Dal 1° luglio al via la riduzione del cuneo fiscale: cosa cambia per i lavoratori

Secondo quanto disposto dal D.L. n.3 del 5 febbraio 2020, a decorrere dal prossimo 1° luglio il c.d. “Bonus Renzi” verra’ sostituito da un nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef che prevede due diverse tipologie di riduzione del cuneo fiscale, distintamente applicabili in ragione dell’importo del reddito complessivo annuo dell’avente diritto.

La prima fattispecie di riduzione è rivolta ai percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati fino a 28.000 euro, con imposta maggiore di zero, mentre la seconda, applicabile però solo per il secondo semestre del 2020, è rivolta ai beneficiari di redditi da lavoro dipendente e assimilati compresi tra 28.000 euro e 40.000 euro.

La riduzione del cuneo fiscale ha carattere “strutturale” e si sostanzia in un trattamento integrativo del reddito pari a 600 euro per l’anno 2020 e 1.200 euro per l’anno 2021 per i percettori di un compenso annuale non superiore a 28.000 euro, purché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per il reddito di lavoro dipendente e assimilati. Occorre precisare che il reddito complessivo dovrà essere considerato al netto del reddito corrispondente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

I sostituti d’imposta potranno recuperare il credito erogato ai lavoratori portandolo in compensazione sul modello di pagamento F24.

Il trattamento integrativo viene determinato in funzione dei giorni di lavoro, così come avviene per le detrazioni,  e viene riconosciuto dai datori di lavoro, che ne ripartiscono l’ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio l’effettiva spettanza. Qualora in tale sede, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta dovranno provvedere al recupero del relativo importo, che, ove superiore a 60 euro, dovrà essere effettuato in otto rate di pari ammontare.

Ulteriore trattamento integrativo per redditi superiori – Limitatamente al solo secondo semestre del 2020 la norma introduce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche a favore dei medesimi soggetti destinatari del trattamento integrativo, purché percipienti un reddito complessivo annuo compreso tra 28.000 e 40.000 euro.

Diversamente dal trattamento integrativo previsto per i redditi inferiori ai 28.000 euro, in questo caso nel computo del reddito complessivo non dovrà essere considerato il valore dell’abitazione principale (rendita catastale).

L’importo della detrazione per tali percipienti non è fisso, ma varia in funzione del reddito complessivo ed è riproporzionato in base ai giorni di lavoro svolti.

In particolare, ai fini della determinazione della detrazione spettante si dovrà procedere sulla base di due diverse equazioni che terranno conto del reddito complessivo del contribuente.

Per redditi compresi tra 28.000 e 35.000 euro l’importo della detrazione è pari a:

       (35.000,00 − reddito complessivo)
480 + [120 *    _______________________________ ]
                                    7.000,00

Per redditi compresi tra 35.000 e 40.000 euro l’importo della detrazione è pari a:

     (40.000,00 − reddito complessivo)
480   *   _________________________________
                                   5.000,00

In sostanza, se per i redditi fino a 28.000 euro la detrazione è pari a 600 euro, in caso di redditi superiori il suo importo decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Le novità introdotte dal Decreto Rilancio – L’articolo 128 del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 ha previsto che, il nuovo trattamento integrativo, così come il Bonus Renzi per il periodo ancora vigente, dovrà essere corrisposto anche nel caso in cui l’imposta lorda dei lavoratori risulti inferiore alle detrazioni spettanti per effetto della cassa integrazione o delle altre misure di sostegno del lavoro introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il “Decreto Rilancio”, dunque, consente l’accesso al beneficio della riduzione del cuneo fiscale anche nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle prestazioni percepite in seguito all’emergenza epidemiologica, quali la Cassa integrazione Ordinaria, il riconoscimento dei congedi per genitori indennizzati al 50% e le altre forme di sostegno a imprese e lavoratori messe in campo a partire dal marzo scorso.



















    

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