di Vincenzo Pollastrini
Art.186, D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77
Il credito di imposta sulle spese pubblicitarie (per il quale si rinvia alle informative predisposte dallo Studio dal 2018) è limitato da una serie di condizioni restrittive
La misura del bonus è infatti parametrata non tanto all’investimento in sé, ma all’incremento rispetto alle analoghe spese sostenute nell’esercizio precedente
Per il solo anno 2020 è consentito accedere al beneficio nella misura del 50% degli investimenti, senza dover sottrarre le spese sostenute nell’anno precedente
E’ stata anche rimossa (sempre e soltanto per il 2020) la preclusione per coloro che fossero del tutto privi di investimenti analoghi nel periodo precedente
Pertanto, per il 2020, possono accedere al beneficio anche: coloro che non hanno effettuato investimenti analoghi nel 2019; che hanno effettuato nel 2020 investimenti inferiori rispetto al 2019; che hanno iniziato la loro attività nel 2020
La domanda-prenotazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2020
E’ necessario presentare una seconda dichiarazione, a consuntivo, entro il 31 gennaio 2021
I SOGGETTI INTERESSATI
Sono imprese, lavoratori autonomi (professionisti, artisti), indipendentemente dalla natura giuridica (es. forma individuale o societaria), dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile, ed enti non commerciali.
LE SPESE AGEVOLATE
Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ROC), analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (occorrono al solito tutte le iscrizioni – Tribunale o ROC – e il direttore responsabile).
Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica. La fruibilità avviene dunque mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori, attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico, nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.
ESCLUSIONI E RIDUZIONI
Le forme di pubblicità diverse da quelle descritte non sono ammesse al beneficio. Sono pertanto da escludere, ad esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni o display, su schermi di sale cinematografiche, tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line, ecc.
Sono escluse le spese per acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia.
Sono escluse le spese sostenute per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo.
Sono ammessi invece gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa, a condizione che la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale (art.5, L. n.47/1948), ovvero presso il ROC. La testata deve essere inoltre dotata della figura del direttore responsabile.
Le spese devono essere ridotte delle spese accessorie, di intermediazione, di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario (anche se funzionale o connessa). Sono pertanto agevolati i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità.
Può però accadere che un intermediario emetta fattura anche per le spese pubblicitarie vere e proprie (ammesse al beneficio). In tal caso, nella fattura dovrà essere specificamente indicato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità (agevolate), separato dal compenso dell’intermediario (non agevolato), e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.
Diverso il caso di chi investe in campagne pubblicitarie ammesse (testata giornalistica, emittente radiotelevisiva) avvalendosi di società specializzate (concessionarie), non potendo trattare direttamente con l’editore. Queste società agiscono in virtù di un rapporto di mandato, e con modalità spesso complesse. Si pensi al caso di una società concessionaria che regola i propri rapporti di credito/debito con l’editore in funzione della raccolta complessiva (dunque in relazione alla totalità dei clienti). Quando tale società emette fattura nei confronti del cliente finale, risulta sovente impossibile distinguere il costo dell’intermediazione (non agevolato) dal costo puro e semplice relativo alla pubblicità (agevolato). Dunque le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili.
L’importo della spesa ammessa va considerato al netto dell’IVA (se questa è detraibile). Dell’IVA si tiene conto soltanto se e nella misura in cui la stessa risulta indetraibile.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.
In caso di insufficienza di fondi, la ripartizione avverrà su base proporzionale, con un limite individuale per soggetto (2% delle risorse per le emittenti, 5% per i giornali). L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è quindi rilevante.
IMPUTAZIONE TEMPORALE
Per la verifica del requisito temporale (spese 2020) occorre seguire i noti principi di competenza economica (es. ultimazione delle prestazioni, maturazione se si tratta di corrispettivi periodici, ecc.). Non conta dunque il momento del pagamento o di emissione della fattura.
Si consiglia la massima attenzione a questo aspetto, per evitare di sostenere spese nella erronea convinzione che per le stesse spetti poi il beneficio.
Poiché il termine ultimo per l’invio dalla domanda-prenotazione è il 30 settembre 2020, occorre anche effettuare una previsione degli investimenti successivi (sino al 31 dicembre), da indicare nella stessa domanda-prenotazione.
Sarà poi una seconda domanda (da presentare a consuntivo entro gennaio 2021) a confermare o modificare gli importi, in base al reale consuntivo.
PROCEDURA
Estrarre le fatture di riferimento (e computare i preventivi, per le spese che si intende sostenere dalla data di presentazione della domanda alla fine del 2020), con i relativi contratti e le prove dei pagamenti. In linea teorica non è obbligatorio il pagamento con mezzi tracciabili (salvo il rispetto dei limiti antiriciclaggio), ma è noto il maggior valore probatorio di un bonifico bancario, o di un pagamento con modalità tracciabili.
Tali documenti non devono essere allegati alla domanda, ma sono necessari per la sua predisposizione (occorre anche il documento di identità del richiedente), e vanno conservati per i successivi controlli.
Compilare, sottoscrivere e trasmettere telematicamente il modello di domanda-prenotazione,anche mediante intermediario abilitato (es. dottore commercialista), inderogabilmente entro il 30 settembre 2020.
E’ necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare“, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L’invio tramite intermediario abilitato richiede una specifica abilitazione a Entratel (non è sufficiente Fisconline).
Occorre una specifica attestazione rilasciata dai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (dottori commercialisti, revisori legali), in meritò all’effettività delle spese. Non è previsto un modello uniforme. Sarà il professionista dunque a predisporre idonea attestazione, che non dovrà essere inviata, ma conservata.
La dichiarazione sostitutiva per la normativa antimafia va rilasciata solo per crediti di imposta superiori a € 150.000.
Entro il 31 gennaio 2021, occorre inoltrare, inderogabilmente, una ulteriore comunicazione, che attesta gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta, con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Successivamente, dopo la comunicazione a consuntivo, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
RIEPILOGO DELLE SCADENZE
Dal 1° al 30 settembre 2020: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nel 2020.
Dal 1° al 31 gennaio 2021: coloro che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020.
Attenzione: si tratta di autocertificazione. In caso di falsità sono applicabili sanzioni di natura penale.
UTILIZZO E TASSABILITA’ DEL CREDITO DI IMPOSTA
In compensazione mediante F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, e senza possibilità di cumulo, per le stesse spese, con altri benefici.
La fruizione è ammessa a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. E’ necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.
Le verifiche sulla spettanza del credito sono effettuate dalla Presidenza del consiglio dei ministri, che può revocare il contributo ove non spettante (è prevista anche la decurtazione quando il credito spetta soltanto in parte).
Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo di maturazione (a seguito dell’investimento) e in quelle successive, sino al completo utilizzo del credito.
Si ricorda infine che il credito di imposta è tassabile ai fini IRAP e delle imposte sui redditi.
Anzio, 1° settembre 2020