computo dei limiti europei), per verificare che non vengano superati i tetti massimi concessi come sommatoria di tutti i benefici. A complicare ulteriormente la situazione, la necessaria verifica dei dati relativi a soggetti che, pur distinti, vengono considerati come impresa unica (nozione europea). Lo scopo è quello di evitare che una artificiosa frammentazione di soggetti (es. più società riconducibili ad un’unica impresa) generi una indebita moltiplicazione di contributi.
In secondo luogo, è necessario verificare che l’impresa non risultasse già in difficoltà (parametri europei) alla data del 31 dicembre 2019 (parametri attenuati per le imprese micro o piccole, per lo più riconducibili a situazioni di insolvenza, ma comunque da esaminare).
Infine, il contributo deve coprire i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 (compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo). Si tratta di costi fissi sostenuti nel periodo ammissibile a contributo, non coperti dagli utili (dello stesso periodo) e non coperti da altre fonti (es. assicurazioni e altre misure di aiuto). L’intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti (90% per le microimprese e piccole imprese). Le perdite subite nel periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
In ogni caso, il raggiungimento di uno dei limiti massimi indicati comporta la corrispondente decurtazione da indicare nella domanda.
Come è facile intuire, si tratta di un calcolo che in molte situazioni si può rivelare particolarmente complesso.