CREDITO D’IMPOSTA SPESE PUBBLICITARIE. Bonus pubblicità per le spese sostenute/da sostenere nel 2021

di Sara Scarponi

Articolo 57-bis, D.L. n.50/2017 modificato dall’articolo 1, comma 608, L.178/2020

È attivo il canale dove è possibile trasmettere la comunicazione per il credito d’imposta in investimenti pubblicitari 2021. C’è tempo fino al 31 marzo per inviare la “prenotazione” tramite l’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, riguardante le spese sostenute e che si ipotizza di sostenere nel 2021.

Si raccomanda la lettura delle precedenti informative sull’argomento, del 1 settembre 2020 e 4 ottobre 2018, e comunque di contattare lo Studio, dal momento che per alcune casistiche sono stati forniti chiarimenti in via ufficiale da parte degli organi preposti

NOVITÀ 2021

Per gli anni 2021 e 2022 è stato previsto un criterio “ibrido” tra la modalità di calcolo del 2020 e quella del 2019. Infatti vengono utilizzati i criteri delle precedenti normative a seconda che l’investimento sia in Stampa o Radio, tracciando un doppio binario per quest’anno ed il prossimo.

Investimenti pubblicitari in “Stampa” 

Per gli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% dei costi sostenuti. Quindi solo per questa categoria si applica il criterio che era stato previsto per il 2020. Per accedere non occorre rispettare il l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

La precedente informativa sull’argomento del 1 settembre 2020 espone la procedura per il calcolo e le spese agevolabili.

Investimenti pubblicitari in “Radio”

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la disciplina prevista per il 2019 ed anni precedenti, ovvero il credito è pari al 75 % del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% rispetto agli investimenti effettuati in emittenti nell’anno precedente.

SPESE AGEVOLATE, SOGGETTI AMMESSI, ESCLUSIONI, PROCEDURE

Si invita a leggere le informative citate, per comprendere i potenziali beneficiari, il calcolo e le spese agevolabili.

Entro la fine del mese di marzo occorre quantificare i costi sostenuti nel periodo gennaio /febbraio/marzo 2021 e stimare quelli che si sosteranno da marzo/aprile a dicembre 2021.

In entrambi i casi, resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Come gli anni precedenti, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, occorrerà inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente posti in essere. 

Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, sarà pubblicato l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario. 

A breve, sul sito indicato, verrà pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta per il 2020 con la corrispondente quota fruibile.

Si invitano i clienti interessati a contattare tempestivamente lo Studio (non oltre il prossimo 19 marzo), per valutare costi e benefici. Si tenga presente che il provvedimento impone una certificazione (con assunzione di responsabilità) da parte di un revisore esterno, ovvero di un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità. Lo Studio può, se ne sussistono le condizioni di legge, certificare quanto richiesto. A tal fine occorre produrre tutte le fatture in originale, i relativi contratti e la prova dell’avvenuto pagamento.

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